IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 89 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “PROFUMERIA”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Profumeria Definizione Svolgere un’attività commerciale significa acquistare merci e rivenderle ad altri nello stato in cui sono state acquistate oppure dopo averle sottoposte alle eventuali trasformazioni o trattamenti abitualmente praticati, purché questa attività di intermediazione sia svolta in nome e per conto proprio. Il commercio può essere all’ingrosso o al minuto. Commercio all’Ingrosso È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome o per conto proprio e le rivende ad altri commercianti (grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici), o ad utilizzatori professionali (industrie, aziende artigiane...), o ad utilizzatori in grande (enti pubblici o privati, ospedali...). Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione. Commercio al Minuto È l’attività esercitata da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Il commercio all’ingrosso e il commercio al minuto si differenziano per il tipo di cliente a cui si rivolgono e non per la quantità, grossa o piccola, delle merci scambiate. Esercizio congiunto commercio all’ingrosso e al dettaglio E’ possibile esercitare nello stesso locale l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio. Attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa (negozio) Tale attività può essere esercitata in modo stabile secondo tre distinte modalità strutturali: 1) Esercizi di vicinato: esercizi aventi una superficie di vendita (area destinata alla vendita): - fino a 150 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti - fino a 250 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio. Questa deve contenere la dichiarazione dell’interessato:
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Profumeria - di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (solo per il settore alimentare); - di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e le destinazioni d’uso; - del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita. 2) Medie strutture di vendita: esercizi aventi una superficie di vendita: - compresa tra 150 e 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - compresa tra 250 e 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio (le domande si intendono accolte trascorso il termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, dal ricevimento della comunicazione). 3) Grandi strutture di vendita - superiore a 1500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 residenti; - superiore a 2500 mq nei comuni con popolazione oltre 10.000 residenti; L’apertura, il trasferimento o l’ampliamento di tali esercizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere favorevole della regione nell’ambito di una conferenza di servizi composta da rappresentanti di regione provincia e comune. Requisiti Morali Non possono esercitare l’attività commerciale: a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Profumeria c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza Iter Burocratico - Comunicazione Unica (ComUnica) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per gli esercizi di vicinato - Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie e grandi strutture di vendita La Comunicazione Unica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. La S.C.I.A va presentata attraverso modalità telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne comunicazione allo sportello SUAP del Comune interessato. Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante la tradizionale modalità cartacea. Principali Riferimenti Normativi - LEGGE 11.06.1971 n. 426 - D.M. 30.08.1971 .
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Profumeria - D.M. 14.01.1972 . - D.M. 28.04.1976 . - D.M. 04.08.1988 N° 375 . - D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 (Suppl. Ord. G.U. n. 95 del 24.4.1998) - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15.3.1997, n. 59. - D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale - D. Lgs 6 agosto 2012 n.147 Codice Attività Economica ATECO 47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale.