L.R. n. 21 del 21/12/2013 Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione.

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L.R. n. 21 del 21/12/2013 Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

2/5/ L’oggetto Definizione dei principi e criteri relativi per allocazione delle funzioni amministrative in capo alla Regione, dell’area metropolitana, di area vasta e le funzioni associative intercomunale. Funzioni delle provincie e dell’are metropolitana. Disciplina e modalità dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. Nuovo assetto delle forme associative tra i comuni con particolare riferimento alle Unioni ed alle Comunità Montane.

2/5/ Le finalità Razionale distribuzioni delle funzioni evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell’intera funzione. Avvio delle gestioni associate obbligatorie e adeguamento delle forme associative. Adeguatezza delle risorse.

2/5/ Forme associative intercomunali La regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali. Al fine di incrementare i livelli di efficienza procede alla riorganizzazione delle esperienze associative in atto. La regione individua La dimensione territoriale ottimale, AMBITO OTTIMALE, per l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentale dei comuni. Le forme dell’esercizio associato delle funzioni comunali: convenzioni o unioni. Le modalità di incentivazioni alle forme associative e alle fusioni dei comuni.

2/5/ Funzioni fondamentali delle provincie Pianificazione territoriale di coordinamento Tutela e valorizzazione dell’ambiente Pianificazione dei servizi di trasporto Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato Costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali Programmazione provinciale della rete scolastica Gestione dell'’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado Funzioni strumentali (statistica, polizia amministrava Ulteriori funzioni di area vasta individuate dalla Regione

2/5/ Ambito territoriale ottimale- iter per la delimintazione Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il 20/2/2013, i comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti ottimali nel rispetto delle seguenti condizioni: a.Se già in Unione o Comunità montana fare proposte che includono tutti i comuni; b.Rispettare limite demografico di minimo di abitanti ovvero nel caso di comuni montani c.Estensione territoriale minima pari a 300 kmq per i comuni montani d.Appartenenza di tutti i comuni alla stessa provincia e.Coerenza con i distretti sanitari f.Soppressione comunità montana g.Contiguità territoriale Le condizioni sono derogabili su richiesta e motivata dai comuni ad eccezione della lettera d e f. Le proposte d’ambito sono formulate con delibere consiliari a maggioranza assoluta. La mancata presentazione delle proposte entro 20 febbraio equivale ad assenso, preventivo, dei comuni rispetto agli ambiti ottimali che verranno definiti dalla Regione.

2/5/ Ambito territoriale ottimale- iter per la delimitazione Entro 90 giorni, cioè entro il 21/3 la Regione acquisite le proposte dei comuni, previo parere del Consiglio dell’Autonomie, adotta il programma di riordino territoriale, che includerà in ambito ottimali TUTTI i comuni della regione ad eccezione dei comuni capoluogo a meno che ne facciamo richiesta. Per i comuni montani che non presentano proposte il programma di riordino territoriale oltre a definire l’ambito ottimale provvede a definire l’Unione a cui devono aderire i comuni. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari ove necessario per assicurarne la coerenza con l’individuazione in via definiva degli ambiti territoriali.

2/5/ Ambiti territoriale ottimale- delimitazione Sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 21 la Regione con D.G.R. n. 286 del 18/3/2013 individua gli ambiti territoriali ottimali, finalizzati all’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Per la provincia di Bologna 7 ambiti territoriali, tutti coinicidendi con il distretto ad eccezione del distretto pianura Est, somma di 2 ambiti (Reno Galliera e Terre di Pianura): Valle del Reno del Lavino e del Samoggia Appenino Bolognese Valle Savena Idice Reno Galliera Terre di Pianura Terre d’acqua Imolese

2/5/2013 9

10 Ambito territoriale ottimale- effetti I comuni appartenenti all’ambito ottimale sono tenuti ad esercitare in forma associata: Le funzioni conferite dalla regione ai comuni in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciale Almeno 3 delle seguenti 4 funzioni fondamentali: Pianificazione urbanistica ed edilizia Protezione civile Progettazione e gestione dei servizi sociali Polizia locale I sistemi informatici e le tecnologie della informazioni. I comuni con popolazione inf. a 5000 abitanti (3000 ab. se montani) devono esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali (ex D.L. 95/2012).

2/5/ Le funzioni fondamentali (art. 14 comma 27 dl. 78/2010) a. organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabilità e controllo b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi f. l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazione ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici i. polizia municipale ed amministrativa j. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di sevizi anagrafici nonché elettorali e statistici, nelle esercizio delle funzioni di competenza statale.

2/5/ Ambito territoriale ottimale- effetti L’avvio della gestione associate deve avvenire entro il termine il 1/1/2014. La giunta regionale può posticipare l’avvio all’ 1/1/2015 a fronte di una richiesta motivata di un comune per l’insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che non consentano l’avvio al 1/1/2014 Nessuna deroga temporale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti o 3000 abitanti se montani.

2/5/ Modalità di gestione associata La gestione associata delle funzioni comunali può essere attuata tramite: convenzione o Unione All’interno di un ambito può essere costituita solo una Unione con almeno abitanti (8.000 se costituita da comuni montani) Se all’interno di un ambito non tutti i comuni vogliono aderire all’Unione l’obbligo della gestione associata può essere assolto stipulando una convenzione con l’Unione. Se l’ambito non ricomprende nessuna Unione i comuni possono: Costituire tra tutti un’unica unione Stipulare tra tutti una convenzione

2/5/ Obblighi dei comuni Se l’ambito ricomprende l’intero territorio di una comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di comuni montani Entro 90 giorni dalla pubblicazione del programma territoriale (19 giugno) i Comuni provvedono: a costituire le Unioni; ad adeguare quelle esistenti; a stipulare ed adeguare le convenzioni In caso di non ottemperanza da parte dei Comuni, può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta Regionale

2/5/ UNIONE DEI COMUNI L’Unione dei Comuni è costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs 267/00 Lo statuto dell’Unione individua: la sede; le funzioni; la durata (non inferiore a 10 anni); le competenze degli organi; Le procedure per lo scioglimento dell’Unione, il recesso da parte dei comuni, definendo termine e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi; La durata minima dei conferimenti delle funzioni (non inferiore a 5 anni), la revoca anticipata da parte di un comune; Il conferimento della funzione comporta il conferimento del personale, che di norma rientra nel comune di prevenzione in caso di cessazione della funzione affidata; Lo statuto garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei comuni, anche mediante sedi stabili di raccordo e confronto

2/5/ UNIONE DEI COMUNI Le Unioni possono stipulare convenzioni tra di loro oppure con i Comuni a condizione che l’ente capofila sia l’Unione. Qualora l’Unione coincide con il distretto sanitario le funzioni del comitato di distretto sono esercitato dalla giunta integrata, ove la legge lo preveda, con il direttore sanitario o altri soggetti. Lo statuto disciplina il caso in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione; Se l’ambito dell’Unione coincide con l’ambito ottimale lo statuto può prevedere l’istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione di servizi, disciplinando: Modalità organizzative ivi comprese la sede del sub-abito Disciplina generale dei rapporti finanziari e delle formi di collaborazione tra l’Unione e i Comuni del sub-ambito

2/5/ Lo statuto dell’Unione Reno Galliera Disciplina a norma di legge la durata (illimitata), le competenze, gli organi,il passaggio del personale La successione nei rapporti attivi e passivi sono così disciplinati: Nel caso di scioglimento dell’Unione la loro disciplina è demandata alla delibera consigliare di scioglimento Nel caso di recesso di un comune il comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio costituito con contributo statale e regionale e in ogni caso se il patrimonio non è frazionabile. Come forme di partecipazione da parte degli amministratori locali è prevista solo la conferenza dei capigruppo; Non prevede forme di articolazione funzionali: sub ambiti; astensione obbligatoria nelle decisioni

2/5/ Incentivi per le gestioni associate La Regione incentiva le fusioni e le Unioni dei comuni, prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali. Non sono incentivati convenzioni o associazioni intercomunali. Le leggi di settore che prevedono incentivi ai comuni devono essere adeguate alla presente legge, e prevedere i benefici verso le Unioni. I criteri di incentivazione per le forme associate sono definite dal programma territoriale a partire dal 2014, il programma avrà durata triennale. Nel 2013 resta in vigore la disciplina prevista dal programma territoriale approvato nel 2012.

2/5/ DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI A Partire dal 2014 potranno accedere a contributi le Unioni che presentano le seguenti caratteristiche: Tutti i comuni facenti parte dell’Unione abbiano conferito all’Unione le funzioni, ex art. 7comma 3 la L.r. 21. Per ogni funzione fondamentale vengono gestite in modo associato tutte le attività, i compiti, senza che residuano in capo ai comuni servizi riferibili alla stessa funzione Modello organizzativo può prevedere sportelli decentrati purché alla dipendenza dell’Unione, Contestualmente al trasferimento della funzione venga trasferito il personale ed i beni strumentali dei comuni. La giunta dell’Unione sia composta solo da Sindaci o da un unico assessore per comune con delega alle funzioni conferite all’Unione

2/5/ Condizioni incentivanti Speciale premialità per le Unioni di comuni ricomprendenti tutti i comuni dell’ambito Raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle singole gestioni comunali Entità complessiva del bilancio e del volume delle risorse conferite dai comuni all’Unione

Grazie per l’attenzione