1 Principi Generali sui Prodotti Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere.

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1 Principi Generali sui Prodotti Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l'ambiente

2 Direttiva Prodotti La direttiva «Prodotti da costruzione» mira a garantire la libera circolazione dell'insieme dei prodotti da costruzione nell'Unione. Ciò si otterrà fornendo un linguaggio tecnico comune, costituito da norme armonizzate e omologazioni tecniche europee, che i costruttori potranno utilizzare per descrivere le prestazioni dei prodotti da essi commercializzati La direttiva «Prodotti da costruzione» mira a garantire la libera circolazione dell'insieme dei prodotti da costruzione nell'Unione. Ciò si otterrà fornendo un linguaggio tecnico comune, costituito da norme armonizzate e omologazioni tecniche europee, che i costruttori potranno utilizzare per descrivere le prestazioni dei prodotti da essi commercializzati

3 Requisiti dei prodotti Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all'interno dell'Unione.

4 ” 89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U.C.E. 11 Febbraio L40 e G.U.C.E. 30 Agosto L220) Direttiva 89/106/cee

5 La direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno.

6 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 –REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO –del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

7 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Tranne gli articoli: Tranne gli articoli: 1 – 2 1 – 2 da 29 – 35 da 29 – 35 da 39 – 55 da 39 – – 67 – – 67 – 68 Allegato IV Allegato IV che sono cogenti dal 20° giorno successivo che sono cogenti dal 20° giorno successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell’Unione alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Europea

8 Direttiva 89/106 La direttiva europea 89/106/CEE, o direttiva prodotti da costruzione, comunemente detta CPD dalla denominazione inglese Construction Products Directive, è una direttiva europea emanata il 21 dicembre 1988 e rimasta in vigore fino al 24 aprile Ha l'obiettivo di assicurare che i prodotti da costruzione che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l’opera di costruzione nella quale sono integrati rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza. La direttiva europea 89/106/CEE, o direttiva prodotti da costruzione, comunemente detta CPD dalla denominazione inglese Construction Products Directive, è una direttiva europea emanata il 21 dicembre 1988 e rimasta in vigore fino al 24 aprile Ha l'obiettivo di assicurare che i prodotti da costruzione che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l’opera di costruzione nella quale sono integrati rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza. direttiva europea21 dicembre aprile2011costruzione direttiva europea21 dicembre aprile2011costruzione In Italia la direttiva è stata recepita con il DPR n. 246 del 21 aprile In Italia la direttiva è stata recepita con il DPR n. 246 del 21 aprile 1993.ItaliaDPRItaliaDPR

9 Regolamemento 305/2011 Dal 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) tale Direttiva è stata abrogata. Dal 24 aprile 2011, data di entrata in vigore parziale del Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) tale Direttiva è stata abrogata.24 aprile2011 Construction Products Regulation24 aprile2011 Construction Products Regulation

10 Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione Europea. Tale regolamento pubblicato[1] sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 è entrato in vigore il 24 aprile Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno infatti approvato e firmato il 9 marzo 2011 il regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione Europea. Tale regolamento pubblicato[1] sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 aprile 2011 è entrato in vigore il 24 aprile 2011.Parlamento europeo9 marzo[1]Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 aprile24 aprileParlamento europeo9 marzo[1]Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 aprile24 aprile Regolamemento 305/2011

11 Dal 1 luglio 2013 il CPR ha piena applicazione e la direttiva non è più applicabile Dal 1 luglio 2013 il CPR ha piena applicazione e la direttiva non è più applicabile1 luglio1 luglio Regolamemento 305/2011

12 Tale Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione governerà la produzione e distribuzione dei material e dei prodotti nel mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione: Tale Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione governerà la produzione e distribuzione dei material e dei prodotti nel mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione: alle piccole e alle microimprese alle piccole e alle microimprese alla difesa della salute dei lavoratori alla difesa della salute dei lavoratori alla difesa dei consumatori alla difesa dei consumatori alla difesa dell’ambiente alla difesa dell’ambiente Regolamemento 305/2011

13 Il regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione Regolamemento 305/2011

14 Definizioni «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse

15 Dichiarazione di prestazione 1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

16 Prestazione «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;

17 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE

18 I sei requisiti essenziali della CPD diventano I sei requisiti essenziali della CPD diventano sette requisiti di base delle opere di costruzione: sette requisiti di base delle opere di costruzione: 1. Resistenza meccanica e stabilità 1. Resistenza meccanica e stabilità 2. Sicurezza in caso di incendio 2. Sicurezza in caso di incendio 3. Igiene, salute e ambiente 3. Igiene, salute e ambiente introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita introduzione del concetto di impatto sul ciclo di vita 4. Sicurezza e accessibilità nell’uso 4. Sicurezza e accessibilità nell’uso 5. Protezione contro il rumore 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 7. Uso sostenibile delle risorse naturali 7. Uso sostenibile delle risorse naturali a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. Regolamemento 305/2011

19 4. La dichiarazione conformità lascia posto alla dichiarazione di prestazione 4. La dichiarazione conformità lascia posto alla dichiarazione di prestazione Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando immette il proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista: proprio prodotto sul mercato. Perché ciò avvenga è necessario che esista: una norma armonizzata (EN) una norma armonizzata (EN) una valutazione tecnica europea una valutazione tecnica europea un ETA (European Technical Approval per il periodo di validità un ETA (European Technical Approval per il periodo di validità La dichiarazione di conformità attesta la conformità di un prodotto ai La dichiarazione di conformità attesta la conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica (art. 13 CPD). requisiti di una specificazione tecnica (art. 13 CPD). La dichiarazione di prestazione descrive le prestazioni dei prodotti in La dichiarazione di prestazione descrive le prestazioni dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche tecniche pertinenti (art. 6 CPR) tecniche pertinenti (art. 6 CPR) Regolamemento 305/2011

20 L'idoneità di prodotto si basa sui sei requisiti essenziali: L'idoneità di prodotto si basa sui sei requisiti essenziali: Resistenza meccanica e stabilità: L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni, cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione, non provochino: Resistenza meccanica e stabilità: L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni, cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione, non provochino: Resistenza meccanica Resistenza meccanica Regolamemento 305/2011

21 il crollo dell'intera opera o di una sua parte; il crollo dell'intera opera o di una sua parte; deformazioni di importanza inammissibile; deformazioni di importanza inammissibile; danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; danni accidentali sproporzionati danni accidentali sproporzionati Regolamemento 305/2011

22 L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: L'opera deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio: la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata; gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorse gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorse Regolamemento 305/2011

23 Sistemi di attestazione CE Sistemi di attestazione CE Secondo la Direttiva 89/106 CE sono previsti 6 sistemi di attestazione CE per i materiali da costruzione Secondo la Direttiva 89/106 CE sono previsti 6 sistemi di attestazione CE per i materiali da costruzione Regolamemento 305/2011

24 ETICHETTA CE apposta sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di trasporto.