PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
COMUNICAZIONI CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:
Advertisements

La Posta Elettronica Certificata
Servizio di Posta Elettronica Certificata per gli ingegneri
Guido Cellerino 16 maggio 2013
Il Processo Civile Telematico
Il processo civile telematico
PROCESSO CIVILE TELEMATICO C.T.U.
Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza
Parma, 20 marzo 2003 Francesco Schinaia Firma Digitale e strumenti di accesso ai servizi
La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici renzo ullucci.
Posta Certificata Cosè e come funziona: valore legale, applicazioni e prove pratiche di invio e ricezione. Posta Certificata Cosè e come funziona: valore.
PEC e PCT Dove eravamo rimasti?
1 1.
Il Processo Civile Telematico
A cura della Direzione Attività Culturali e Spettacolo della Regione del Veneto 1 Che cosè la PEC? Dicembre 2013.
Centro di Assistenza Multicanale (C.A.M.) di Cagliari
LA LEGGE nr. 53/1994 Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l’intermediazione.
Consultazione atti digitalizzati post 415 bis
A.i.g.a. Giustizia Digitale Strumenti informatici e telematici
Protocollo informatico: interoperabilità e PEC
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ON LINE: REQUISITI, METODI E STRUMENTI
NOTIFICAZIONI AVVOCATI
DigitPA Incontro con i consigli nazionali degli ordini Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e lestrazione di caselle ed elenchi di caselle.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE
PEC, istituzionale e comunicazioni pubbliche
1. Creazione nuovo accreditamento 2. Creazione preliminare di delega 3. Attivazione delega 4. Selezione accreditamento e utilizzo servizi come intermediario.
1 Ufficio del Referente per la Formazione decentrata Magistrati AVVIO DEL PROCESSO TELEMATICO PRESSO LA CORTE DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO ED.
Direzione centrale attività produttive LR 11/2011 art. 2 commi 85 e 86 febbraio 2012 contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile modulistica.
PROCESSO CIVILE TELEMATICO AVANZATO
La notifica in proprio a mezzo PEC
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO BASE
Il processo civile telematico
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello.
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO
DECRETO MINISTERIALE N. 48 DEL (ATTUAZIONE LEGGE DI STABILITA’, D.L. N.179 DEL ) ENTRATO IN VIGORE IL LA DISCIPLINA DELLE.
La normativa del Processo Civile Telematico
Liquidazioni Spese di Giustizia On-LIne
POSTA ELETTRONICA La posta elettronica è un’innovazione utilissima offerta da Internet. E’ possibile infatti al costo di una telefonata urbana (cioè del.
Le comunicazioni e notifiche telematiche
Sistema Notifiche Telematiche Penali (SNT)
Le comunicazioni e notifiche telematiche
Processo Civile Telematico Come fare?
I servizi e gli strumenti telematici. L’attuale architettura D.L. 193/2009 (L. 24/2010) Dominio Giustizia Ufficio giudiziario Server distrettuale Gestore.
LA CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ATTI DIGITALI NOTARILI PRESSO IL CNN LA CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ATTI DIGITALI NOTARILI PRESSO IL CNN MICHELE NASTRI.
LE NOTIFICHE DIGITALI NEL PROCESSO PENALE
1 M INISTERO DELLA G IUSTIZIA – D.G.S.I.A. S ISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI PER LA GIUSTIZIA CIVILE E PROCESSO TELEMATICO P IANO STRAORDINARIO PER LA.
IL PROCESSO TELEMATICO
- PEC – Posta Elettronica Certificata E’ uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata.
1 Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto le fatture cartacee e quelle elettroniche. Definizione di legge: deve intendersi.
I DOCUMENTI INFORMATICI
IL MEDICO IERI E OGGI Una professione al servizio della società fra tradizione e futuro.
Forum PA – Roma 12 maggio PEC – Un nuovo servizio per tutti - C. Petrucci Posta Elettronica Certificata Un nuovo servizio per tutti ing. Claudio.
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo… Legge 53/1994 Avv. Fabrizio Pettoello.
10 marzo 2006Elena Bassoli1 Il SIC (Sistema Informatico Civile) D.M. Giustizia 123/2001.
MAGGIO 2014 GIUGNO tra una pizza e una moeca.
Le funzionalità del Processo Tributario Telematico
Deposito Telematico degli Atti del CTU e del Delegato: Simulazione Pratica e News sulle Attestazioni di conformità. 19 gennaio 2016 ore Commissione.
L’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata ai procedimenti demografici A. FRANCIONI e G. PIZZO Esperti Anusca.
PPT- Postecert PEC – 05/2009 Postecert Posta Elettronica Certificata.
Introduzione  Con la legge 53/1994 è stata attribuita agli avvocati la facoltà di notificare in proprio gli atti giudiziari senza la necessaria intermediazione.
PEC Posta Elettronica Certificata Dott. Giuseppe Spartà
Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali.
Integrazione al Manuale nazionale Versione 1.0 del DEPOSITO BILANCI 2016.
Il Documento Informatico Quale deve essere attestato e quale sottoscritto? NO ATTESTAZIONE SI SOTTOSCRIZIONE.
LA NOTIFICA TELEMATICA LA NORMATIVA DI BASE -Art.149 bis c.p.c. -Art.48 D.Lgs.7/3/2005, n.82 -Art.3 bis Legge 21/1/1994, n.53 -Art.11 Legge 21/1/1994,
Transcript della presentazione:

PROCESSO CIVILE TELEMATICO LE NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC OTTOBRE 2014 GRUPPO DI LAVORO DELLA F.I.I.F. FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE

PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF

Provvedimento 16 aprile 2014 Pubblicato in GU il 30 aprile 2014 CAD Decreto Ministeriale nr. 44/2011 Regole tecniche o Regolamento Legge 53/1994 –Notifiche in proprio Come modificata dal Decreto Legge n. 179/2012 e dal Decreto Legge n. 90/2014 Provvedimento 16 aprile 2014 Pubblicato in GU il 30 aprile 2014 Specifiche tecniche art. 3 bis art. 18 art. 19 bis norme di riferimento

NOVITA’ NEL D.L. N. 90/2014 COME CONVERTITO Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari Eliminato l’obbligo di autorizzazione del COA per le notifiche in proprio via PEC Eliminato l’obbligo del pagamento dei diritti di notifica per le notifiche in proprio via PEC Applicabilità dell’art. 147 c.p.c. Prova della notificazione nel caso di impossibilità di deposito telematico delle ricevute No annotazione in registro cronologico requisito eliminato dal D.L. n. 179/2012 (ora art. 8, co. 4 bis L. 53/1994) NOVITA’ NEL D.L. N. 90/2014 COME CONVERTITO

INI PEC www.inipec.gov.it NO> CEC-PAC domicilio digitale del cittadino registro imprese PEC-PA (ad uso giudiziario) su http://pst.giustizia.it INI PEC www.inipec.gov.it REgIndE I pubblici elenchi IPA - http://indice.PA.gov.it

Requisiti Il proprio indirizzo PEC deve risultare dai pubblici elenchi Procura alle liti Indirizzo PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi Dispositivo di firma digitale CAD Art. 24 Firma digitale Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica Requisiti

Preparazione atto da notificare Documento informatico Duplicato o copia informatica Un documento scritto direttamente dall’avvocato e trasformato in PDF (es. atto di citazione, precetto, etc.) Un documento analogico che abbiamo scansionato (es. sentenza/decreto/ordinanza cartacea) Un documento che visualizziamo sul fascicolo informatico e salviamo sul nostro PC Preparazione atto da notificare

Creare il documento informatico (es. precetto/atto di citazione) Formati ammessi Art. 19 bis Specifiche Tecniche solo PDF per il documento originale informatico Solo PDF per i documenti informatici o copia informatica, anche per immagine, di documenti analogici Se il documento sarà da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (es. atto citazione) è sempre PDF documento originale informatico (no scansione) Definizione art. 21 CAD Art. 3 bis, co. 1, L. 53/1994 Creare il documento informatico (es. precetto/atto di citazione)

Sottoscrivere il documento informatico

Duplicato o copia informatica Se possiedo un documento cartaceo Se vedo un documento nel fascicolo informatico Scansionare il documento e salvarlo in PDF – ho creato una copia informatica di un documento analogico ex art. 22 CAD Salvare il documento sul proprio PC – ho creato un duplicato o una copia informatica ex art. 16 bis, co. 9 bis D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 A breve: miglior differenziazione in fase di download dal Punto di Accesso tra DUPLICATO e COPIA INFORMATICA Duplicato o copia informatica

documento informatico separata dagli atti da notificare sottoscritto con firma digitale Predisporre la relata di notifica – art. 3 bis, co. 5 della L. n. 53/1994

Contenuto della relata Io sottoscritto Avvocato [nome e cognome e codice fiscale] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine di ___________, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di [nome e cognome e codice fiscale parte] in virtù della procura alle liti ___________ notifico l’allegato atto __________ a [nome e cognome e codice fiscale destinatario] all’indirizzo di posta elettronica certificata [indicare@indirizzo] estratto dall’elenco [indicare elenco] Facsimile su www.pergliavvocati.it Contenuto della relata

Contenuto della relata Processo civile telematico Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. …dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di ______________, Sezione _______, Giudice dott ___________, RG nr. ________ Contenuto della relata

Contenuto della relata Processo civile telematico Se si deve inviare un atto originariamente analogico(quando si utilizza lo scanner) occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005 …attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. Lgs. 82/2005 che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale/copia conforme da cui è stata estratta. Contenuto della relata

Contenuto della relata Processo civile telematico Se si invia una copia informatica di un documento estratto dal fascicolo informatico occorre attestarne la conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014. …attesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 che la copia informatica dell’atto ______ DESCRIZIONE DELL’ATTO ______ notificato con modalità informatiche è conforme all’originale/copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. Contenuto della relata

La procura - eventuale PROCURA DIGITALE PROCURA CARTACEA firmata di pugno da cliente firmata digitalmente da cliente certificata con firma di pugno dell’Avvocato autenticata con firma digitale dell’Avvocato copia digitale autenticata con firma digitale dell’Avvocato La procura - eventuale

ATTI DA INSERIRE IN UNA CARTELLA DEL PC PRONTI PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC Atto principale che potrà essere un documento originale informatico oppure un documento scansionato oppure l’atto visualizzato nel fascicolo informatico e salvato sul proprio PC La relata di notifica La procura (eventuale) che potrà essere quella cartacea tradizionale scansionata o in formato digitale Ricapitoliamo Salviamo la schermata dell’INI-PEC dalla quale abbiamo tratto l’indirizzo del destinatario

Componiamo il messaggio atti da notificare tratti da pubblici registri Articolo 3-bis punto 4 L. 53/94 Componiamo il messaggio

Flusso della PEC 147 c.p.c. Momento perfezionativo della notifica Per il mittente (accettazione) e per il destinatario (consegna) art. 3 bis, co. 3 della L. 53/1994 147 c.p.c. gestore PEC mittente gestore PEC destinatario Flusso della PEC

Come salvare i messaggi PEC formati .eml .msg non .txt Come salvare i messaggi PEC Ricevuta di accettazione completa (significa che all’interno del messaggio dev’esserci il messaggio che abbiamo spedito completo di allegati)

NO file “daticert.xml” e “postacert.eml” Fornita telematicamente In tutti i casi in cui non è possibile fornire la prova telematica Si depositano telematicamente: l’atto notificato, le ricevute PEC di Accettazione e Consegna ex art. 19 bis, co. 1 delle Specifiche Tecniche Si stampano: il messaggio inviato e i suoi allegati, le ricevute PEC di Accettazione e Consegna e si aggiunge l’attestazione di conformità ex art. 9 bis della L. n. 53/1994 e 23 bis, co. 1, del CAD (facsimile su www.pergliavvocati.it) Prova della notifica NO file “daticert.xml” e “postacert.eml”

Faq Avviso di mancata consegna per “indirizzo errato” Processo civile telematico Avviso di mancata consegna per “indirizzo errato” per “casella piena” E’ possibile la trascrizione della domanda giudiziale notificata via PEC? Faq

www.pergliavvocati.it SEGUICI SU FONDAZIONE ITALIANA PER L’INNOVAZIONE FORENSE CONDIZIONI D’USO Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.