secondo l'articolo 29 della legge Biagi

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secondo l'articolo 29 della legge Biagi Appalti e solidarietà secondo l'articolo 29 della legge Biagi Enrico Ravera Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Genova

Art .29 DLGS 276/03 Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali

SPECIFICAZIONI Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. DL. 76/2013 Legge 99/2013

Ante DL hanno applicato art. 29 alla PA: SPECIFICAZIONI Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ante DL hanno applicato art. 29 alla PA: CA Perugia 19.8.2013, Tribunale Milano 5.12.2012; contra CA Torino 9.5.2012, Tribunale Genova 1.7.2014 Sentenza Corte di Cassazione 7.7.2014, n. 15432 DL. 76/2013 Legge 99/2013

Art .29 DLGS 276/03 La responsabilità solidale trova un triplice limite di: 1. Natura temporale: due anni dalla fine dell’appalto (decadenza); 2. Natura oggettiva: il debito deve essere riferibile esclusivamente all’esecuzione di quel determinato appalto; 3. Natura processuale: necessità del litisconsorzio; Tribunale Venezia 11.7.2012: BE determina mutazione dell’obbligazione solidale in obbligazione sussidiaria, norma ha quindi natura sostanziale e si applica alle fattispecie perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore. Pertanto il committente che eccepisce nella prima difesa il BE pur soccombente nel giudizio di cognizione, vedrà aggredito il proprio patrimonio, in sede esecutiva, solo dopo l’infruttuosa escussione dell’impresa appaltatrice

Impresa “Post Fordista” Impresa “Fordista” Ciclo produttivo Impresa “Post Fordista” Impresa “Fordista” Segmentazione del Processo Produttivo “Buy” Intero ciclo Produttivo “Make” Ricorso al Mercato Acquisizione all’esterno impresa del Prodotto o Servizio utile al completamento o integrazione del processo Dalla trasformazione materie prime al prodotto finale IMPRESA GERARCHIZZATA VERTICALE IMPRESA A RETE ORIZZONTALE

Risparmio Gestione Magazzino Ragioni del Decentramento Art.41 COST Conseguire migliori tassi di produttività Risparmio costi di produzione nell’affidamento all’esterno di fasi che possono essere svolte da soggetti specializzati Risparmio Gestione Magazzino Miglioramento Livelli Qualificati Fornitori/Subfornitori Altamente Qualificati Agevole controllo Organizzazione Produttiva

-Risparmio sul costo del lavoro -Contrazione dell’Occupazione Angolazione Lavoristica Decentramento inteso come: -Risparmio sul costo del lavoro -Contrazione dell’Occupazione -Modi di sfuggire a controlli e ottenere “lavoro nero” Legge Interposizione nel rapporto di lavoro Reprime Decentramento Patologico Garanzie a favore dei lavoratori impegnati, per conto del proprio datore appaltatore, in attività a favore del terzo committente Regola Decentramento Fisiologico

Art. 1676 Codice Civile Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore nei confronti del committente. Ratio SOTTRARRE IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITI RETRIBUTIVI DEL DIPENDENTE dell'appaltatore al rischio di insolvenza di quest’ultimo, dando la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente, verosimilmente più solvibile CASS. 24 ottobre 2007, n.22304

Che l’appaltatore può vantare nei confronti del committente. RESPONSABILITA' LIMITATA AL CREDITO RESIDUO VIENE IMPEDITO CHE IL COMMITTENTE sia chiamato a sostenere un costo complessivo per l’opera o il servizio conferiti in appalto, superiore al prezzo pattuito. Responsabilità solidale DLGS 276/03 E’ sganciata dal prezzo dell’appalto o subappalto e consente al lavoratore di agire per la soddisfazione del suo credito, a prescindere dallo stato delle partite di debito o credito esistenti tra committente e appaltatore e tra questi e i subappaltatori

APPALTI INTRAZIENDALI (Ciclo Produttivo) L’appaltante, per le opere o servizi da eseguirsi nell’interno delle aziende, ha l’obbligo solidale con l’appaltatore per il trattamento minimo inderogabile retributivo e deve assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori suoi dipendenti L’obbligo solidale riguarda anche tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza Parità di trattamento per la durata dell’appalto fra dipendenti del committente e appaltatore - 1 anno decadenza-

2. TRASFERIMENTO RAMO AZIENDA (cui è collegato un appalto) Decentramento Esternalizzazione di parte processo produttivo 1. APPALTO 2. TRASFERIMENTO RAMO AZIENDA (cui è collegato un appalto) 3. SOMMINISTRAZIONE LAVORO I tre strumenti organizzativi hanno in comune medesima forma di tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori Responsabilità Solidale 1.APPALTANTE (COMMITTENTE)/APPALTATORE e SUBAPPALTATORE 2.CEDENTE/CESSIONARIO 3.UTILIZZATORE / SOMMINISTRATORE

PERCHE' LA SOLIDARIETA'? Crediti del lavoratore derivano da prestazione resa in via diretta in favore soggetto imprenditoriale che si interpone (Appaltatore- cessionario- agenzia) e in via indiretta a vantaggio di chi attua il decentramento produttivo (Committente- Cedente- Utilizzatore)

L. 196/97 “Lavoro temporaneo o interinale Appalto Lecito OPERE O SERVIZI MANO D’OPERA (Cessione di mere prestazioni di lavoro) Illecito Mera Organizzazione lavoro altrui? Labour intensive L. 1369/60 L. 196/97 “Lavoro temporaneo o interinale D.Lgs 276/03 Abroga L.1369/60, Somministrazione lavoro

Art. 1655 c.c. Confine tra appalto (lecito) e somministrazione non autorizzata di manodopera (illecito) L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio «ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo1655c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’ assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa». Art.29, c.1 del D.Lgs. n.276/2003

Corte d'Appello Genova 765/2012 Art .29 DLGS 276/03 DLGS 251/2004 art. 6 DLGS 296/2006 1 comma 911 L. 35/2012 art.1 comma 1 L. 92/2012 art. 4 comma 31 lett a e b Ratione Temporis Corte d'Appello Genova 765/2012

Art .29 DLGS 276/03 Viene superato l’assetto L.1369/60 che estendeva ai dipendenti dell’appaltatore trattamento dei dipendenti appaltante Appaltante (Committente) è garante del debito contratto dall’appaltatore Responsabilità illimitata in ordine ai crediti retributivi e contributivi vantati dai lavoratori Responsabilità solidale è astrattamente indeterminata, se non entro i limiti dell’ammontare del costo del lavoro complessivamente inteso

Art .29 DLGS 276/03 Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali

Litisconsorzio- Modifica Beneficio Escussione Modifiche OPERE O SERVIZI Comma 3 ter: Esclusa solidarietà se committente è persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale L. 251/04 Committente è obbligato anche con ciascuno di eventuali subappaltatori – Due anni - L. 296/06 Quote TFR, Contributi Previdenziali e i Premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto; No sanzioni civili L. 35/12 Beneficio Escussione L. 92/12 Litisconsorzio- Modifica Beneficio Escussione

Eccepire B.E. nella prima difesa Beneficio escussione ex lege 35/12 Committente può Eccepire B.E. nella prima difesa Opzione, se non eccepisce nel giudizio di cognizione può farlo in sede esecutiva (?) Giudice accerta responsabilità solidale di entrambi obbligati, ma azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo infruttuosa escussione patrimonio appaltatore Azione di regresso Committente convenuto con appaltatore Committente può Eccepire B.E. ma deve indicare i beni del patrimonio appaltatore sui quali il lavoratore può soddisfarsi (in mancanza non se ne può avvalere) -Azione di regresso Appaltatore non convenuto in giudizio

LITICONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE ex lege Riforma Fornero LITICONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE ex lege “ Il committente … è CONVENUTO in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori” IL COMMITTENTE PUO’ ECCEPIRE, nella prima difesa il B.E. del patrimonio dell’appaltatore e eventuali subappaltatori Il GIUDICE ACCERTA la RESPONSABILITA’ di tutti gli obbligati ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del Committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e eventuali subappaltatori Azione di regresso

Riforma Fornero ELIMINA DUBBIO CHE B.E. non riguardasse i contributi previdenziali ed assicurativi IL COMMITTENTE PUO’ ECCEPIRE B.E. anche del patrimonio appaltatore e questi, in quanto committente, del SUBAPPALTATORE LITICONSORZIO NELL’INTERESSE RESPONSABILI SOLIDALI, quindi il creditore subappaltatore può rinunciare a valersi della solidarietà nei confronti del Committente chiamando in causa solo l’appaltatore

BENEFICIO DI ESCUSSIONE E DECRETO INGIUNTIVO Ordinanza Tribunale Genova, 29 maggio 2014 art. 29 richiede BE nella prima difesa e introduce eccezione al principio che BE sia riservato alla fase esecutiva; Necessità per il debitore solidale per fare valere il BE di opporre il DI ed introdurre il giudizio di merito di opposizione al provvedimento monitorio; Cfr. CA Genova 4.6.2014

Appalto, Litisconsorzio e Fallimento Regola: non esiste nei confronti coobligati in solido ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. 1.6.2010, n. 13413) Articolo 29 introduce un litisconsorzio necessario (processuale): litisconsorzio per ragioni di c.d. opportunità processuale Fallimento appaltatore o sub appaltatore (interruzione) Riassunzione escludendo fallimento (Tribunale Imperia 9.12.2013) Riassunzione con fallimento (Cfr. art. 23 l. 990/1969) (Cass. 26.06.2012 n. 10640, Cass. 5.08.2011 n.17035

Obbligazione Solidale Conclusioni Obbligazione Solidale Posizione di garanzia del lavoro con funzione latamente previdenziale Contratto d'Appalto Equiparazione del Committente al Datore di lavoro effettivo al di fuori di un meccanismo interpositorio

Grazie per l'attenzione Tribunale di Genova Grazie per l'attenzione