Modalità di compilazione e presentazione Modulo RW, Ivafe e Ivie Ravvedimento operoso Dott. Alessandro Papa – Ap Consulting Dott. Alessandro Papa - AP.

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Modalità di compilazione e presentazione Modulo RW, Ivafe e Ivie Ravvedimento operoso Dott. Alessandro Papa – Ap Consulting Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

La nuova disciplina per il monitoraggio fiscale L’art. 9 della Legge 97/2013, recante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”, ha apportato alcune rilevanti modifiche al Decreto Legge 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990 contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale” Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Le novità Eliminazione dell’obbligo di dichiarare i trasferimenti – sia i trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani (sezione I vecchio quadro RW), sia i trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero (sezione III vecchio quadro RW); In riferimento alla soglia di euro 10.000 prevista per la rilevanza dei depositi e dei conti correnti bancari all’estero, essa deve essere considerata non esclusivamente come soglia al 31.12. Ciò implica che l’attività estera dovrà essere dichiarata ai fini del monitoraggio fiscale nel modulo RW anche nel caso in cui tale soglia sia stata raggiunta nel corso del periodo di imposta; Introduzione della figura del titolare effettivo come soggetto interessato dal monitoraggio; Revisione del regime sanzionatorio. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Il nuovo quadro RW Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 151663/2013, le novità in materia di monitoraggio fiscale si applicano a partire dal periodo di imposta 2013. Da qui nasce l’esigenza di concepire un nuovo modulo RW all’interno del Modello Unico 2014. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Soggetti tenuti alla presentazione del modulo RW Il modulo RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale ai fini dell’ Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’ Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE). Tali soggetti sono tenuti ad indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo di imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi. L’obbligo sussiste anche nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta il contribuente abbia totalmente disinvestito e quindi non possiede più l’investimento al termine del periodo di imposta (nella precedente formulazione del modulo RW, invece, non sussisteva alcun obbligo in caso di disinvestimento). Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ampliamento dell’ambito soggettivo ai titolari effettivi degli investimenti Sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati titolari effettivi dell’investimento. L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di titolari effettivi delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u del D. Lgs. N. 231/2007 e art. 2 dell’allegato tecnico) Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ampliamento dell’ambito soggettivo ai titolari effettivi degli investimenti Per titolare effettivo si intende, quindi: La persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza hanno il possesso ovvero il controllo di una entità giuridica. Tale criterio si intende soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; La persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ampliamento dell’ambito soggettivo ai titolari effettivi degli investimenti In particolare: Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo sul conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come nel caso di amministratori di società L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per interposta persona. Devono infatti essere dichiarati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittizziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Soggetti esenti dalla presentazione del modulo RW L’obbligo della compilazione del modulo RW non sussiste ai fini del monitoraggio fiscale nei casi in cui: - le attività finanziarie e patrimoniali siano affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi; - per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati; - i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attiivtà lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga più le attività all’estero. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Cosa dichiarare Nel quadro RW devono essere indicati: Gli investimenti esteri Le attività estere di natura finanziaria Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Gli Investimenti Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero che possono realizzare reddito soggetto a tassazione in Italia. Queste attività devono sempre essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalla loro effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio: - gli immobili situati all’estero o i diritti reali immobiliari; - gli oggetti preziosi e le opere d’arte; - le imbarcazioni o le navi da diporto; - altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri o,comunque, con i requisiti per essere iscritti in Italia. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

IVEI – Imposta sul valore degli investimenti esteri L’imposta viene calcolata rapportando il valore dell’investimento estero al termine del periodo di imposta (o, se diverso, al termine del periodo di detenzione dello stesso) alla quota e al periodo di possesso. Al valore così determinato viene applicata: - l’aliquota dello 0,76% in via generale; - l’aliquota dello 0,40% per l’immobile, e relative pertinenze, adibito ad abitazione principale. Dall’imposta dovuta per il periodo di imposta 2013 così calcolata, dovrà essere detratto: - il credito di imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile; - l’eventuale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, al netto delle compensazioni effettuate nel corso del periodo di imposta; - gli acconti versati Sarà in questo modo determinato l’importo dell’imposta a debito o a credito del periodo. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Le attività estere di natura finanziaria Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Ai fini del calcolo dell’imposta, queste attività devono sempre essere indicate nel modulo RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio: - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti ( ad es. le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, le valute estere, depositi e conto correnti bancari costituiti all’estero ecc.); - contratti di natura finanziaria stipulati cin controparti non residenti (ad es. finanziamenti, pronti contro termine e prestito titoli); - metalli preziosi detenuti all’estero; - forme di previdenza complementare : - polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

IVAFE – Imposta sul valore delle attività finanziarie estere L’imposta viene calcolata rapportando il valore dell’investimento estero al termine del periodo di imposta (o, se diverso, al termine del periodo di detenzione dello stesso) alla quota e al periodo di possesso. Al valore così determinato viene applicata: - l’aliquota dello 0,15% per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio; - in misura fissa pari a 24,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio Dall’imposta dovuta per il periodo di imposta 2013 così calcolata, dovrà essere detratto: - il credito di imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è detenuta l’attività finanziaria; - l’eventuale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, al netto delle compensazioni effettuate nel corso del periodo di imposta; - gli acconti versati Sarà in questo modo determinato l’importo dell’imposta a debito o a credito del periodo. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Compilazione pratica del quadro RW Nei righi da RW1 a RW5 è necessario indicare: Colonna 1 – il diritto reale detenuto in riferimento al bene da dichiarare (proprietà, ususfrutto, nuda proprietà o altro); Colonna 2 – indicare lo status del contribuente, ovvero se si tratta di soggetto delegato ad esempio alla movimentazione del conto corrente o del titolare effettivo; Colonna 3 – indicare il bene oggetto di dichiarazione : tipo di investimento estero o di attività finanziaria estera Colonna 4 – indicare lo Stato in cui è detenuto il bene; Colonna 5 – indicare la quota di possesso del bene; Colonna 6 – indicare il criterio utilizzato per la determinazione del valore del bene ( valore di mercato, valore nominale, valore di rimborso, costo storico, valore catastale o valore da dichiarazione di successione); Colonna 7 – indicare il valore del bene all’inizio del periodo di imposta o al primo giorno di acquisizione; Colonna 8 – indicare il valore del bene alla fine del periodo di imposta o all’ultimo giorno di detenzione; Colonna 9 – indicare il valore massimo raggiunto dal conto corrente o libretto di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi; Colonna 10 – indicare i giorni di possesso nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE; Colonna 11 – calcolo dell’imposta IVAFE; Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Compilazione pratica del quadro RW Colonna 12 – indicare i mesi di possesso nel caso in cui sia dovuta l’IVIE; Colonna 13 - calcolo dell’imposta IVIE; Colonna 14 – indicare il credito di imposta che corrisponde al valore dell’imposta patrimoniale pagata nello Stato in cui è situato il bene (l’importo non può essere superiore rispetto all’imposta calcolata in Italia); Colonna 15 – indicare l’IVAFE dovuta, determinata dalla differenza tra l’imposta calcolata e il credito di imposta spettante; Colonna 16 – indicare l’importo delle detrazioni previste per l’abitazione principale; Colonna 17 – indicare l’IVIE dovuta, determinata dalla differenza tra l’imposta calcolata, il credito di imposta spettante e l’eventuale detrazione per abitazione principale; Colonna 18 – barrare la casella se i redditi relativi alle attività finanziarie sono infruttiferi o se verranno percepiti in periodi di imposta successivi; Colonna 19 – indicare la percentuale di partecipazione all’ente giuridico nel caso in cui il contribuente sia il titolare effettivo; Colonna 20 – indicare i riferimenti, codice fiscale o codice identificativo, dell’ente giuridico; Colonna 21/22 – indicare i codici fiscale degli altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW, a qualsiasi titolo, nella propria dichiarazione dei redditi Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Esempio IVIE Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga un immobile sito in Germania il rigo RW1 dovrà essere compilato come segue: Colonna 1 – codice 1 (proprietà) Colonna 2 – codice 2 (titolare effettivo) Colonna 3 – codice 15 (beni immobili) Colonna 4 – codice 094 (Germania) Colonna 5 – 100% (quota di possesso) Colonna 6 – codice 4 (costo storico) Colonna 7 – ipotesi euro 40.000 Colonna 8 – ipotesi euro 40.000 Colonna 12 – 12 (mesi di possesso) Colonna 13 – euro 304,00 (IVIE dovuta: 4.000 x 0,76%) Colonna 14 – ipotesi euro 200,00 (credito di imposta spettante) Colonna 17 – euro 104,00 (differenza tra l’imposta calcolata e il credito di imposta spettante) Di conseguenza il rigo RW7 - IVIE sarà compilato come segue: Colonna 1 – euro 104,00 (imposta dovuta) Colonna 4 – euro 150,00 (acconti versati) Colonna 6 – euro 46,00 (imposta a credito ) Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Esempio IVAFE Nell’ipotesi in cui il contribuente detenga dei titoli in Germania il rigo RW2 dovrà essere compilato come segue: Colonna 1 – codice 4 (altro diritto reale) Colonna 2 – codice 2 (titolare effettivo) Colonna 3 – codice 3 (obbligazioni e titoli similari) Colonna 4 – codice 094 (Germania) Colonna 5 – 100% (quota di possesso) Colonna 6 – codice 2 (valore nominale) Colonna 7 – ipotesi euro 50.000 Colonna 8 – ipotesi euro 58.300 Colonna 10 – 365 (giorni di possesso) Colonna 11 – euro 12,00 (IVIE dovuta: 8.300 x 0,15%) Colonna 14 – ipotesi euro 10,00 (credito di imposta spettante) Colonna 15 – euro 2,00 (differenza tra l’imposta calcolata e il credito di imposta spettante) Di conseguenza il rigo RW6 - IVAFE sarà compilato come segue: Colonna 1 – euro 2,00 (imposta dovuta) Colonna 5 – euro 2,00 (imposta a debito ) Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Esempio – IVIE e IVAFE esempio modulo RW.pdf Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Sanzioni amministrative e ravvedimento operoso La violazione dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere è punita con la sanzione amministrativa: - dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati per gli investimenti e le attività detenute in paesi non black list; - dal 6% al 30% degli importi non dichiarati per gli investimenti e le attività detenute in paesi black list; In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione, si applica la sanzione pari a 258 euro. E’ stata inoltre eliminata la sanzione accessoria della confisca di beni di corrispondente valore. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge europea al D.L 167/1990 le sanzioni previste erano più elevate: - tra il 10% e il 50% per le somme non dichiarate detenute nei paesi non black list; - il doppio per le somme non dichiarate detenute nei paesi black list. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Sanzioni amministrative e ravvedimento operoso In base al principio del favor rei previsto dal D. Lgs. N. 472/1997, art. 3 commi 2 e 3 il nuove regime sanzionatorio è applicabile anche alle violazioni pregresse, salvo che non siano già state accertate in via definitiva. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 11/2010 e n. 9/2002 hanno chiarito che le violazioni riguardanti il modulo RW hanno natura tributaria. Ciò consente quindi di applicare alle violazioni indicate l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ravvedimento operoso del modulo RW – violazioni riferite al periodo di imposta 2012 Per le violazioni relative al periodo di imposta 2012 il contribuente può provvedere all’integrazione della dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa entro e non oltre il termine per la presentazione del modello Unico 2014 (30.09.2014), e usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso corrispondendo: Le sanzioni legate alla dichiarazione – euro 32,00 (1/8 della sanzione minima prevista dall’art. 8, co.1 del D.Lgs. 471/97); Le sanzioni legate alla compilazione del modulo RW – 1/8 del 3% o del 6% degli importi non dichiarati precedentemente; Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ravvedimento operoso del modulo RW – violazioni riferite a periodi di imposta ante 2012 Nel caso in cui, invece, le violazioni siano relative a periodi di imposta precedenti rispetto al 2012, non sarà più possibile usufruire del ravvedimento operoso e il contribuente dovrà attendere la contestazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio. Saranno in questo caso applicate le seguenti sanzioni: Per la dichiarazione integrativa: - se non sono dovute imposte: sanzione da euro 258,00 ad euro 2.065,00 (art. 8, co. 1 D.Lgs 471/97); - se sono dovute imposte: sanzione dal 133% al 266% delle maggiori imposte dovute (art. 1, co. 2 D.Lgs 471/97 aumentate di un terzo ai sensi del successivo comma 3); - in entrambi i casi: le aliquote previste dall’art. 5 del D.L. 167/90, come modificato dalla Legge europea. Per la dichiarazione omessa: - se non sono dovute imposte: sanzione da euro 258,00 ad euro 2.065,00 (art. 1, co. 1 D.Lgs 471/97); - se sono dovute imposte: sanzione dal 160% al 320% delle maggiori imposte dovute (art. 1, co. 1 D.Lgs 471/97 aumentate di un terzo ai sensi del successivo comma 3); - in entrambi i casi: le aliquote previste dall’art. 5 del D.L. 167/90, come modificato dalla Legge europea. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting

Ravvedimento operoso modulo RW Tutte le sanzioni fin qui illustrate possono essere definite in forma agevolata, usufruendo delle riduzioni previste dall’art. 16, co. 3 del D.Lgs 472/97, ovvero la riduzione ad 1/3 delle sanzioni dovute. Dott. Alessandro Papa - AP Consulting