CdL Elvira D'Alessandro

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il contratto di apprendistato
Advertisements

La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
IL LAVORO A CHIAMATA LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO.
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
IL RAPPORTO DI LAVORO (contratti formativi di lavoro subordinato)
La circolare DFP-UPPA per il piano triennale del personale.
Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 1 L'inquadramento dell'apprendista negli Studi Professionali.
Il nuovo contratto di lavoro intermittente La fattispecie del contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) già disciplinata dal D.Lgs. 276/2003 è stata.
Il trasferimento d’azienda
Procedura di eccedenze di personale e mobilità collettiva. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente.
Art. 60. D.lgs 29/93 abrogato Orario di servizio e orario di lavoro. [1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche.
Imprenditore datore di Lavoro
Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale.
GLI INTERVENTI DELLA REGIONE MARCHE CONTRO LA CRISI A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI 5 – STABILIZZAZIONE CONTRATTI A TERMINE E ATIPICI a cura di Antonio.
DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 979/2008 Sistema regionale di istruzione e formazione professionale Il.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
IL LAVORO INTERMITTENTE
IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Dal Libro Bianco alla Legge delega n. 30/2003 Secondo il Libro Bianco i contratti formativi devono essere riformati al fine.
Il contratto individuale di lavoro
SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza
Personale con contratto a tempo indeterminato
Assicurazione Sociale per IImpiego Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva.
La Banca delle Ore SISTEMA CNA AREZZO Tempi di vita e tempi di lavoro
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Decreto-Legge.
I CONTRATTI DI LAVORO Con l'approvazione della riforma del lavoro (cd. "Riforma Biagi") e delle modifiche e/o introduzione di nuovi tipi di rapporti di.
Alcune tipologie contrattuali
I contratti formativi.
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire IMPRESA E DIRITTO: Licenze e Autorizzazioni per aprire Licenze e Autorizzazioni per aprire:CENTRO.
Le nuove comunicazioni obbligatorie in Veneto 28 settembre 2007 – Sheraton Padova Hotel & Conference Center Introduzione istituzionale.
Lavoro svolto da Sara Balestrieri, Luana Sansone e Luca Morano
LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE Decreto-legge 19 marzo 2014 n. 34 con le modifiche della legge di conversione Comunicazione al seminario GiGroup.
il contratto formativo
IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE
ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.
Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione Attuazione dell’articolo 2, comma.
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire e a far impartire una formazione che consenta.
In Italia quasi metà della disoccupazione è cncentrata al SUD
Potenza, mercoledì 2 luglio 2014
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire”
1 I L CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto Favalli Associazione Industriale Bresciana.
Contratti di collaborazione e Associazione in partecipazione
PIANO GIOVANI SICILIA – PRIORITÀ 2 «GIOVANI IN IMPRESA»
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO art. 4 - legge 28 marzo 2003, n.53
programma Garanzia giovani
Lavoro subordinato a tempo determinato Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale.
Apprendistato Le modifiche del D.L. n. 34/2014 al D.Lgs. n. 167/2011
Diritti sindacali/libertà sindacale La libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.), per essere effettiva, ha bisogno di ulteriori previsioni normative.
Corso Apprendisti extra-obbligo Doc. Gianluca Daffi.
L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell’art. 5 D. Lgs 167/
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Il contratto di apprendistato dopo i decreti attuativi del cd Jobs Act
L’APPRENDISTATO – Schema decreto attuativo JOBS ACT
L’apprendistato L’apprendistato è un contratto regolato originariamente dalla legge n. 25 del Oggi la disciplina è dettata dal D. Lgs n. 167 del.
@PaoloSternwww.sternzanin.it Dott. CdL Paolo Stern Il contratto di lavoro intermittente dopo l’intervento Fornero.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI Ottobre.
1 IL QUADRO NORMATIVO. DLGS N. 276/2003 Non applicazione alle PA (art. 1 comma 2) Applicazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato (art.
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO ALTRE MISURE DEL D.LGS. N. 148/2015
Stage/ tirocinio Lo stage in azienda è un percorso di formazione individuale che mira ad agevolare i giovani lavoratori nella scelta professionale al.
La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele.
Contratto a tempo determinato Dlgs 368/2001 modificato da DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108 (in G.U. 11/06/2002, n.135) ; La LEGGE 23 dicembre 2005,
1 Apprendistato Regione Lombardia. 2 Apprendistato di 1° livello Dal 25/10/2011 (se interverranno le Regioni e i CCNL) Prima (tutti i contratti in essere.
1 CGIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato.
Transcript della presentazione:

CdL Elvira D'Alessandro IL NUOVO APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Il percorso del Testo Unico dell’apprendistato

abrogando Il D.Lgs 167/2011 entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ridefinisce il contratto di apprendistato abrogando esplicitamente o implicitamente le precedenti disposizioni normative 1

Norme abrogate esplicitamente Legge 19 gennaio 1955, n. 25 – ; Legge 28 febbraio 1987, n. 56 – artt. 21 e 22 ; Legge 24 giugno 1997, n. 196 – art. 16; D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – artt. da 47 a 53; ____________________________________________________________________ Norme abrogate implicitamente __________________________________________ D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 166; D.M. 28 febbraio 2000; D.M. 16 maggio 2001; Legge 4 novembre 2010, n. 183 2

CdL Elvira D'Alessandro Norme che rimangono in vigore Legge, 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 773 e 1364; D.M. 28 marzo 2007 ; (Entrambe le norme citate disciplinano i profili previdenziali) *** Legge 8 agosto 1985, n. 443 art.4  ( Legge-quadro per l’artigianato- limiti dimens.) Legge 68/1999 art. 11 ( avviamento lavoratori disabili )  3 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro Definizione di apprendistato ( art. 1, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ) L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 4 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Min.Lavoro – Interpello n. 79 del 12/11/2009 – natura del contratto. "... , appare possibile ritenere l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus previsti per il contratto a tempo determinato...".  

CdL Elvira D'Alessandro Tipologie di apprendistato ( Art. 1, comma 2, D.Lgs. 167/2011 ) a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ( età compresa tra 15 e 25 anni ); b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( età compresa tra 18 e 29 anni ); c) apprendistato di alta formazione e ricerca ( età compresa tra i 18 e i 29 anni ) 5 5 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro Disciplina generale ( Art. 2, comma 1, D.Lgs. 167/2011) La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale … ( continua ) 6 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: - Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; - Divieto di retribuzione a cottimo; 7 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO Aggiunta all’ Art. 2, comma 1, la lett. a bis ) Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5; Modifica all’art. 2, comma 1, lett. m) Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: Possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianita' di servizio 8 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Min. Lavoro – Interpello n Min. Lavoro – Interpello n. 28 del 1/10/2007 : trattamento economico - sottoinquadramento o percentualizzazione "....Nell’impianto normativo antecedente al D.Lgs. n. 276/2003 la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo Ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un cumulo tra il regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio. Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento. Al quesito deve essere data risposta negativa. Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività. Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.".

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: - Presenza di un tutore o referente aziendale; - possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni; 9 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Tutor – requisiti previsti dalla norma implicitamente abrogata ( D. M Tutor – requisiti previsti dalla norma implicitamente abrogata ( D.M.28 febbraio 2000) e da successivi interpelli. Il nuovo T.U. nulla dice sui requisiti che dovrà avere il tutor, tuttavia già il D.M. citato prevedeva che il soggetto designato dall’impresa dovesse: Possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che conseguirà l’apprendista al termine del percorso formativo; Svolgere attività coerenti con quelle dell’apprendista; Possedere almeno tre anni di esperienza; Affiancare un numero massimo di giovani pari a cinque; Valutare le competenze acquisite finalizzate al conseguimento della qualifica. Va inoltre ricordato : Possibilità, nel caso di formazione “a distanza” di utilizzare formazione virtualizzata ( cfr. interpello n. 9 del 27 marzo 2008 ); Nelle imprese artigiane e in quelle con meno di 15 dip.ti il ruolo può essere svolto dal titolare , da un socio da un familiare coadiuvante se in possesso delle specifiche competenze. Mai da un associato in partecipazione ( cfr. Interpello n. 49 del 5 giugno 2009 ). Le Regioni hanno competenza primaria in materia.

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: Possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; 10 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: Registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 11 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Formazione: registrazione nel “libretto formativo del cittadino” : documento provvisoriamente sostitutivo ….. “ nell’auspicare comunque che la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali disciplinino nel dettaglio la formazione aziendale, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, “la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo” ( Interpello n. 50 del 7 ottobre 2008 ). Motivi di opportunità impongono al datore di lavoro l’annotazione su un “registro” che rappresenti la “tracciabilità” formativa, così importante nel caso di formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro che, in caso di contestazione dovrà essere provata.

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; 12 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: possibilita' di forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 13 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro ATTENZIONE Il Legislatore delegato con quanto riportato nella scheda precedente intende invitare le Parti Sociali a subordinare la possibilità di avviare nuove tipologie contrattuali di apprendistato, alla conferma al termine del periodo formativo, di un certo numero percentuale di giovani 13 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; 14 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro … nel rispetto dei seguenti principi: possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 15 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

La cessazione del rapporto nella precedente normativa Rimaneva salva , come già a suo tempo previsto dall’art. 19 della L.25/1955, la possibilità di recesso alla fine del periodo di apprendistato, previa disdetta ex art. 2118 cod. civ. in quanto esaurita la causa del contratto (addestramento/formazione).

divieto di licenziamento durante il rapporto Permane, invece, il divieto di licenziamento durante il rapporto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 28 novembre 1973 è consentito al lavoratore di impugnare il provvedimento che, se ritenuto illegittimo comporta l'applicazione della tutela reale (Datore di Lavoro che occupa più di 15 dipendenti nello stesso Comune ) o di quella obbligatoria ( Datore di Lavoro che in ciascuna sede occupa meno di 15 dipendenti ) a seconda che trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300/1970 o la legge n. 108/1990.

CdL Elvira D'Alessandro Assistenza e previdenza (art. 2, comma 2, D.Lgs.167/2011) L'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare. 16 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

CdL Elvira D'Alessandro Limiti quantitativi (art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011) Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non puo' superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 17 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO L’art. 2, comma 3, è stato così modificato e integrato: ( invariato ) ….. non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o …… ( invariato ) …. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ( con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 )

MODIFICA INTRODOTTA DAL DDL FORNERO Art. 2, comma 3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Modalità di calcolo della percentuale del 100% Attenzione Gli apprendisti vanno calcolati sull’intero organico aziendale e non sulla singola unità produttiva. Infatti il T.U. prende a riferimento il “datore di lavoro “ e non l’”azienda” . Il numero di apprendisti che possono sviluppare “in contemporanea” rapporti con il datore di lavoro devono comprendere anche quelli inviati dalle Agenzie di somministrazione.

con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento Il limite quantitativo nella precedente normativa (Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. 18

CdL Elvira D'Alessandro Limiti quantitativi azienda senza dip.ti (art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 19 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, Il limite quantitativo nella precedente normativa (Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. 20

CdL Elvira D'Alessandro Limiti quantitativi aziende ARTIGIANE (art. 2, comma 3, D.Lgs.167/2011) Per le imprese artigiane continua a trovare applicazione quanto previsto dall’art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 443 alla quale si deve fare esplicito rinvio. 21 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Il limite quantitativo nella precedente normativa (Art. 47 del D. lgs Il limite quantitativo nella precedente normativa (Art. 47 del D. lgs.vo 276/2003, comma 2 - abrogato ) La norma sui limiti quantitativi non si applica alle imprese artigiane per le quali continua a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.   22

CdL Elvira D'Alessandro Datori di lavoro destinatari ( artt. 4 e 5, comma 1, D.Lgs 167/2011) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con : 1) contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere; 2) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 21 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Datori di lavoro destinatari nella precedente normativa Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dai settori produttivi, possono assumere giovani con contratto di apprendistato. Tale estensione è stata introdotta dall’art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 ) Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 2, D.Lgs. 167/2011 – Interpello n. 40 /2011) , Durata dell’apprendistato nei settori equipollenti all’artigianato. Il riferimento della norma alle "figure professionali dell'artigianato" vuole indicare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano e che, evidentemente, non possono limitarsi alle figure individuate esclusivamente dalla contrattazione degli artigiani. A titolo esemplificativo è possibile infatti pensare a tutte quelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici, creano gli stessi prodotti che immettono sul mercato e che pertanto impiegano personale che necessita di una particolare professionalità ed esperienza. Per tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, si ritiene pertanto possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi massimi di 5 anni.".

Per i datori di lavoro che svolgono la propria Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ( Art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011 ) Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato

IL PERIODO TRANSITORIO ( art. 7 , comma 7, Lgs. 167/2011 ) e ( Circolare Min.Lavoro 11/11/2011, n. 29 )

Contratti in essere alla data del 25 ottobre 2011 I contratti in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. ( 25 ottobre 2011 ) anche stipulati ex art. 16 , L.196/1997 ( minori dai 15 ai 18 anni ) continueranno a far riferimento alle disposizioni legali e contrattuali vigenti al momento della stipula.

Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 Apprendistato di alta formazione. “in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 Min.Lavoro – circ. 11/11/2011, n.29. Apprendistato per minori e apprendistato professionalizzante “….fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento, in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato.

Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 ….si ricorda che l’avvio dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 è condizionato all’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. Durante la fase transitoria risulterà possibile, solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie intese con i Ministeri competenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, assumere minori per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per le altre Regioni rimane invece operativa, sempre per la durata del regime transitorio, la disciplina di cui alla L. n. 196/1997 e alla L. n. 25 del 1955. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

Contratti da stipulare dal 26 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29 “….con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, che in assenza della offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. In altri termini, qualora la formazione pubblica di cui è responsabile la Regione non dovesse aver luogo, il Legislatore ha inteso garantire (questa volta evidentemente senza limiti di tempo) che l’apprendistato professionalizzante o di mestiere possa sempre essere attivato sulla base della sola disciplina contrattuale novellata dalle organizzazioni datoriali e sindacali sulla base del D.Lgs. n. 167/2011. È data dunque la possibilità di svolgere un apprendistato con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro – analogamente a quanto previsto in passato dall’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica. . Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

LAVORATORI IN MOBILITA ( Art. 7, comma 4, D.Lgs. 167/2011)

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e‘ Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ( Art. 7, comma 4, D.L.lgs. 167/2011 Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e‘ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche' il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ( Min. Lavoro circ Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ( Min. Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) Risulta immediatamente possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, ma ciò nel limite di quanto sopra precisato con riferimento alle singole tipologie apprendistato ( inapplicabilità della nuova disciplina per mancato intervento delle Regioni e della contrattazione collettiva ). Nei casi in cui non sia operativa la nuova disciplina troverà dunque applicazione, anche per i lavoratori in mobilità, la disciplina previgente ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. n. 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima Legge. Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Note Per gli iscritti nelle liste di mobilità non esiste un limite massimo di età; Unico requisito per l’assunzione è l’iscrizione nelle liste con diritto o meno all’indennità; La possibilità di assunzione con contratto di apprendistato deroga dalle eventuali previsioni contrattuali relative al numero di apprendisti confermati in servizio; Vi è la piena applicazione della L.604/1966 in materia di licenziamento; L’assunzione deve avvenire a “tempo indeterminato” fin da subito; La formazione è strettamente correlata al nuovo inserimento professionale;

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità Contribuzione Il datore di lavoro gode per 18 mesi della contribuzione a proprio carico analoga a quella prevista per i datori di lavoro che occupano più di nove dipendenti e che assumono apprendisti : 10% Un incentivo economico per non più di dodici mesi ( per assunzione a tempo pieno ) , pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta, se dovuta, al collaboratore; Min.Lavoro – Circ. 11/11/2011, n. 29

“ Il nuovo apprendistato” ALTRE NOTE DI CARATTERE GENERALE

Visita medica preventiva ? L’assunzione dell’apprendista di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età ( minori ) DEVE sempre essere preceduta da visita medica di idoneità non essendo venuto meno l’obbligo previsto dall’art. 8 della L. 977/1967. L’inosservanza del precetto prevede una sanzione di carattere penale ( cfr. schede seguenti ) ( segue )

Visita medica preventiva CdL Elvira D'Alessandro Visita medica preventiva Il rifiuto da parte delle strutture sanitarie locali di effettuare la visita medica ex art.8 della L. n.977/67 non esonera dall’onere il datore di lavoro, il quale deve far effettuare tale accertamento “a proprie spese”, come afferma il Legislatore, da altro medico, che può ben essere individuato in quello di base o appartenente a strutture pubbliche private o accreditate. (segue ) Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Visita medica preventiva CdL Elvira D'Alessandro Visita medica preventiva “ove non vi sia una diversa regolamentazione di carattere regionale, la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che abbia in atto un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale – quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica - ovvero della Azienda Sanitaria Locale – sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è, ad esempio, il medico di medicina generale”. Ministero del Lavoro risposta interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino prot. n.25/0007866 del 19 luglio 2006 ( segue ) Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

Visita medica preventiva La carenza di documentazione attestante la visita medica preassuntiva è punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a 5.164,00 euro.

Periodo di prova Il contratto di apprendistato prevede la possibilità, per le parti, di stipulare un periodo di prova. La durata della prova può essere prevista dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’Art. 2096 c.c. (ma non potrà essere superiore a 6 mesi ). Attenzione La previsione contenuta nell’art. 9, L.25/55 “Il periodo di prova non potrà comunque essere superiore a mesi due” è stata abrogata

apprendisti maggiorenni Orario di lavoro La nuova disciplina contenuta nel D.Lgs.vo 66/2003 si applica anche agli apprendisti maggiorenni (art. 2, c. 4), per cui, dalla data di entrata in vigore del decreto (29 aprile 2003 ) questi ultimi potranno effettuare anche prestazioni di lavoro straordinario.

Crediti formativi definizione (D.M. 31 maggio 2001, art. 6) “ Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza”  

APPRENDISTATO E MATERNITA’ Per l’articolo 7 del Dpr 1026/76 (regolamento sulla maternità) i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice madre non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato (e della formazione prevista). Inoltre, per il ministero del Lavoro (nota 24 dicembre 1981) nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge o dai contratti collettivi (ad esempio: infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, servizio militare), il periodo di apprendistato svolto precedentemente alla causa di sospensione si cumula con quello prestato al termine della stessa ai fini della determinazione della durata massima dell'apprendistato. Pertanto, anche nel contratto di apprendistato vige il divieto di licenziamento, dal momento che giuridicamente non è un contratto definibile come contratto a termine (a differenza del contratto di inserimento). Naturalmente il divieto si applica fino al compimento di un anno di età del bambino.

APPRENDISTATO E CIGS Nessuna disposizione ha modificato il contenuto dell'art. 21 legge n. 25/1955 che non prevede, tra le forme previdenziali dovute agli apprendisti, il trattamento di integrazione guadagni. Tale concetto, è stato successivamente ripreso anche dalla Cassazione la quale (sez. lav. n. 8229 del 7.10.1994) ha stabilito che gli apprendisti non rientrano tra i soggetti beneficiari della Cassa integrazione guadagni, atteso che le finalità perseguite con lo speciale rapporto di apprendistato, caratterizzato dall'obbligo dell'imprenditore di "impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato" (art. 11, lett. a , legge n. 25/19555), non possono conciliarsi ed essere conseguite con la sospensione dell'attività produttiva dell'impresa, dato che l'acquisizione di cognizioni qualificanti non potrebbe che restare impedita dal collocamento in Cassa integrazione guadagni dell'apprendista, con la vanificazione degli intenti della suddetta legge

APPRENDISTATO E SCATTI ANZIANITA’ Con sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010, le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto il contrasto circa il computo dell’anzianità di servizio maturata durante la formazione. La Suprema Corte ha affermato che il contratto collettivo potrebbe anche non prevedere l’istituto degli scatti di anzianità ma, se lo include, la progressione degli aumenti retributivi automatici deve comprendere anche il periodo lavorativo trascorso con la formazione (contratto di formazione lavoro, apprendistato e contratto di inserimento), atteso ché il lavoratore non può essere penalizzato in conseguenza del fatto che un periodo della sua anzianità è riferibile ad una esperienza lavorativa aziendale.  

APPRENDISTATO E FORMAZIONE La formazione dovrà essere registrata sul libretto formativo del lavoratore e, quest’ultimo, dovrà essere seguito da un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate per tutta la durata dell’apprendimento; anche se ciò non significa che il tutor deve trovarsi sempre alle spalle dell’apprendista, ma dovrà, comunque, essere il punto di riferimento del ragazzo per ogni esigenza lavorativa.

APPRENDISTATO E PART TIME CdL Elvira D'Alessandro APPRENDISTATO E PART TIME E’ possibile assumere un apprendista anche con un orario ridotto rispetto a quello ordinario, a condizione che la riduzione d’orario non ostacoli un’adeguata formazione sul lavoro ed il pieno assolvimento dell’obbligo di formazione. In considerazione di ciò, gli organi ispettivi dovranno valutare se la durata della prestazione è congrua rispetto al conseguimento della qualificazione Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

APPRENDISTATO E CONTRATTO A TERMINE ? CdL Elvira D'Alessandro APPRENDISTATO E CONTRATTO A TERMINE ? E’ possibile assumere un apprendista anche con un contratto a termine se previsto nella contrattazione collettiva ? Sul punto il Ministero del Lavoro, in passato e con specifico riferimento alle attività stagionali si era espresso in senso positivo, a condizione che la riduzione d’orario non ostacoli un’adeguata formazione sul lavoro ed il pieno assolvimento dell’obbligo di formazione. In considerazione di ciò, gli organi ispettivi dovranno valutare se la durata della prestazione è congrua rispetto al conseguimento della qualificazione Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

APPRENDISTATO E PRECEDENTI RAPPORTI CdL Elvira D'Alessandro APPRENDISTATO E PRECEDENTI RAPPORTI E’ possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un giovane che ha già svolto , in un periodo continuativo o frazionato, mansioni corrispondenti alla qualifica da conseguire? Sul punto il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello 2 febbraio 2007, n. 8 , aveva già risposto positivamente semprechè il precedente rapporto non abbia avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva . Si ritiene che la risposta sia ancora valida. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro

LA CONTRIBUZIONE

APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS ( L. 27 dicembre 2006, n. 297, art APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS ( L. 27 dicembre 2006, n. 297, art.1 ,comma 773 – Finanziaria 2007 ) Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro, per gli apprendisti artigiani e non artigiani, è complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. articolo 1, comma 773, della Finanziaria 2007). Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta, complessiva, aliquota del 10% è ridotta all’1,5% per il primo anno di contratto e al 3% per il secondo anno. Dal 1° gennaio 2007, il contributo a carico degli apprendisti per i settori diversi da quello agricolo è del 5,84%. Non va tenuto presente alcun minimale ma unicamente la retribuzione effettivamente corrisposta.

APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS ( D.Lgs. 167/2011 – art. 7, comma 9 ) In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo ( lavoratori in mobilità )

per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati APPRENDISTATO E CONTRIBUTI INPS ( Legge 12 novembre 2011, n.183 – Legge stabilità 2012 ) Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013. Sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall’anno 2012, a destinare annualmente alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, con proprio decreto, i fondi disponibili fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50 per cento destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

LE SANZIONI

SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE ( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011) In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE ( Art. 7, comma 1, D.Lgs.167/2011) Qualora a seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE ( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) Al riguardo occorre evidenziare il duplice requisito che il Legislatore stabilisce ai fini della sanzionabilità della condotta: l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. La sanzione non può infatti prescindere dalla individuazione delle responsabilità e della gravità delle stesse, proprio in quanto la nuova disciplina del Testo unico continua ad inserirsi in una cornice costituzionale ( art. 117 ) che necessariamente prevede il coinvolgimento della amministrazione pubblica nell’assolvimento degli obblighi formativi

SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE ( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) in caso di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non consentirà al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non effettuerà la formazione interna che, secondo il Testo unico, è “svolta sotto la responsabilità della azienda”;

SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONE ( Min. Lavoro circ SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONE ( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) in presenza di un rapporto di apprendistato rispetto al quale sia stata accertata una carenza formativa che comunque risulti recuperabile – in quanto residua, fino al termine contrattualmente previsto per il periodo di formazione, un arco di tempo ragionevolmente utile a recuperare il “debito formativo” – potrà applicarsi il potere di disposizione, indicando al datore di lavoro le ore di formazione da svolgere entro un determinato e “congruo” termine e la conseguente modifica del piano formativo individuale.

Qualora la mancata formazione sia dovuta SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONE ( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) Qualora la mancata formazione sia dovuta esclusivamente alla mancanza dei canali di formazione pubblica, la disposizione non potrà essere adottata e il personale ispettivo si limiterà a rilevare la carenza formativa, senza predisporre altro provvedimento se non la verbalizzazione conseguente all’ispezione, congiuntamente ad una informativa sintetica rivolta all’apprendista. Ai fini della applicabilità della disposizione, occorrerà inoltre verificare la possibilità di recuperare il debito formativo.

un tempo “congruo” per il recupero del debito formativo, SANZIONE PER MANCATA FORMAZIONE : DISPOSIZIONE ( Min.Lavoro circ. 11/11/2011, n. 29 ) Nel caso in cui il periodo di formazione previsto per il contratto di apprendistato volga al termine e non vi sia, quindi, un tempo “congruo” per il recupero del debito formativo, il personale ispettivo non potrà adottare il provvedimento di disposizione, ma dovrà applicare, sussistendone tutti i requisiti, la sanzione di cui al primo periodo dell’art. 7, comma 1, del Testo unico ( differenza di contribuzione maggiorata ). In effetti, l’assegnazione di “un congruo termine per adempiere alla disposizione” previsto dall’art. 7, comma 1, del Testo unico deve essere “calata” all’interno della durata massima del periodo di formazione previsto per l’apprendistato, fatte salve le legittime ipotesi di proroga.

Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ( Art. 7, comma 2, D.Lgs.167/2011) Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)(forma scritta ecc.) , b) ( cottimo ), c) ( livelli ) e d) ( tutor ), il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

ma anche dei casi in cui la forma scritta SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ( Min.Lavoro. Circ. 11/11/2011, n. 29 Va evidenziato che l’aver esplicitamente previsto la procedura di diffida in relazione alla forma scritta del contratto, vuol consentire la regolarizzazione non soltanto dei casi in cui lo stesso differisce contenutisticamente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ma anche dei casi in cui la forma scritta sia del tutto assente. Il Legislatore, infatti, rimette esclusivamente alla volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere la “trasformazione”, del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

della copia della comunicazione di assunzione SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ( Min.Lavoro , Circ. 11/11/2011, n. 29 L’obbligo di formalizzazione per iscritto del contratto non può peraltro considerarsi adempiuto mediante la sola consegna, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n 133/2008), della copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, essendo necessaria ad evitare la sanzione per mancanza di forma scritta nell’apprendistato la consegna del contratto individuale di lavoro.

il rapporto in questione potrà considerarsi “in nero” SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29) Qualora sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la stessa comunicazione al Centro per l’impiego, il rapporto in questione potrà considerarsi “in nero” secondo quanto già chiarito con la circ. n. 38/2010 di questo Ministero. In tali ipotesi occorre precisare l’impossibilità di una regolarizzazione dei rapporto con contratto di apprendistato, in ragione del principio che richiede, ai fini della stipula del contratto formativo e del godimento dello specifico regime contributivo, il rispetto di specifiche disposizioni legislative e contrattuali, fors’anche di carattere procedimentale (es. approvazione del PFI), che non possono ritenersi osservate “retroattivamente”; senza contare che una diversa interpretazione risulterebbe voler “premiare” i datori di lavoro che dolosamente hanno tenuto nascosto il rapporto di lavoro.

ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29) La sanzione amministrativa punisce anche i casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a formalizzare per iscritto il contratto di apprendistato ma tale formalizzazione risulti successiva alla instaurazione del rapporto ovvero difforme o incompleta relativamente ai modelli o ai contenuti previsti e resi obbligatori dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva

Nell’ipotesi in cui venisse SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Min.Lavoro, Circ. 11/11/2011 , n. 29) Nell’ipotesi in cui venisse successivamente a cessare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – quale regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 del rapporto di lavoro “in nero” – potrebbe anche istaurarsi un rapporto di lavoro di apprendistato, qualora ne ricorressero le condizioni e nei limiti di quanto chiarito da questo Ministero con risposta ad interpello n. 8/2007.

SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Min SANZIONE PER VIOLAZIONE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Min.Lavoro – Interpello 2 febbraio 2007, n.8 ) Appare evidente che, nell’ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato...".