DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Stato A Stato B Importazione / Esportazione definitiva Deposito doganale D Stato A Stato B Stato A Stato B Trasporto tra una dogana e l’altra Importazione / Esportazione temporanea D1 D2 Stato A Stato B Stato C Stato A territoriali Acque internazionali Acque Porto A Transito Cabotaggio Porto B L'importazione definitiva e l'esportazione definitiva sono le uniche destinazioni doganali che comportano una modificazione dello stato giuridico delle merci (QUINDI PREVEDONO IL PAGAMENTO DI TASSE DOGANALI); le merci estere mediante l'importazione definitiva diventano nazionalizzate e vengono equiparate alle merci nazionali; a loro volta, le merci nazionali o nazionalizzate con l'esportazione definitiva diventano merci estere. L'importazione e l'esportazione definitive comportano un pagamento di tributi doganali ("obbligo di dare"). Le altre destinazioni doganali non modificano lo stato giuridico delle merci e non fanno sorgere un'obbligazione tributaria, ma solo l'obbligo di tenere un determinato comportamento ("obbligo di fare").
DOGANA - Le destinazioni doganali Stato B Stato A Importazione / Esportazione definitiva È la destinazione doganale più importante, per gli effetti che ne derivano, da un punto di vista economico e fiscale. Mediante l'importazione definitiva le merci estere diventano nazionalizzate e possono circolare liberamente ed essere consumate nel territorio nazionale come tutte le altre merci nazionali. Tecnicamente si parla di "immissione al consumo". Ovviamente le merci che vengono esportate definitivamente perdono la nazionalità del paese che le esporta. Prima di nazionalizzare la merce, è necessario PAGARE le tasse doganali
DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Importazione / Esportazione temporanea La temporanea importazione consente di poter utilizzare le merci estere, però senza il pagamento dei tributi, a condizione che le merci dopo l'uso o la trasformazione vengano riesportate e vi sia una garanzia per i diritti doganali gravanti. Si tratta quindi di una agevolazione fiscale di notevole importanza economica, perché permette alle industrie nazionali di produrre a costi più bassi le merci destinate all'esportazione, di incrementare le attività lavorative, ed in alcuni casi costituisce un'indispensabile agevolazione per i traffici internazionali.
1° CASO: Perfesionamento attivo DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Importazione / Esportazione temporanea 1° CASO: Perfesionamento attivo In questo caso, la merce viene inviata all’estero dove subisce una modifica sostanziale, in una azienda o fabbrica estera che la rispedisce nello stato originario una volta ultimati i lavori di perfezionamento. ESEMPIO: La Ditta “X” che produce elicotteri fa eseguire la particolare filettatura al rotore delle pale dell’elicottero ad una Ditta “Y” estera (specializzata in tale lavoro), alla quale invia, in “esportazione temporanea” i rotori non modificati. Tali rotori, una volta modificati vengono reinviati allo stabilimento nazionale per essere assemblati con il resto dei pezzi per la costruzione del mezzo aereo. Ovviamente, come già detto, non vengono pagate tasse doganali, ma “l’obbligo di fare” consiste nel fatto che la seconda ditta che effettua la modifica, NON DEVE trattenere e usare tale parte nel proprio paese.
2° CASO: Perfezionamento passivo (o assemblaggio) DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Importazione / Esportazione temporanea 2° CASO: Perfezionamento passivo (o assemblaggio) In questo caso, tutti i pezzi che compongono un prodotto, vengono inviati ad una Ditta estera, la quale non effettua alcuna modifica su alcuno dei pezzi che ha ricevuto, ma ha il solo compito di “ASSEMBLARLI” e rispedire il pezzo montato e funzionante alla Ditta nazionale ESEMPIO: Spesso dietro ad un elettrodomestico leggiamo le scritte: “MADE IN ITALY, ASSEMBLED IN CHINA”. Per ridurre i costi di assemblaggio, la Ditta “X” nazionale spedisce tutti i pezzi dell’elettrodomestico in una Ditta “Y” estera che, una volta assemblato e testato tale elettrodomestico, lo reinvia alla Ditta nazionale, che avrà il compito di venderlo nella propria nazione o esportarlo definitivamente in un altro paese per la vendita all’estero (la Ditta “DE LONGHI” da tempo non assembla più nei suoi stabilimenti di produzione in Italia perché costerebbe troppo, ma si avvale di una Ditta cinese specializzata e molto più economica. Una volta rientrato il pezzo “montato e funzionante” viene preparato per la vendita, in Italia o all’estero). Come nel caso precedente, non vengono pagate tasse doganali, ma “l’obbligo di fare” consiste nel fatto che la seconda ditta che effettua la l’assemblaggio, NON DEVE trattenere e usare tale prodotto nel proprio paese.
3° CASO: Riparazione DOGANA - Le destinazioni doganali Stato B Stato A Importazione / Esportazione temporanea 3° CASO: Riparazione In questo caso, viene inviato un prodotto da riparare, precedentemente importato definitivamente, alla Ditta produttrice che magari è l’unica in grado di effettuare la riparazione. Tale Ditta, reinvia il prodotto riparato (nel costo della riparazione è compresa l’esportazione definitiva e quindi le tasse doganali, SOLO dei pezzi eventualmente sostituiti ESEMPIO: Fino a quando non è stato costruito un enorme punto vendita con annessa officina autorizzata (… museo e parco tematico) della FERRARI (Ferrari World Abu Dhabi), gli Sceicchi, proprietari di una “rossa” che avessero avuto un guasto grave nella propria auto, sarebbero stati costretti a reinviarla negli stabilimenti di Maranello, in “temporanea esportazione” per riparazione, perché unici ad essere autorizzati alla riparazione ed alla garanzia. Il prodotto non deve uscire dalla fabbrica in cui è stato inviato per la riparazione e circolare nel paese
4° CASO: Pubblicità DOGANA - Le destinazioni doganali Stato B Stato A Importazione / Esportazione temporanea 4° CASO: Pubblicità In questo caso, viene inviato un prodotto all’estero a scopi pubblicitari o per farlo partecipare ad una fiera o ad una mostra. Terminato l’evento pubblicitario, il prodotto deve rientrare. ESEMPIO: Nei “Saloni dell’Auto” che si susseguono durante tutto l’anno (Ginevra, Torino….) la maggior parte delle auto esposte è stata esportata temporaneamente. Alla fine del salone, le auto vengono riportate nel paese di produzione. ESEMPIO 2: La Casa produttrice di AUTO “X” invia a tutti i suoi concessionari di un paese straniero due modelli di nuova costruzione. Se non riceve almeno 1000 ordinazioni in un mese per modello, non li esporta nel suddetto paese, e, di conseguenza fa rientrare quelli esposti dai concessionari che sono stati solo “esportati temporaneamente”. Il prodotto non deve uscire dalla Fiera o dal Concessionario in cui è stato inviato per la pubblicità.
5° CASO: Noleggio DOGANA - Le destinazioni doganali Stato B Stato A Importazione / Esportazione temporanea 5° CASO: Noleggio In questo caso, viene noleggiato un prodotto dall’estero per un limitato e predeterminato periodo di tempo. Terminato il suo utilizzo, rientra nel paese dal quale è stato esportato temporaneamente. ESEMPIO: Per il trasporto di materiale radioattivo si deve usare un treno speciale appositamente ideato per tale uso. In Europa, tale mezzo di trasporto viene all’occorrenza preso a noleggio dalle centrali nucleari dalla Ditta produttrice tedesca. ESEMPIO 2: Nella marina mercantile, una nave può essere presa in “locazione” per un lungo periodo (anche 10 anni) da un Armatore che nomina l’equipaggio, la usa con il proprio nome e per i propri interessi. Al termine, la locazione può essere ripetuta o la nave viene restituita. Per tutto il periodo del noleggio o della locazione, la riparazione di eventuali guasti o danni è a carico della Ditta o Ente che usufruiscono del prodotto. Alla restituzione, dopo una visita ispettiva può essere richiesto il pagamento aggiuntivo per ciò che esula dalla normale usura del tempo, considerato come avaria.
6° CASO: Prestito non oneroso (comodato d’uso) DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Importazione / Esportazione temporanea 6° CASO: Prestito non oneroso (comodato d’uso) Negli ultimi 10 anni, per ottenere degli sgravi fiscali e nello stesso tempo fare beneficienza, senza costringere il beneficiario a pagare le tasse doganali, viene utilizzato il “prestito non oneroso” a favore delle Associazioni ONLUS (senza fini di lucro). La ditta che concede tale prestito non perde il diritto di proprietà del prodotto ma ne concede l’utilizzo a tempo indeterminato. Quando il beneficiario ne termina l’utilizzo, i prodotto deve rientrare nel paese del proprietario. A tale beneficio possono accedere solo Associazioni, Enti o Ditte con particolari caratteristiche. La Ditta proprietaria nella maggior parte dei casi si assume l’onere anche delle riparazioni e non pretende rimborsi di alcun genere nel caso il prodotto, a fine uso, venga riconsegnato mal funzionante. ESEMPIO: In quasi tutte le Missioni laiche e religiose, i mezzi di trasporto sono concessi da varie Ditte automobilistiche che, in tale modo, possono accedere a sgravi fiscali o benefici tributari.
DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Stato C Transito La merce viene “esportata definitivamente” dallo Stato “A” allo Stato “C”, passando per lo Stato “B”. Le imposte e tasse doganali nello Stato di transito NON devono essere pagate. Tale destinazione doganale è molto frequente nel trasporto su rotaia e su strada. Per il "transito" si parla di destinazione doganale "provvisoria" o "temporanea", perché consente il provvisorio ingresso nel territorio nazionale dello stato intermedio ESEMPIO: La Ditta italiana “X” esporta definitivamente la merce in Germania, scegliendo di passare dalla Svizzera. Se ci dovesse essere un controllo durante il passaggio su territorio svizzero, sul documento di trasporto dovrebbe risultare: Esportazione definitiva Italia-Germania, transito Svizzera. Se non ci fosse questa dicitura, oppure se si dovesse scegliere di transitare in Austria, la merce potrebbe essere sequestrata.
DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Deposito doganale D La finalità di questa destinazione doganale è quella di consentire la permanenza nello Stato di merce estera in sospensione del pagamento dei diritti doganali fino al momento dell'immissione in consumo della merce stessa. Materialmente la merce viene introdotta in appositi locali, ove viene custodita in attesa della successiva destinazione doganale che può essere la rispedizione all'estero, l'importazione definitiva o temporanea, la spedizione ad altra dogana od anche ad un altro deposito. Si tratta quindi di una destinazione doganale intermedia. La legge prevede tre tipi di deposito: deposito sotto diretta custodia della dogana, deposito nei magazzini generali, deposito in magazzini di proprietà privata Esempio: Le acciaierie “X” italiane devono importare materie prime grezze e semilavorate dalle Miniere dell’Africa occidentale. La partita di importazione ammonta di solito a 400 tonnellate ma in questo caso, il mediatore marittimo è riuscito a noleggiare una stiva che ne contiene 800 allo stesso prezzo. Le acciaierie importano definitivamente le solite 400 tonnellate, e ne lasciano “in deposito doganale” le rimanenti 400, in attesa di avere i fondi per pagarle (sia la merce che le imposte doganali), oppure in attesa di avere lo spazio idoneo in acciaieria. In questo modo si risparmia un noleggio a viaggio e tale risparmio è molto maggiore del costo del deposito.
DOGANA - Le destinazioni doganali Stato A Stato B Spedizione da una dogana all’altra D1 D2 A volte per motivi tecnici, commerciali od amministrativi od anche per il semplice fatto che il luogo di deposito è lontano dalla dogana di entrata nel territorio nazionale, occorre trasferire le merci estere da una dogana all'altra; spesso da una dogana di confine ad un'altra interna, ma anche fra dogane interne stesse. La destinazione doganale che rende possibile questo trasferimento di merce allo stato estero si chiama "spedizione da una dogana all'altra". Alcune Ditte fanno appositamente costruire, un Deposito doganale in modo tale che la merce sia conservata vicino allo stabilimento di lavorazione. Tale procedura permette anche di liberare i Magazzini, adibiti a deposito doganale, posti vicino alla dogana di confine. Esempio: Le acciaierie “X” italiane dell’esempio precedente, anziché lasciare la merce (400 tonnellate) in deposito doganale a Civitavecchia (porto di arrivo della nave), preferiscono trasferirla nel deposito doganale interno, sito a pochi chilometri dal loro stabilimento di lavorazione. Così facendo conservano la merce vicino, e liberano i magazzini portuali (l’esempio si rifà alle acciaierie di sede vicino a Terni. Infatti a pochi chilometri dalla città dell’Umbria, regione senza coste, si può trovare un Magazzino doganale “marittimo”).
DOGANA - Le destinazioni doganali internazionali Acque territoriali Stato A Porto A Porto B Cabotaggio Correntemente si intende per "cabotaggio" la navigazione marittima delle navi mercantili fra i porti nazionali. Dal punto di vista doganale, invece, per "cabotaggio" si intende la "spedizione di merce nazionale o nazionalizzata" via mare, da una dogana di mare ad un'altra dogana di mare dello Stato, uscendo temporaneamente dalle acque territoriali e transitando in quelle internazionali. Si tratta della destinazione doganale che consente alle merci di conservare la loro natura di merci nazionali o nazionalizzate, nonostante che esse abbiano attraversato la linea doganale e che siano uscite dalle acque territoriali. Non c'è limite di stazza minima o massima riguardante le navi che effettuano il cabotaggio; però è previsto che la spedizione in cabotaggio possa essere fatta solo tramite navi di "bandiera nazionale". Bisogna precisare che tale limitazione non vale per la navigazione di "scalo", che consiste nella navigazione tra vari porti dello Stato allo scopo di sbarcare tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, oppure di imbarcare tutto o in parte il carico destinato all'estero.