JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Progetto JUST/2013/JCIV/AG/4628 TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/52/EC NEL DIRITTO NAZIONALE.

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JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Progetto JUST/2013/JCIV/AG/4628 TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/52/EC NEL DIRITTO NAZIONALE. MEDIAZIONE FAMILIARE IN ROMÂNIA Sanda Elena Lungu Giudice - Corte di Appello di Craiova SETTEMBRE2014 RIJEKA-OPATIJA, CROAZIA 1

MEDIAZIONE IN ROMANIA I. BREVE STORICO DELLA MEDIAZIONE IN ROMANIA II. LEGGE DEL 2006 N. 192, RELATIVA ALLA MEDIAZIONE E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE III. REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE IV. INVIO DELLA CAUSE AL MEDIATORE V. SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE VI. PRINCIPIO DI RISERVATEZZA VII. PROCEDURA DI MEDIAZIONE VIII. ACCORDO DI MEDIAZIONE IX. COSTI DELLA MEDIAZIONE E IL LORO SOSTENIMENTO

I. STORICO DELLA MEDIAZIONE le prime iniziative per promuovere la mediazione; - I primi interessi concernenti l’iniziazione della consultazione con i rappresentanti della società civile, in materia di mediazione e della professione di mediatore, risalgono all’interno del Ministero della Giustizia;

I. STORICO DELLA MEDIAZIONE Nel 2003, in seguito all’Ordine del Ministro della Giustizia e con il finanziamento dell’Ambasciata SUA, si fonda il Centro Pilota di Mediazione a Craiova. - Ai fini della mediazione, vi sono inviate all’incirca 800 cause dal Tribunale di Primo Grado di Craiova e dal Tribunale di Dolj; - L’arrivo a un accordo è accaduto in una percentuale del 30-60%. - Il grado di soddisfazione dei partecipanti alla procedura di mediazione è stato oltre al 90%; - Sono stati formati, come mediatori, 450 avvocati di tutte le province del Paese, nonché di Bucarest.

II. MEDIAZIONE IN ROMANIA – LEGGE del 2006 n. 192 Nel 2006, si adotta la Legge n. 192, relativa alla mediazione e all’organizzazione della professione di mediatore.

II. MEDIAZIONE IN ROMANIA – LEGGE del 2006 n. 192 La legge del 2006 n. 192 include un capitolo speciale in materia dei conflitti familiari, in cui si precisa espressamente che possono essere risolti, per mediazione, i conflitti dei coniugi in merito ai seguenti: a) prosecuzione del matrimonio; b) divisione dei beni comuni; c) esercizio dell’autorità genitoriale; d) determinazione del domicilio del minorenne; e) contributo dei genitori al mantenimento dei figli; f) qualsiasi altro malinteso riguardante i rapporti coniugali in materia dei diritti di cui i coniugi possono usufruire secondo la legge.

III. REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE Chi può diventare mediatore? Può diventare mediatore la persona che adempie simultaneamente i seguenti requisiti: a)Ha piena capacità di esercizio; b)Ha finito gli studi universitari; c)Ha un’anzianità in lavoro di almeno 3 anni; d)È idonea dal punto di vista medico per l’esercizio di tale attività; e)Usufruisce di un’ottima riputazione e non è stata mai condannata per la commissione dolosa di reati che arrechino danni al prestigio della sua professione; f)Ha completato i corsi per la formazione dei mediatori, ai sensi della legge o a base di un programma post-universitario simile al livello di master nel settore d’interesse, accreditati ai sensi della legge e convalidati dal Consiglio di mediazione; g)È stata autorizzata come mediatore ai sensi della presente legge. (Articolo 7 della Legge del 2006 n. 192)

III. REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE Esiste un riferimento normativo per la formazione dei mediatori? Il regolamento o la norma di formazione del mediatore è stata adottata dal Consiglio di mediazione il e prevede altresì che: -La durata del corso di formazione iniziale dei mediatori è di 80 ore (massimo di 8 ore/gg); -Il corso include un minimo di 70% attività pratiche e un massimo di 30% spiegazioni teoriche; -La formazione dei mediatori finisce con un esame finale di superamento. Non esistono disposizioni speciali in merito alla formazione iniziale o continua dei mediatori nel settore dei conflitti familiari.

III. REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE Esiste un sistema nazionale di accreditamento? I mediatori sono autorizzati dal Consiglio di mediazione e sono iscritti nell’Albo dei Mediatori, redatto dal Consiglio di Mediazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di Romania, Parte 1°. Il Consiglio di Mediazione ha il compito di aggiornare periodicamente, almeno una volta all’anno, l’Albo dei Mediatori e di metterlo a disposizione di chi sia interessato, presso la sua sede e la sede dei Tribunali, delle Autorità dell’Amministrazione Pubblica Locale e del Ministero delle Giustizia e sulla sua pagina d’Internet.

IV. INVIO DELLE CAUSE AL MEDIATORE Le parti arrivano al mediatore: -Da propria volontà; -In seguito a una clausola contrattuale; -All’invito dell’avvocato / del consulente legale / dell’assistente sociale; -All’invito del Tribunale per l’incontro d’informazione o mediazione; -All’invito di altri organi giudiziari e arbitrali.

IV. INVIO DELLE CAUSE AL MEDIATORE A tal senso, sono state previste delle disposizioni espresse nel Nuovo Codice di procedura civile (vigente dal ) e nella Legge del 2006 n. 192, relativa alla mediazione e all’organizzazione della professione di mediazione.

V. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE Il Nuovo Codice Civile di Romania (vigente dal ) prevede delle disposizioni speciali in merito ai casi e alle condizioni di sospensione della prescrizione. La partecipazione all’incontro d’informazione non interrompe il corso della prescrizione (articolo 60 2, comma (2) della Legge del 2006 n 192).

V. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE La prescrizione non inizia a decorrere, e se iniziata, si sospende: -Per tutta la durata delle negoziazioni che accadono ai fini della risoluzione a via bonaria delle controversie tra le parti, ma solo se queste siano state tenute gli ultimi 6 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione; -Nel caso in cui l’avente in diritto a un’azione debba o possa, ai sensi della legge o del contratto, utilizzare una certa procedura preliminare, tali come la denuncia amministrativa, il tentativo di conciliazione o altro simile, a meno che non abbia conosciuto e nemmeno doveva conoscere il risultato di quella procedura, ma senza oltrepassare 3 mesi dall’inizio della procedura, se per legge o contratto non si prevede altrimenti.

VI. PRINCIPIO DI RISERVATEZZA Il mediatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui prende atto durante la sua attività di mediazione, come anche in merito ai documenti redatti o che gli sono stati consegnati dalle parti durante la mediazione, anche dopo la cessazione del suo incarico (articolo 32 della Legge del 2006 n. 192). Il mediatore non può essere udito come testimone in merito ai fatti o agli atti di cui ha preso conoscenza all’interno della procedura di mediazione, fatte salve alcune eccezioni nei procedimenti penali.

VI. RISERVATEZZA Il non rispetto di tale obbligo da parte del mediatore attira la sua responsabilità disciplinare. Sono tenuti all’osservanza della riservatezza anche: le parti, i parenti e/o altri accompagnatori, gli avvocati, i consulenti legali, i professionisti, il personale dell’ufficio del mediatore, i volontari.

VI. RISERVATEZZA Disposizioni speciali in materia dei conflitti familiari: Se, durante la mediazione, il mediatore prende atto dell’esistenza di alcuni fatti che mettono in pericolo l’educazione o lo sviluppo normale del bambino o che pregiudicano gravemente l’interesse maggiore di questo, egli è tenuto ad avvertire l’autorità competente. Il caso del divorzio dei genitori, a 3 mesi dalla nascita del minorenne.

VII. PROCEDURA DI MEDIAZIONE Secondo la norma del mediatore, le fasi del processo di mediazione sono: -L’Accordo di mediazione e la preparazione dell’incontro di mediazione; -La presentazione del processo di mediazione e la determinazione delle regole; -L’identificazione dei problemi; -L’esplorazione degli interessi e dei problemi; -La generazione delle opzioni; -La conclusione dell’accordo; -La conclusione dell’incontro di mediazione.

VIII. ACCORDO DI MEDIAZIONE L’accordo di mediazione ha la forza probatoria di una scrittura privata. Le parti possono sollecitare al notaio l’autenticazione del loro accordo, acquisendo la scrittura titolo esecutorio. Le parti possono comparire in Tribunale per richiedere l’omologazione dell’accordo senza avere un fascicolo al ruolo del Tribunale. L’omologazione dell’accordo costituisce titolo esecutorio.

VIII. ACCORDO DI MEDIAZIONE Obbligo: Nel caso in cui il conflitto in mediazione riguarda il trasferimento di diritti di proprietà in merito ai beni immobili, come anche in merito ad altri diritti reali, divisi e alle cause di successione, sotto la sanzione della nullità assoluta, l’accordo di mediazione, redatto dal mediatore, sarà presentato al notaio o al giudice del Tribunale e sarà verificato in merito al compimento dei requisiti di fondo e forma.

VIII. ACCORDO DI MEDIAZIONE Disposizioni speciali in merito ai conflitti familiari: Gli accordi di mediazione, conclusi dalle parti, nelle cause / nei conflitti il cui oggetto riguarda l’esercizio dei diritti genitoriali, il contributo dei genitori al mantenimento dei bambini e la determinazione del domicilio dei loro figli assumono la forma di una decisione di espediente. L’accordo dei coniugi in merito all’annullamento del matrimonio e alla risoluzione degli aspetti accessori al divorzio si presenta dalle parti al Tribunale competente che pronuncia il divorzio.

IX. COSTI DELLA MEDIAZIONE E IL LORO SOSTENIMENTO Costi: -Pagamento dell’onorario del mediatore. L’onorario del mediatore:  Si stabilisce prima dell’inizio della mediazione e, come regola, si paga dalle parti in modo equo;  Come regola, si stabilisce per tutta la causa (non a numero di ore).  All’inizio, i lavori di mediazione si sono svolti a base di volontariato o riscuotendosi onorari simbolici.  In questo momento, gli onorari variano nei casi previsti tra l’importo pari a Lei (Euro ). -Presenza dell’avvocato e il suo pagamento; -Imposte di bollo; -Assistenza giudiziaria pubblica; -Multe.

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