Il nuovo assetto legislativo in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro : Il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81
Riassetto e riforma facce di una stessa medaglia RIASSETTO : nella logica di perseguire un necessario coordinamento e una razionalizzazione della normativa esistente stratificatasi nel corso degli anni e rispondente a criteri ispiratori diversi
RIFORMA : nella logica di perseguire l’innovazione del quadro normativo esistente al fine di renderlo STRUMENTO maggiormente funzionale alle esigenze di “sistema”richieste da una prevenzione EFFICACE NEL RIDURRE MALATTIE ED INFORTUNI LAVORATIVI
T.U. strumento necessario per realizzare un nuovo modello di prevenzione Occorre avere consapevolezza che la Salute e la Sicurezza dipendono da vari determinanti di natura politica,economica e sociale,solo in parte modificabili con interventi di sola prevenzione sanitaria finalizzati ad assicurare il miglioramento del benessere (SALUTE)sul luogo di lavoro quale fattore di sviluppo economico e produttivo della società. La legge delega 123 a tal fine ha previsto alcuni principi “privilegiati” RECEPITI del nuovo T.U. quali: La realizzazione di un coordinamento nazionale di attività e politiche in materia di salute e sicurezza per operare finalmente in una logica di “Sistema” (ART. 5 – 6 -7 ) La valorizzazione dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi per il miglioramento dei livelli di tutela incentivando l’adozione di comportamenti socialmente responsabili ( art. 27 sistema di qualificazione delle imprese per partecipazione agli appalti pubblici) La definizione di un assetto istituzionale fondato sull’organizzazione e circolazione delle informazioni utili a favorire la PROMOZIONE e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( art.8 ) La PROMOZIONE e la DIVULGAZIONE della CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA sul lavoro nelle attività scolastiche (art. 9)
Ruolo del Ministero della Salute Il Ministero della Salute promuovendo l’accordo per il “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro del I agosto 2007,reso esecutivo con DPCM 17 dicembre 2007,ha anticipato i seguenti orientamenti cardine nella realizzazione del nuovo T.U. : - necessità che lo stesso,quale strumento di indirizzo funzionale ad un disegno omogeneo del sistema della prevenzione e di quanto si muove al suo interno,consentisse condizioni di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori operando in una logica di “sistema” - risultasse idoneo a diffondere nella Società Civile la consapevolezza che Il “cittadino che lavora” è portatore di diritti e di doveri di partecipazione attiva alla prevenzione
Obiettivi qualificati da conseguire Garantire con la partecipazione delle parti sociali un assetto istituzionale in grado di assicurare la governance del “sistema”sicurezza Rendere la sorveglianza sanitaria momento non solo di prevenzione ma anche occasione di promozione della salute Diffondere il più possibile la cultura della sicurezza per ridurre i costi sociali ed economici di morti ed invalidità sul lavoro
Benessere psicofisico sul lavoro = benessere economico La promozione della salute deve essere affrontata con strategie globali e sinergiche in tutti i settori per integrare in modo ottimale interventi in ambienti di vita e di lavoro,se si vuole accrescere la salute individuale e collettiva che si traduce in termini pratici in benessere economico collettivo,dal momento che lavorare in condizioni di benessere comporta una aumentata produttività
Lo scenario produttivo italiano : nuovi fattori di rischio e nuove malattie Più del 95% delle aziende italiane è di piccole o piccolissime dimensioni,molte sono imprese artigiane,fortemente frammentate sul territorio Un lavoratore su tre è autonomo (dati ISTAT) E’in atto un profondo cambiamento delle caratteristiche produttive,occupazionali e sociali con forme di occupazione caratterizzate da flessibilità e precarietà e aumento del lavoro individuale e del subappalto,in una società sempre più multietnica e con aumento dell’invecchiamento
Nuove malattie = necessità di nuove risposte Le modifiche dovute a nuovi modelli produttivi e ad una diversa organizzazione del lavoro comportano nuovi rischi di infortuni e malattie Vi è in atto una riduzione delle “vecchie”malattie professionali a cui si contrappone un aumento di “nuove” malattie,quali in particolare :Malattie muscoloscheletriche e psico-sociali connesse all’organizzazione del lavoro (stime dell’OMS prevedono che nel 2020 la depressione diventerà la causa più frequente di inabilità al lavoro) Come previsto nel PATTO per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro DEVE ESSERE REALIZZATO IL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE,MIGLIORATA LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PATOLOGIE CORRELATE AL LAVORO LA SORVEGLIANZA SANITARIA,SEMPLIFICANDO ED ELIMINANDO PRATICHE INUTILI, DEVE RISULTARE ADEGUATA ALL’EVOLUZIONE NORMATIVA E PRODUTTIVA
Nel T. U. UNA NUOVA SORVEGLIANZA SANITARIA ORIETATA a sviluppare anche la PROMOZIONE OLTRE CHE LA TUTELA DELLA SALUTE: “sorveglianza sanitaria :insieme degli atti medici,finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,in relazione all’ambiente di lavoro,ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” (definizione art.2 lettera m) utilizzati protocolli sanitari mirati alle reali situazioni di rischio,secondo criteri di provata efficacia,in relazione alle conoscenze scientifiche Utilizzati in maniera efficace i dati epidemiologici conosciuti e quelli emersi dall’esercizio dell’attività all’interno delle aziende Assicurata collaborazione e scambi informativi sulle situazioni di rischio nei riguardi degli organi di vigilanza delle ASL Migliorata la rilevazione e la trasmissione delle informazioni per i casi di malattia professionale o correlate al lavoro
Sistema di prevenzione e promozione della salute Il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rispondere all’esigenza di operare in una logica di “sistema” in cui tutti gli attori concorrono per la loro parte ad individuare e realizzare appropriate ed efficaci azioni di prevenzione Prevenzione : “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica,per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;”(ex 626/94) Sistema di promozione della salute e sicurezza :”complesso dei soggetti istituzionali che concorrono,con la partecipazione delle parti sociali,alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;” Salute : “stato di completo benessere fisico,mentale e sociale,non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità;”
Obblighi dei soggetti interessati alle misure di tutela della salute attraverso la sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi,ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,nonché quelli connessi alle differenze di genere e all’età E’ tenuto ad effettuare la valutazione in collaborazione anche con il medico competente in presenza di rischi lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria (sia perché prevista da norme e precetti sia perché ritenuta necessaria dal medico competente se richiesta dal lavoratore)
Il Medico competente collabora: con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria,ove necessario; alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori,all’attività di formazione e informazione per la parte di competenza; all’organizzazione del servizio di primo soccorso in rapporto a peculiarità legate a tipo di lavorazioni,esposizioni,modalità organizzative del lavoro; all’attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute,secondo i principi della responsabilità sociale;
Il medico competente provvede a: programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria utilizzando protocolli sanitari definiti in funzione di rischi specifici istituire,aggiornare e custodisce sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati, a comunicare per iscritto in occasione delle riunioni periodiche i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria.ed a fornire indicazioni sul significato dei risultati ai fini dell’attuazione di misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica, a visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, a trasmette annualmente,nel primo trimestre,per via telematica ai servizi del SSN le informazioni sulla sorveglianza sanitaria in forma aggregata,evidenziando le differenze di genere; Ad inviare le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL, nei casi previsti,per via telematica
Sorveglianza sanitaria :quando ? In tutti i casi previsti dalla normativa vigente,da direttive europee,nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva Qualora il lavoratore ne faccia richiesta,se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
Contenuto della sorveglianza sanitaria All’atto dell’ASSUNZIONE :Visita medica preventiva per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro e valutare l’idoneità alla mansione specifica In corso d’attività:Visita medica periodica per controllare periodicamente lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione(almeno una volta l’anno) Visita medica su richiesta del lavoratore ( se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o a condizioni di salute suscettibili di peggioramento per l’attività svolta) Visita medica in occasione del cambio di mansione Alla CESSAZIONE del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa :visita medica di cessazione
Esiti della visita medica Il medico competente deve riportare gli esiti della visita medica sulla cartella sanitaria e di rischio Informa per iscritto il lavoratore ed il datore di lavoro del giudizio espresso di: idoneità, idoneità parziale,inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali),inidoneità permanente. Avverso al giudizio espresso è ammesso ricorso,entro 30 giorni dalla data di comunicazione,all’organo di vigilanza territorialmente competente. Il datore di lavoro in relazione ai giudizi espressi dal medico competente attua le misure indicate e,in caso di inidoneità alla mansione,adibisce ove possibile il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute
Il lavoratore deve: In generale contribuire insieme al datore di lavoro,ai dirigenti e ai preposti,all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Sottoporsi ai controlli sanitari previsti per la sorveglianza sanitaria o comunque disposti dal medico competente ivi comprese le verifiche di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dall’ordinamento
Sanzioni : Per il datore di lavoro : -Ammenda da 3000 a 9000 euro se nelle modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi è stata omessa la prevista collaborazione con il medico competente o se nel documento non figura il nominativo del m. c. che ha partecipato alla valutazione ( art.55 comma 3) -Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a euro se non ha provveduto alla nomina del medico competente,ove prevista (art.55 comma 4 lettera f) -Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro ove il datore di lavoro non richieda al medico competente l’osservanza dei propri obblighi (art.55 comma 4 lettera a)
sanzioni Per il lavoratore : se non si sottopone ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente : Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro
sanzioni Per il medico competente: Se non consegna la prevista documentazione al datore di lavoro,lavoratore,’ISPESL:arresto fino ad 1 mese o ammenda da 500 a 2500 euro Se, ai fini della sorveglianza sanitaria,non fornisce informazioni ai lavoratori,non istituisce le cartelle sanitarie e di rischio, o non la programma ed effettua :arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro Se non visita gli ambienti di lavoro,almeno una volta all’anno:arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro Se gli esiti della visita medica non sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio,se non informa il lavoratore interessato dei risultati della S.S., non comunica per scritto i risultati collettivi della s.s.al datore lav..,RLS,, RSPP,fornendo indicazioni sul significato dei risultati stessi, non partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori: sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro Se non trasmette ai servizi territorialmente competenti annualmente le informazioni dei dati aggregati riguardanti i lavoratori sottoposti a sorveglianza san.: sanzione amministrativa da 2500 a euro Se non effettua il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti ad agenti biologici per i quali è fissato un valore limite,se non informa il lavoratore e il datore di lavoro dell’esistenza di effetti pregiudizievoli da esposizione ad agenti biologici,non istituisce la cartella sanitaria e di rischio indicando i livelli di esposizione,se non informa il d.di l. dell’esistenza di anomalie imputabili ad agenti cancerogeni o mutageni :arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1000 a 4500 euro e con l’arresto fino ad 1 mese o con ammenda da 200 a 800 euro se per tali lavoratori non provvede ad istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio.
Qualche dubbio applicativo : Esiste un modello riconosciuto per la valutazione del rischio stress? In assenza di linee guida di riferimento è già obbligo effettivo la verifica dello stato di tossicodipendenza per alcune categorie di lavoratori? Per attività non soggetta a sorveglianza sanitaria vi è obbligo per il D.L. di richiedere la visita preventiva ?
sintetiche risposte Non esistono modelli “riconosciuti” per la valutazione da parte del m.c. del rischio stress lavoro-correlato Con l’entrata in vigore dell’articolo 41 comma 4 dlgs la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope è prevista nei casi e alle condizioni fissate dall’ordinamento Se non vi è necessità di sorveglianza sanitaria non vi è necessità di visita preventiva da parte del m.c.