COORDINAMENTO REGIONALE Art. 7 CCNL Protocolli su argomenti e modalità di confronto su stato di attuazione del CCNL in particolare: a)formazione manageriale e continua b)finanziamento dei fondi delle Aziende soggette a riorganizzazione c)perequazione dei fondi ai fini della perequazione ex IX d)perequazione dei fondi esclusività Art. 9 Preintesa Confronto preliminare alla emanazione di linee generali di indirizzo su 9 materie Protocolli su argomenti e modalità di confronto su: a)materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti contrattuali b)verifica attuazione del CCNL (in particolare art. 7 mobbing, art. 54 e 56 in caso di incampienza) c)finanziamento dei fondi delle Aziende soggette a riorganizzazione
COORDINAMENTO REGIONALE all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57; alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto); alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000; ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5;
COORDINAMENTO REGIONALE ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali; ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni; all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4; ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
COORDINAMENTO REGIONALE Confronto Regioni – OO.SS. Mediche entro 120 giorni dall’entrata in vigore su linee generali di indirizzo l’emanazione delle linee di indirizzo non è obbligatoria non sostituisce l’autonomia contrattuale delle Aziende se le Regioni emanano linee su quelle materie il confronto è obbligatorio
COORDINAMENTO REGIONALE a)utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 Si tratta dello 0,32 regionale confluito nel fondo di cui all’art. 55 (condizioni di lavoro) - verifica corretta attribuzione I.P.G. - criteri pagamento straordinari
COORDINAMENTO REGIONALE b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente Art. 23 programmi, utilizzo risorse ed ore dedicate all’aggiornamento
COORDINAMENTO REGIONALE c)alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto); d)alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
COORDINAMENTO REGIONALE e)ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5 Articoli da 25 a 28 Obiettivi: -uniformità criteri di valutazione -garanzie di tutela dei dirigenti
COORDINAMENTO REGIONALE f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali Obiettivi: - standard di riferimento certo - uniformità sul territorio regionale
COORDINAMENTO REGIONALE g)ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni Obiettivi: -Applicazione uniforme art. 18 -Regole per le guardie e pronte disponibilità -Risorse aggiuntive per situazioni disagiate
COORDINAMENTO REGIONALE h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
COORDINAMENTO REGIONALE i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
COORDINAMENTO REGIONALE Le Regioni hanno 120 giorni dall’entrata in vigore del CCNL per emanare linee di indirizzo, previo confronto con le OO.SS. mediche
COORDINAMENTO REGIONALE Se le Regioni dichiarano esplicitamente che non intendono emanare linee di indirizzo, le trattative aziendali possono iniziare anche prima dei 120 giorni (art. 5 comma 2)
COORDINAMENTO REGIONALE Art. 9 comma 3 Restano ferme tutte le regole per la formazione dei fondi ex CCNL (1° e 2° biennio) e dall’integrativo 10/2/2004 confermate dagli art. 54 – 55 e 56
COORDINAMENTO REGIONALE Art. 9 comma 4 Protocolli regionali su argomenti e modalità di confronto su: a)materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti contrattuali b)verifica attuazione del CCNL, in particolare art. 7 (mobbing) ed art. 54 e 56 in caso di incampienza c)finanziamento dei fondi delle Aziende sanitarie soggette a processi di riorganizzazione
COORDINAMENTO REGIONALE Art. 9 comma 5: improtocolli ex comma 4 vanno inviati all’ARAN Art. 9 comma 6: l’art. 7 del CCNL 8/6/2000 è disapplicato
COORDINAMENTO REGIONALE CCNL 8/6/2000 Confronto sulla verifica dello stato di attuazione di limitati istituti contrattuali PREINTESA Si aggiunge il confronto sull’emanazione di linee di indirizzo di importanti istituti contrattuali e su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti contrattuali
Materie non contrattuali aventi riflesso sul CCNL Riorganizzazione sanitaria regionale (chiusure ospedali, riduzione posti apicali, aree vaste, strutture miste) Convenzioni Regioni – Università Riduzione delle liste di attesa
COORDINAMENTO REGIONALE Alla firma del CCNL, lettera all’Assessore Regionale chiedendo: a) l’impegno della Regione ad emanare linee di indirizzo su tutti gli argomenti previsti dall’art. 9 comma 1, b) l’immediato avvio del confronto con le OO.SS., c) la definizione dei protocolli di cui al comma 4,
COORDINAMENTO REGIONALE d) la calendarizzazione degli incontri con OdG e verbali sottoscritti, e) l’invio per conoscenza alle OO.SS. Mediche di ogni delibera e/o circolare regionale relativa a temi sanitari, f) l’impegno a recepire con delibera di giunta le linee di indirizzo.