PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA - TRANI Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione ^^^^^^^^^^^^^^^^ AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Legge n.56 del 28/02/1987 art. 16)
MODALITA’ E PROCEDURE DI ASSUNZIONE
Sono tenute ad applicare la procedura prevista dall’art.16 legge 56/87: Le Amministrazioni Statali, compresi Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative; Le aziende ed Amministrazioni Statali ad ordinamento autonomo; Le Regioni, Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le CCIAA e loro consorzi, gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali; le Amministrazioni, Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione di lavoratori, sia a tempo determinato che indeterminato, da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per l’accesso ai quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, devono chiedere l’avviamento a selezione degli iscritti nelle apposite graduatorie formulate dai Centri per l’Impiego competenti: al Centro per l’Impiego per le Amministrazioni ed Enti le cui circoscrizioni amministrative sono comprese o coincidono con l’ambito territoriale di competenza di un solo Centro; alla Provincia – Settore Politiche del Lavoro, per le Amministrazioni ed Enti le cui circoscrizioni amministrative insistono nell’ambito territoriale di più Centri: alla Regione qualora le Amministrazioni e gli Enti insistono nell’ambito territoriale di più Province.
Le Amministrazioni o gli Enti che formulano la richiesta hanno autonoma ed esclusiva responsabilità nell’assoggettabilità o meno alla normativa di cui all’art.16 legge 57/87. Pertanto i Centri evaderanno in ogni caso le richieste di avviamento a selezione, prescindendo da ogni valutazione circa la legittimità ed il merito delle richieste medesime (DPCM 27/12/1988 art.8 c. 6). La richiesta deve contenere le indicazioni per l’individuazione dei profili professionali da assumere. Nel caso in cui l’Ente sia tenuto all’applicazione delle riserve previste dalle vigenti disposizioni(Lavoratori in mobilità, ex militari, ex LSU) tale riserva deve essere esplicitata nella richiesta.
AVVIAMENTO A SELEZIONE
Le richieste vanno pubblicate, sia sul sito della Provincia che nella bacheca del Centro interessato, ed evase in ordine cronologico. Le richieste di assunzioni a tempo indeterminato, dovendosi evadere nel rispetto della graduatoria vigente, verranno pubblicate ed evase entro dieci giorni dal loro ricevimento, salvo diverse motivate esigenze ( Legge 56/87 art.15) in numero triplo rispetto alle unità richieste.
Le richieste di assunzione a tempo determinato, di durata non superiore a quattro mesi, verranno pubblicate il primo lunedì utile, per otto giorni consecutivi ed evase, decorsi cinque giorni, in numero triplo rispetto ai posti richiesti o l’intera graduatoria, in caso di richiesta di utilizzo per ulteriori assunzioni. Si raccoglieranno le prenotazioni da parte degli iscritti e si redigerà apposita graduatoria dei prenotati nel rispetto del punteggio da ciascuno posseduto nella graduatoria in vigore (DGP n.15 del 15/03/2011 punto 12).
PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ogni Centro per l’Impiego entro il 31/08 di ogni anno deve predisporre un avviso pubblico per l’iscrizione nella graduatoria. L’avviso dovrà contenere la data di inizio e scadenza per la presentazione delle istanze: 01/09 – 30/11 di ogni anno.
La fonte normativa per la formulazione delle graduatorie ex art. 16 legge 56/87 è rappresentata dalla DGR n.1492 del 25/10/2005. Tale DGR nel revocare le DGR n.125 del 2005 e 572 del 2005 ridefinisce in toto i criteri per la formulazione delle stesse. Le richieste di iscrizione nella graduatoria verranno presentate dagli interessati correlate da dichiarazione reddituale su modello ISEE relativo all’anno precedente.
Reddito: il reddito viene rilevato dal modello ISEE relativo all’anno precedente ed influisce sul punteggio con la sottrazione di un punto ogni 1500 Euro oltre l’importo del reddito minimo personale esente da imposizione ( quest’anno 8000 Euro).Tanto fino ad un massimo di venticinque punti. Anzianità di disoccupazione: chi ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa( D.L. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni) ha diritto ad un incremento di: 5 punti fino a 3 anni; 7 punti fino a 5 anni; 9 punti fino a 7 anni; 12 punti fino a 10 anni ed oltre (dall’anno 2008).
Carico di famiglia: il carico di famiglia va computato con le seguenti modalità: 1 punto per il coniuge o convivente more uxorio disoccupato; 1 punto per ogni figlio minorenne a carico (il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori se disoccupati), in caso di coniuge o convivente occupato il punteggio per i figli a carico si riduce a 0,50. 1 punto per ogni figlio maggiorenne fino al 26° anno di età.
Per carico si intende: PER I FIGLI A CARICO LA FONTE NORMATICA RICHIAMATA DALLA DGR 1492 è IL DPCM 27/12/1988 COSI COME CHIARITO DALLA NOTA N.42 DEL 10/12/2007 DELLA REGIONE PUGLIA COME INTEGRATO DALLA INTRODUZIONE DEL MODELLO ISEE. Il figlio maggiorenne fino al compimento del 26 anno di età, se studente e disoccupato, con reddito non superiore alla soglia non assoggettabile a IRPEF (2840,51 euro) iscritto nell’elenco anagrafico del CPI. Tanto va autocertificato; Il figlio disabile minore o maggiore fino a 26 anni punti 2 ( da documentare); Il figlio disabili oltre il 26° anno di età se incollocabile 2 punti (da documentare). Altri familiari (a totale carico) tutti quelli contenuti nel modello ISEE compresi i figli maggiori di 18 anni ed oltre i 26 se non iscritti come disoccupati o non studenti punti 0,50 se con reddito non superiore a 2840,51 euro (da autocertificare).
La graduatoria così realizzata sarà ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore. A parità di punteggio prevale la persona più giovane. La graduatoria verrà validatà con determina del Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro e pubblicata per gg.10 nella bacheca di ciascun C.P.I. Entro gg.10 dalla data di pubblicazione gli eventuali interessati potranno rilevare errori materiali che sarà cura di ciascun Centro correggere dopo verifica.
Se non trattasi di errori materiali ma di ricorsi, essi potranno essere inoltrati in 1^ istanza al responsabile del Centro di appartenenza che provvederà ad esaminarli e rispondere. In seconda istanza al Dirigente del servizio Politiche del Lavoro per il tramite del Centro per l’impiego di appartenenza che provvederà ad istruirlo. Alla scadenza dei 10 giorni la graduatoria diventerà operativa.
Non incidono sulla graduatoria le variazioni eventuali relative al carico familiare intervenute successivamente alla data di riferimento del modello ISEE. Le variazioni dello stato di disoccupazione incidono immediatamente sulla graduatoria in vigore.(art.5 D.Lgs.297/2003)
Nell’evasione della richiesta il Centro per l’Impiego provvederà ad inviare comunicazione scritta dell’avviamento a selezione agli aventi titolo e, contestualmente, a comunicare all’Ente richiedente i nominativi degli aventi titolo all’avviamento. Si consiglia di stampare tutte le informazioni relative ai criteri di formulazione graduatoria ed ai termini e modalità di ricorso inserendoli nelle prime pagine della graduatoria in visione all’utenza.