Il sovraindebitamento: la legge c’è ma non basta (aspetti giuridici) Avv. Paola Moreschini PRO.SEGUO 25 settembre 2014
Storia della legge n.3/2012 L’Italia è stata l’ultimo tra i paesi europei ad aver introdotto una normativa sul sovraindebitamento L. 108/96 ha istituito un “Fondo per la prevenzione dell’usura” finalizzato a fornire ai soggetti non imprenditori un prestito garantito per il ripianamento dei debiti L. 27 gennaio 2012 n.3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” modificata dal DL n.179/2012 convertito dalla L. 221/2012
Storia della legge n.3/2012 L’intento doveva essere quello quello di incentivare le soluzioni contrattuali ma il legislatore ha scelto un modello eccessivamente procedimentalizzato
Storia della legge n.3/2012 FINALITA’ SOCIALI prevenzione del rischio usura, della povertà e dell’esclusione sociale delle famiglie PER I CREDITORI attrazione del debitore civile nella logica concorsuale del debitore commerciale PER I DEBITORI introduzione dell’esdebitazione per i soggetti non fallibili
DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero una definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni
con banche e finanziarie con gestori di servizi pubblici Definizione di sovraindebitamento Il sovraindebitamento va riferito alla somma di diverse tipologie di debiti: -con il fisco con banche e finanziarie con gestori di servizi pubblici per canoni locativi per prestazioni sanitarie con fornitori verso altre famiglie
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento DESTINATARI 1) i debitori non soggetti alle procedure della legge fallimentare 2) che non hanno fatto ricorso ai procedimenti della L.3/2012 negli ultimi 5 anni
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento DESTINATARI - imprenditori esclusi dal fallimento in ragione delle soglie dimensionali - imprenditori agricoli - professionisti - consumatori e famiglie - associazioni e fondazioni
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento DIVERSITA’ DI DEBITORI - riforma della L.3/2012 ha operato una distinzione tra debitori - finalità di consumo e finalità di impresa - esdebitazione ha una funzione diversa per il debitore civile o commerciale
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento CONSUMATORI E FAMIGLIE - consumatore è la persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta - si fa riferimento al nucleo familiare per valutare la sussistenza di una situazione di sovraindebitamento
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti * Piano del consumatore * Liquidazione del patrimonio
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Due tipi di procedure per l'imprenditore non fallibile - Accordo di composizione della crisi - Liquidazione del patrimonio Tre tipi di procedure per il consumatore - Piano del consumatore - Accordo di composizione della crisi - Liquidazione del patrimonio
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ACCORDO CON I CREDITORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - modello degli accordi (art.182 bis LF) - tetto per raggiungere l’accordo: 60% dei crediti - eventuale omologazione dell’accordo da parte del Tribunale - vincolatività dell’accordo omologato per tutti i creditori
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento PIANO DEL CONSUMATORE - debiti non derivanti da attività d’impresa - non occorre l’approvazione dei creditori - condizione dell’assenza di indebitamento colposo - occorre l’omologazione del piano da parte del Tribunale
Valutazione sulla meritevolezza del consumatore Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazione sulla meritevolezza del consumatore Piano non è omologabile se il consumatore - ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere - ha colposamente determinato la sua situazione di sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità patrimoniali Relazione particolareggiata dell’OCC - sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal consumatore sulle ragioni dell’incapacità del consumatore ad adempiere
Decreto del 27/12/2013 di omologazione del piano del consumatore Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Tribunale di Pistoia 27/12/2013 e 28/2/2014 Decreto del 27/12/2013 di omologazione del piano del consumatore Decreto del 28/2/2014 di revoca dell’omologazione del piano in accoglimento del reclamo proposto da un creditore che si era opposto all’omologazione (la società finanziaria che aveva erogato l’ultimo finanziamento)
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento TEST DI MERITEVOLEZZA Principio del debito responsabile va esaminato in rapporto con il principio del credito responsabile introdotto dal d.lgs.141/2010 con l’inserimento nel TUB dell’art.124 bis sulla verifica da parte dell’intermediario finanziario del merito creditizio del cliente
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento CONTENUTO DELL’ACCORDO O DEL PIANO liberamente determinato - limitazioni per crediti impignorabili e privilegiati - possibilità di conferimenti da parte di terzi per garantire la fattibilità dell’accordo - moratoria dei pagamenti fino ad 1 anno dall’omologazione - limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito, alla sottoscrizione di strumenti finanziari
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - scelta alternativa rispetto all’accordo - conversione automatica della procedura di composizione in liquidazione - su richiesta del creditore che contesta la convenienza dell’accordo prima dell’omologazione - su richiesta del creditore dopo l’omologazione
Valutazioni per aprire la liquidazione Procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazioni per aprire la liquidazione Per aprire la procedura di liquidazione va valutata la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni Relazione particolareggiata dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere le obbligazioni sulle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento PROCEDIMENTO davanti al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore - deposito dell’istanza con la documentazione allegata -decreto del Tribunale °fissa l’udienza con i creditori e stabilisce forme di pubblicità °vieta l’inizio e dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali -udienza di comparizione dei creditori -eventuale omologazione dell’accordo/piano
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento DOCUMENTI DA ALLEGARE - elenco dei creditori - elenco dei beni del debitore - elenco atti di disposizione ultimi 5 anni - dichiarazione redditi ultimi 3 anni - attestazione della fattibilità del piano - elenco delle spese correnti della famiglia con allegato stato di famiglia - scritture contabili degli ultimi 3 esercizi - relazione particolareggiata per il piano del consumatore
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento RIMEDI - annullamento o risoluzione dell’accordo -revoca dell’accordo o cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore SANZIONI specifiche fattispecie di reato per il debitore ed anche per l’OCC
Procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ESDEBITAZIONE - art.142 LF: liberazione dai debiti residui dopo il fallimento - con decreto del Tribunale revocabile - possibilità riservata al debitore meritevole, che non ne ha beneficiato negli ultimi 8 anni *dopo l’attuazione dell’accordo *dopo la liquidazione dei beni - debiti esclusi dall’esdebitazione: debiti con il fisco, obblighi di mantenimento, sanzioni penali o amministrative
Valutazioni per ottenere l’esdebitazione Procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento Valutazioni per ottenere l’esdebitazione Per concedere il beneficio dell’esdebitazione il giudice deve aver escluso che al debitore sia imputabile un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali che il debitore nei 5 anni precedenti e nel corso della procedura abbia posto in essere atti in frode ai creditori, simulazioni…..
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Possono costituire OCC enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza, professionalità, adeguatezza patrimoniale Possono essere iscritti di diritto nel Registro degli OCC - gli organismi di conciliazioni delle CCIAA - i segretariati sociali dei Comuni (L.328/2000) - gli Ordini professionali degli avvocati, commercialisti, notai
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento REGISTRO DEGLI ORGANISMI - La legge 3/2012 ha istituito un Registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia - Regolamento ministeriale dovrà disciplinare: ° i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro ° i compensi e i rimborsi spettanti agli OCC
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento REGISTRO DEGLI ORGANISMI Parere negativo del Consiglio di Stato del 25/7/2013 sull’articolato del Regolamento trasmesso dal Ministero della Giustizia * funzioni pubbliche dei gestori della crisi * volontà del legislatore di escludere persone giuridiche private *possibilità per gli enti pubblici di costituire organismi (internIi o esterni) *divieto di esternalizzazione per gli enti pubblici locali (L. 135/2012)
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento PROFESSIONISTI NOMINATI DAL TRIBUNALE - Gli stessi compiti dell’OCC possono essere svolti da un professionista o società tra professionisti che sia in possesso dei requisiti previsti dalla LF oppure da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale - Fino all’entrata in vigore delle tariffe si applicano i compensi per i commissari giudiziali o per i curatori fallimentari ridotti del 40%
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento COMPITI DELL’ORGANISMO - aiutare debitore a predisporre la proposta - verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati - trarre informazioni dalle banche dati pubbliche - attestare con una relazione la fattibilità dell’accordo/piano - redigere la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento (piano del consumatore) - depositare della proposta agli uffici fiscali
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento COMPITI DELL’ORGANISMO - eventuale funzione di liquidatore - curare la pubblicità e le comunicazioni ai creditori e la raccolta delle adesioni dei creditori - predisporre una relazione provvisoria per i creditori e una relazione definitiva per il giudice - controllare l’esecuzione dell’accordo - risolvere i problemi che dovessero insorgere durante la fase esecutiva dell’accordo/piano
Organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento DIVERSITA’ DI COMPITI E DI COMPETENZE - attestazioni di fattibilità e attestazioni di meritevolezza - controllo sull’esecuzione del piano, assistenza al debitore, soluzione dei problemi con i creditori