Le forme di Stato con riferimento al principio dell’autonomia territoriale In realtà nell’esaminare questo argomento sarebbe più corretto parlare di variabili che si riscontrano all’interno delle forme di stato esaminate in precedenza Così nell’ambito delle esperienze europee attuali di Stato sociale è dato rinvenire Stati unitari (Francia e Olanda), Stati federali (Germania e Austria) e Stati regionali (Italia e Spagna). Per i paesi del vecchio continente, a ben vedere, l’autonomia territoriale rappresenta un’acquisizione abbastanza recente, dal momento che si è risentito a lungo del modello napoleonico (accentrato burocraticamente). In questo quadro, tanto le istituzioni in cui si esprime la dialettica politica quanto le fondamentali strutture amministrative conoscono un unico livello: quello centrale. Nel secondo dopoguerra (in particolar modo nel nostro paese) il principio autonomistico realizza un salto di qualità, rappresentato dal riconoscimento di autonomia legislativa agli enti locali, tale da consentire a questi ultimi di presentarsi come soggetti di mediazione politica degli interessi sociali delle collettività locali.
Le forme di Stato con riferimento al principio dell’autonomia territoriale Volendo considerare le caratteristiche che, a tutt’oggi, servono a distinguere la forma di Stato federale da quella regionale, potremmo dire che negli Stati federali: - gli Stati membri della federazione hanno una competenza generale dalla quale sono escluse tutte le materie che vengono espressamente riservate dalle norme costituzionali agli organi federali; - nello Stato regionale sono gli organi centrali ad avere una competenza generale, fatta salva la competenza affidata alle regioni. A ciò vi è da aggiungere che negli Stati federali gli Stati membri conservano alcune prerogative degli Stati sovrani: in alcuni casi hanno una, limitata, capacità di agire sul piano internazionale, dispongono degli apparati giudiziari e di propri apparati armati (la “seconda guerra civile americana”). Ma è anche sulla forma di governo che il principio autonomistico gioca il suo ruolo principale, attraverso la previsione di una Camera delle autonomie e la previsione di appositi organi di giustizia costituzionale chiamati ad assicurare il rispetto dei limiti di competenza fissati dalla Costituzione per lo stato centrale ed i governi locali.
Le forme di Stato con riferimento al principio dell’autonomia territoriale Volendo considerare le caratteristiche che, a tutt’oggi, servono a distinguere la forma di Stato federale da quella regionale, potremmo dire che negli Stati federali: - gli Stati membri della federazione hanno una competenza generale dalla quale sono escluse tutte le materie che vengono espressamente riservate dalle norme costituzionali agli organi federali; - nello Stato regionale sono gli organi centrali ad avere una competenza generale, fatta salva la competenza affidata alle regioni. A ciò vi è da aggiungere che negli Stati federali gli Stati membri conservano alcune prerogative degli Stati sovrani: in alcuni casi hanno una, limitata, capacità di agire sul piano internazionale, dispongono degli apparati giudiziari e di propri apparati armati (la “seconda guerra civile americana”). Ma è anche sulla forma di governo che il principio autonomistico gioca il suo ruolo principale, attraverso la previsione di una Camera delle autonomie e la previsione di appositi organi di giustizia costituzionale chiamati ad assicurare il rispetto dei limiti di competenza fissati dalla Costituzione per lo stato centrale ed i governi locali.
STATI UNITARI E STATI COMPOSTI: La separazione dei poteri, principio base degli Stati liberali e delle democrazie pluraliste, può avvenire su due livelli: • a livello orizzontale: nel rapporto tra i poteri dello Stato • a livello verticale: riguarda, in questo caso, la distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri enti territoriali. In questo caso si distingue tra: Stato unitario: Il potere è attribuito solo allo Stato centrale o a soggetti periferici ad esso dipendenti (decentramento amministrativo). Stato composto: il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti, titolari di potere d’indirizzo politico e funzione legislativa in determinate materie.
All’interno dei cosiddetti Stati composti, si possono individuare due tipi di Stati: lo Stato federale e lo Stato regionale. All’interno dei cosiddetti Stati composti, si possono individuare due tipi di Stati: STATO FEDERALE: E’ caratterizzato dai seguenti elementi: •esiste un ordinamento statale federale basato su una Costituzione scritta e rigida e da alcuni enti territoriali basati, a loro volta, su proprie Costituzioni •la Costituzione federale ripartisce le competenze tra lo Stato centrale e gli Stati membri •il Parlamento ha struttura bicamerale: la prima Camera è composta da rappresentanti dei cittadini, eletti direttamente, a suffragio universale; la seconda Camera è composta dai rappresentanti degli Stati membri •gli Stati membri partecipano al processo di revisione costituzionale. STATO REGIONALE: •la Costituzione statale garantisce l’esistenza degli enti territoriali con un certo grado di autonomia politica e propri Statuti (non Costituzioni) •la Costituzione attribuisce alle Regioni competenze legislative e amministrative •non esiste una Camera rappresentativa delle Regioni •le Regioni partecipano assai limitatamente al processo di revisione costituzionale
Per comprendere a fondo il funzionamento di uno Stato composto è necessario delineare una ulteriore differenza: quella fra federalismo duale e federalismo cooperativo. Federalismo duale: E’ il tipo di federalismo tipico dell’esperienza liberale. Esso è caratterizzato da una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri. Non ci sono interferenze tra le due sfere: ognuno opera nell’ambito delle sue attribuzioni. Federalismo cooperativo: si afferma con la nascita delle democrazie pluraliste, nelle quali sono andati aumentando i compiti e i settori d’intervento dei poteri pubblici. Esso è caratterizzato dalla presenza di interventi congiunti e coordinati nelle medesime materie tra lo Stato centrale e gli Stati membri (o Regioni).