Le invalidità matrimoniali
Patologia del matrimonio Invalidità: incide sull’atto, il rapporto matrimoniale non si costituisce, fatti salvi gli effetti del matrimonio putativo (rinvio). Separazione: incide sul rapporto, il vincolo matrimoniale muta, allentandosi. Divorzio: incide sul rapporto, il vincolo si estingue.
Inesistenza Malgrado il silenzio della legge, parte della dottrina e della giurisprudenza ammette la figura del matrimonio inesistente (Cass. Civ. 14.02.1974, n. 569 e Trib. Monza, sez. IV, 09.03.2007), per via della tassatività delle ipotesi di invalidità matrimoniali. Si ha inesistenza in caso di mancanza di una parvenza di atto matrimoniale (ad es., matrimonio tra coniugi del medesimo genere, mancanza di celebrazione dinanzi all’ufficiale dello stato civile, etc.). Al matrimonio inesistente non si applica la disciplina del matrimonio putativo.
Nullità ed annullabilità Confusione terminologica e incertezza legislativa, dipese dal fatto che le invalidità sono regolate come azioni di impugnativa. Classificazione operata dalla dottrina. Mancanza di univocità.
Nullità Abbraccia ipotesi la cui ratio sembra consistere nella protezione di un interesse generale. Non sono suscettibili di convalida.
Ipotesi di nullità Mancanza di libertà di stato (art. 86 c. c.; v. App. Roma, 23.02. 2011) Impedimenti per i quali non può essere concessa dispensa (art. 87 c. c.). Impedimento da delitto (art. 88 c. c.).
Ipotesi di annullabilità Matrimonio contratto da minore (art. 84 c. c.; salvo il caso di emancipazione). Matrimonio contratto in presenza di impedimenti dispensabili (art. 87 c. c.). Matrimonio contratto dall’interdetto e dall’incapace naturale (artt. 119 e 120 c. c.; v. App. Roma 09.96.2010). Matrimonio contratto in presenza di vizi della volontà. Diversità dai vizi del consenso in materia di contratto (art. 122 c. c.).
Matrimonio simulato La pattuizione di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio non instaura il rapporto (art. 123 c. c.). Tuttavia, la successiva convivenza come coniugi (con affectio maritalis) impedisce l’impugnazione. Prova dell’accordo: sono esclusi confessione e giuramento, ma può essere provato per testimoni; le dichiarazioni scritte dei coniugi devono essere valutate dal giudice (Trib. Busto Arsizio, 14.04, 2010). L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione .
Disciplina dell’impugnazione Ambito dei soggetti legittimati: differisce nelle diverse ipotesi. Problema della prescrizione (nullità imprescrittibile; annullabilità prescrizione decennale). Superamento in concreto per la previsione di cause di decadenza (come negli artt. 117, 119, 120 e 122).
Effetti Opera ex tunc. Riacquisto dello stato libero con efficacia retroattiva. Invalidità delle donazioni obnuziali. I figli restano legittimi, tranne il caso di bigamia o incesto (si veda però la legge n. 219/2012). Effetti patrimoniali: rilevanza della mala fede. Le prestazioni di mantenimento spontaneamente eseguite non possono essere ripetute.
Matrimonio putativo Tutela i soggetti che in buona fede hanno confidato nella validità del matrimonio. La invalidità del matrimonio opera ex nunc nei riguardi del coniuge in buona fede o vittima di violenza o errore (art. 128 c. c.; App. Roma, 15.06.2005). Costui mantiene lo status di erede (art. 584 c. c.)
Diritti dei coniugi in buona fede La legge tutela il coniuge economicamente più debole, attribuendogli, per il periodo successivo alla sentenza, non superiore ai tre anni, il diritto ad un assegno di mantenimento (art. 129 c. c.). La previsione è applicabile anche alla nullità del matrimonio concordatario. Differenza rilevante rispetto al divorzio, dove il coniuge più debole è maggiormente tutelato.
Responsabilità del coniuge in mala fede o del terzo Il coniuge, cui sia imputabile la invalidità, deve corrispondere all’altro una congrua indennità (pari almeno al mantenimento per tre anni). Costui è tenuto a prestare senza limiti gli alimenti, ove sussista lo stato di bisogno dell’altro coniuge. I medesimi effetti sanzionatori si producono a carico del terzo cui sia imputabile la nullità (art. 129 bis c. c.; Cass. civ., sez. I, 16.11.2005, n. 23073).
Invalidità del matrimonio concordatario Matrimonio concordatario: avente effetti civili secondo la l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell’accordo di revisione del Concordato con la Santa Sede del 1929. Concorso di giurisdizione (Cass. civ., sez. un., 06.07.2011, n. 14839). Giudizio di delibazione: operano i limiti rappresentati dai «supremi principi dell’ordinamento costituzionale» (Cass. civ., sez. un., 18.07.2008, n. 19809; Cass. civ., sez. I, 14.07.2011, n. 15558; Cass. civ., sez. I, 14.01.2013, n. 712).