La contribuzione ed il conferimento del tfr nei fondi pensione nei fondi pensione I cinque profili 1. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti.

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La contribuzione ed il conferimento del tfr nei fondi pensione nei fondi pensione I cinque profili 1. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 (che a quella data non versavano il TFR) 2. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 (che a quella data versavano solo una quota del TFR) 3. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre Lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre Lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006

Le scelte in base alla data di assunzione e alla data di adesione al fondo pensione 1. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 (che a quella data non versavano il TFR). 2. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 (che a quella data versavano solo una quota del TFR). I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006, entro il 30 giugno 2007 devono comunicare al datore di lavoro se intendono destinare il 100% del TFR (la residua parte nel caso degli appartenenti al profilo 2) al fondo al quale hanno già aderito (non ne possono scegliere altri) o se intendono conservarlo in azienda. Se opteranno per il versamento del TFR al fondo pensione, l’azienda verserà sia i contributi (a carico del dipendente e del datore di lavoro, che peraltro già versava) sia il 100% del TFR.

3. Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006 entro il 30 giugno 2007 devono decidere sulla destinazione del TFR, e quindi sull’eventuale versamento dei contributi al fondo pensione: se scelgono la previdenza complementare, solo per loro la legge prevede la possibilità di versare una quota di TFR inferiore al 100%; in mancanza di specifica previsione da parte del fondo pensione, la quota da trasferire non potrà essere inferiore al 50%. Per l’opzione del Tfr, i lavoratori potranno valutare se aderire alla forma pensionistica prescelta anche con il versamento dei contributi. In questo caso, se il fondo scelto è quello negoziale, beneficeranno anche del contributo a carico del datore di lavoro. Se invece preferiscono un fondo diverso, l’azienda sarà tenuta solo ad effettuare la trattenuta in busta paga del contributo a carico del dipendente (e a versarlo al fondo), ma non a versare la propria quota.

4. Lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre I lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 già aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006, non devono effettuare nessuna scelta in quanto, avendo aderito alla previdenza complementare, versano sia i contributi che il TFR al 100%.

5. Lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre I lavoratori assunti dopo il 29 aprile 1993 non ancora aderenti ai fondi pensione alla data del 31 dicembre 2006, devono scegliere sulla destinazione del 100% del TFR nonché sull’eventuale versamento dei contributi al fondo pensione. Qualora optino per il versamento del contributo + TFR, solo se sceglieranno il fondo negoziale o quello aziendale beneficeranno anche del versamento del contributo al fondo pensione complementare a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 che entro il 30 giugno 2007 hanno optato per la previdenza complementare, il trasferimento del TFR al fondo pensione decorre dal mese in cui esercitano l’opzione, mentre, il TFR maturato nei mesi antecedenti la scelta, rimane in azienda (anche per chi ha almeno 50 dipendenti). Per i lavoratori che non hanno optato, il trasferimento tacito al fondo negoziale decorre invece dal mese di luglio 2007 ( il TFR maturato nei primi sei mesi del 2007 rimane in azienda). L’effettivo versamento al fondo, anche per i periodi pregressi, sarà comunque effettuato a partire da luglio 2007.