Diritto all’unità familiare

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Diritto all’unità familiare DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI TIT. IV D.LGS. 25 LUGLIO 1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE (ARTT. 28-33) ART. 28 Diritto all’unità familiare A chi è riconosciuto (c. 1); Clausola legge più favorevole per familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato UE (c. 2;v. infra) Principio del superiore interesse del minore (c. 3)

Diritto all’unità familiare inteso come DIRITTO FONDAMENTALE DELL’UOMO > Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948); Patto internazionale dei diritti economici e sociali dell’ONU (1966); Patto internazionale diritti civili e politici dell’ONU (1966); CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI (C.E.D.U.). In particolare Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 1989);

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Art. 8 diritto dell’individuo al rispetto della vita familiare e privata; divieto di ingerenze nell’esercizio di questo diritto da parte di autorità pubbliche a meno che tali ingerenze non siano previste per legge e non costituiscano misure che – in una societa’ democratica – risultino necessarie per la sicurezza nazionale, per il benessere economico, per la difesa dell’ordine pubblico o la prevenzione di reati, per la salute, la morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Qualunque ingerenza e limitazione al diritto alla vita familiare e privata, per essere legittima, deve essere NECESSARIA e PROPORZIONATA rispetto all’interesse che intende tutelare e richiede sempre un rigoroso giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco. Sentenza C.G. e altri c. Bulgaria (Ricorso n. 1365/07), Quinta Sezione, 24 luglio 2008

Divieto di automatismi Sono illegittime le norme che escludono giudizi di bilanciamento e valutazioni specifiche degli interessi in gioco Giurisprudenza recepita da diritto comunitario con direttiva sui ricongiungimenti familiari CE/2003/86> recepita ed attuata dal d.lgs. 5/2007

Modifiche al TU IMM. ad opera del d.lgs. 5/2007 Art. 4, c. 3: il rilascio del visto per motivi familiari non può essere precluso per la mera esistenza dei c.d. motivi ostativi (di cui allo stesso comma, tra cui condanne per alcuni reati) ma solo se il familiare da ricongiungere rappresenta una minaccia “concreta” ed “attuale” per l’ordine pubblico e la sicurezza.

(segue) - art. 5, co. 5: la revoca, il rifiuto di rinnovo o il diniego di permesso di soggiorno SE INTERESSA UN SOGGETTO CHE HA ESERCITATO IL O BENEFICIATO DEL DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE, possono essere adottati solo previa valutazione 1) dell’effettività dei rapporti e dei legami familiari esistenti sul territorio italiano; 2) della durata del soggiorno in Italia; 3) dell’esistenza di legami con il paese d’origine.

(segue) Recente orientamento del Consiglio di Stato e dei T.A.R. che recepisce questi principi estendendoli ulteriormente (alcuni casi). Tra le tante: cfr. Consiglio di Stato, 15.6.2010, n. 3760 sulla mancata valutazione degli elementi nuovi sopravvenuti ed in particolare dei vincoli familiari – violazione art. 8 CEDU – violazione dell’art. 5, co. 5 TU 286/98 – illegittimità del diniego – requisiti dell’esercizio dell’autotutela in materia di soggiorno

(segue) - art. 13, co. 2bis:il decreto di espulsione ex art. 13, co. 2, lettera a) (ingresso irregolare) e b) (soggiorno irregolare) può essere disposto nei confronti di chi ha esercitato il o beneficiato del diritto all’unità familiare solo previa valutazione di ulteriori elementi quali i rapporti e i legami familiari esistenti in Italia, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami con il paese d’origine.

(segue) - art. 13, co. 13 TU IMM. (divieto di reingresso a seguito di espulsione): il beneficiario del diritto all’unità familiare non è pregiudicato da questo divieto che decade in automatico se sussistenti le altre condizioni previste.

L’istituto del ricongiungimento familiare È l’istituto che consente al cittadino straniero di poter ricostituire sul nostro territorio l’unità del proprio nucleo familiare. Possono ricongiungere i propri familiari (v. infra) gli stranieri titolari dei seguenti permessi di soggiorno (art. 28, co. 1 TU IMM.): LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO, ASILO POLITICO (art. 29 bis T.U.Imm., con eccezione ex art. 29, co. 10, dei richiedenti lo status di rifugiato e gli stranieri che godono della protezione temporanea), STUDIO, MOTIVI RELIGIOSI, MOTIVI FAMILIARI (a seguito modifica ex d.lgs. 5/2007), ATTESA CITTADINANZA (grazie a Cass. 8582/08; Cass.12680/09) e per ricerca scientifica (d.lgs. 251/07). Gli stranieri titolari di permesso per protezione sussidiaria o umanitaria (ex art. 5, co. 6, TU IMM.) hanno diritto al ric.fam. a seguito del d.lgs. 251/07 che recepisce dir.com. su norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Familiari ricongiungibili (art. 29, co. 1) Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni; Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Documentazione stati di parentela/ricorso al test del DNA/divieto di poligamia Art. 29, co. 1bis come inserito dal d.lgs. 160/2008. Caso. Prima del d.lgs. 160/08 la Corte Cass. Aveva dichiarato l’illegittimità di questa prassi ex art. 33 L. 218/95 (lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita). Il testo della nuova norma restringe il ricorso al test ove le certificazioni manchino o risultino non essere autentiche e non quando siano meramente non attendibili. Art. 29, co. 1ter, id.

Minori ricongiungibili Fino ai 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

Condizioni per il ricongiungimento (eccetto che per i rifugiati ex art Condizioni per il ricongiungimento (eccetto che per i rifugiati ex art. 29bis) – art. 29, co. 3 a) Alloggio conforme ai requisiti igenico-sanitari e di idoneità abitativa-accertati dai competenti organi comunali-; per figli fino ai 14 anni al seguito di uno dei genitori sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio dove il minore effettivamente dimorerà; b) Reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ric. Di di 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni o per il ric. di 2 o più familiari dei titolari status protezione sussidiaria>reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

(Segue) b-bis) di una assicurazione sanitaria o di latro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio familiare a favore dell’ascendente con più di 65 anni ovvero della sua iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo (…).

Sul requisito dell’alloggio Circolare Ministero Interno n. 1575 del 4.4.2008> può trattarsi di alloggio diverso da quello indicato all’atto della domanda, allora il requisito si intende soddisfatto sia nel caso in cui sia accerti che il richiedente intende trasferirvisi all’arrivo dei familiari sia venga garantita loro una sistemazione diversa dalla propria. Circolare Min. Int. n. 7170 del 18-11-2009> ‘idoneità abitativa’> per stabilire parametri uniformi su tuto il territorio i comuni possono far riferimento al decreto del Ministero Sanità del 5-7-1975 che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali e i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al n. degli occupanti. Per “disponibilità” dell’alloggio la giurisprudenza ha chiarito che non debba intendersi come titolarità di un diritto reale o personale sull’immobile ma è sufficiente la disponibilità conseguente a mera ospitalità (così C.A. Firenze, 11.12.2002; Trib. Bologna, 25.9.2002).

Sul requisito del reddito Redito annuo pari all’importo annuo assegno sociale (per il 2012=5.577,00). Reddito imponibile lordo, aumentato della metà per ciascun familiare che si intende ricongiungere. Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili 1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili 2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili 3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili 4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili 2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili

Sul requisito del reddito La giurisprudenza ha chiarito che ai fini del ricongiungimento ciò che conta è la dimostrazione da parte dello straniero di poter produrre su base annua il reddito richiesto (così Cass., 6938/2004), Tale disponibilità può maturare anche in corso di procedimento. Sul comma b-bis) introdotta dal d.lgs. 160/08 (sui genitori ultrasessantacinquenni), cfr. circolare Min. Int. 17.2.2009 stabilisce che fino all’emanazione di disposizioni attuative lo straniero richiedente entro 8 giorni dall’ingresso del familiare dovrà sottoscrivere un’assicurazione sanitaria senza scadenza a copertura dei rischi di infortunio, malattia e maternità.

Ingresso al seguito dei familiari (art. 29, co. 4) Facoltà per il familiare ricongiungibile di fare ingresso in Italia direttamente AL SEGUITO del familiare che entra in Italia in forza di un visto per lavoro subordinato per contratto di lavoro di durata almeno annuale o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o motivi religiosi. In tal caso i requisiti previsti per il ric.fam. Dovranno cmq essere dimostrati al S.U.I. tramite procuratore al fine dell’ottenimento del nulla osta prima della richiesta di visto (cfr. reg. att.>D.P.R. 394/99 come mod. D.P.R. 334/04, all’art. 6, co. 3) (ipotesi di rara applicazione)

Ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante (art Ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante (art. 29, co. 5) Prima della riforma ad opera della l. 94/2009>il minore reg. sogg. poteva chiedere il ric. Fam. Con il genitore naturale residente all’estero purché questi –entro 1 anno dall’ingresso – rispondesse ai requisiti di alloggio e reddito ex art. 29. Ora>può essere richiesto solo dimostrando l’attuale titolarità dei requisiti da parte dell’altro genitore già presente in Italia. La modifica richiede dunque la collaborazione dell’altro genitore che potrebbe non volere sostenere il ric.; si limita il possesso dei requisiti a quelli in possesso dell’altro genitore. Ma la Corte Cost. con sentenza 3/97 aveva evidenziato che lo Stato ha l’obbligo di garantire il ric.fam. anche direttamente al figlio naturale perché il suo diritto a vivere con il proprio genitore non può conoscere restrizioni a causa dei rapporti esistenti tra i genitori (in questi casi non sposati e quindi non diversamente ricongiungibili), evidenziando altresì che le condizioni per il ric. possano essere soddisfatte si con le disponibilità economiche dell’altro genitore sia con altri mezzi.

Procedimento Procedimento in 3 FASI: 1-richiesta e rilascio nulla-osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo di dimora del richiedente; 2-richiesta e rilascio visto d’ingresso per motivi familiari presso la competente rappresentanza consolare italiana del paese di residenza dello straniero da ricongiungere; 3-richiesta e rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari.

1^ FASE Inoltro telematico al S.U.I. che successivamente convocherà l’interessato per la presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta (per il Min. Int. con circolare 4-4-2008 la domanda si intende proposta solo all’atto della convocazione presso il S.U.I. con la verifica della completezza della documentazione…); Parere della Questura sull’insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso; Verifica da parte del S.U.I. dei requisiti richiesti ex art. 29; Rilascio o diniego di nulla osta (rimedi giurisdizionali v.infra); IL “NULLA OSTA” DEVE ESSERE UTILIZZATO ENTRO E NON OLTRE SEI MESI DALLA DATA DI EMISSIONE. MODIFICHE SIGNIFICATIVE EX D.LGS 160/08 E L. 94/2009: a) Termine procedimento da 90 a 180 gg.; b) Abrogazione del previsto silenzio-assenso previsto dalla precedente formulazione (che consentiva decorsi i 90 gg. di rivolgersi direttamente all’autorità consolare per la richiesta di visto con la prova dell’avvenuto decorso del termine). Tale norma non è tuttavia mai stata applicata.

2^ FASE Il nulla osta viene consegnato all’interessato e inoltrato telematicamente da parte del S.U.I. all’autorità consolare. Il beneficiario deve recarsi all’ufficio consolare con il nulla osta e la documentazione attestante il legame di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, vivenza a carico; L’ufficio consolare effettua i controlli sulla documentazione e, se del caso, richiede l’effettuazione del test del DNA. Rilascio o diniego di visto (rimedi giurisdizionali v. infra).

Circolare Min. Aff. Esteri 21-8-2009 A seguito del divieto espresso ex l. 94/2009 (art. 29, co. 1ter) di effettuare il ric. In presenza di matrimoni poligamici, questa circolare stabilisce che “in presenza di richieste di visto presentate da “coniugi” o “genitori a carico” di cittadini stranieri residenti in Italia, dovranno accertare, sulla base dell’eventuale documentazione locale (..) o della verifica degli atti in proprio possesso (..), che il richiedente il visto non sia coniugato con cittadino straniero residente in Italia che abbia precedentemente richiesto ed ottenuto un visto epr ricongiungimento familiare a favore di altro coniuge. In caso affermativo, ed in assenza di formale sentenza di divorzio dal coniuge, precedentemente autorizzato, emessa dal competente Tribunale italiano o straniero, le rappresentanze consolari, dovranno, prima di formulare il diniego al rilascio del visto, procedere a richiedere alla Questura competente di verificare se risulti ancora regolarmente residente in Italia il coniuge al quale sia stato rilasciato il primo visto per ricongiumento familiare”.

3^ FASE Dopo avere fatto ingresso con visto per motivi familiari – ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI – presenta richiesta in Questura di rilascio di p.s.. per motivi familiari. (in caso di rigetto cfr. rimedi giurisdizionali v. infra)

Permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30) Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno (ora Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – art. 9 -), il permesso per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso con visto per ric. fam.o con visto di ingresso al seguito o con visto per ric. con figlio minore; b) allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di altri paesi UE, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; c) al familiare reg.sogg., in possesso dei requisiti per il ric. con il cittadino italiano o di un altro Stato membro della UE residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. IN TAL CASO IL PERMESSO DEL FAMILIARE E’ CONVERTITO IN P.S. PER MOTIVI FAMILIARI. LA CONVERSIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL TITOLO DI SOGGIORNO ORIGINARIAMENTE POSSEDUTO DAL FAMILIARE. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare.

(segue) d) al genitore straniero, anche naturale di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana. comma 1bis: il p.s. nei casi di cui al co. 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del p.s. dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il p.s. revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. comma 2: il p.s. per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (..); comma 3: ha la stessa durata del p.s. del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ric.fam. ex art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo

(segue) Art. 30, co. 5: in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ric.fam. e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del 18° anno di età, il p.s. può essere convertito in p.s. per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Art. 30, comma 6: RIMEDI GIURISDIZIONALI CONTRO IL DINIEGO DEL NULL OSTA AL RIC.FAM. E DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI NONCHE’ CONTRO GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE, L’INTERESSATO PUO’ PROPORRE OPPOSIZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA. L’OPPOSIZIONE E’ DISCIPLINATA DALL’ART. 20 DEL D.LGS. 150/2011.

ART. 20 D.LGS. 150/2011 Art. 20 - Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare 1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza. 3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa

Ricorsi - casistica Ricorsi avverso dinieghi di visto – ordine di rilascio di visto Caso J.A. Caso L.B.

Ric. Fam. dei rifugiati (art. 29 bis) Medesime categorie di familiari ricongiungibili; Non si applicano le condizioni di cui all’art. 29, co. 3 TU IMM.; Sulla documentazione attestante vincoli parentali/familiari massima collaborazione da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari che possono rilasciare certificazioni … sulla base di verifiche ritenute necessarie a spese degli interessati … Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori; Se il rifugiato è minore non accompagnato è consentito l’ingresso e soggiorno, ai fini del ric., degli ascendenti diretti di primo grado.

Disposizioni a favore dei minori (art. 31) Fino ai 14 anni iscritto sul p.s. o carta di uno o entrambi i genitori conviventi e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive; Idem per il minore affidato ex l. 184/83; Al compimento del 14° anno gli viene rilasciato un p.s. per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno; In part. art. 31, co. 3, TU Imm. > orientamenti giurisprudenziali – Cassazione a Sezioni Unite L’espulsione del minore straniero è adottata – su richiesta del Questore – da Tribunale per i minorenni.

Cenni artt. 32 (disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) 33 (comitato minori stranieri) Co. 1 > al compimento della maggiore età ai minori cui sono state applicate le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, e ai minori che sono stati affidati e x l. 184/83 > p.s. per motivi di studio, di lavoro, per esigenze sanitarie o di cura e per accesso al lavoro (senza i requisiti ex art. 23). Co. 1bis> medesimo p.s. ex co. 1 ai MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, AFFIDATI AI SENSI DELL’ART. 2 L. 184/83 OVVERO SOTTOPOSTI A TUTELA, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (..), ovvero ai MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, CHE SIANO STATI AMMESSI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI DUE ANNI IN UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E CIVILE GESTITO DA UN ENTE PUBBLICO O PRIVATO (…) Co. 1ter> L’ENTE GESTORE DEVE GARANTIRE E PROVARE CON IDONEA DOCUMENTAZIONE, AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’ DEL MINORE STRANIERO DI CUI AL CO. 1BIS, CHE L’INTERESSATO SI TROVA SUL TERRITORIO DA NON MENO DI TRE ANNI, CHE HA SEGUITO IL PROGETTO PER NON MENO DI DUE ANNI, HA LA DISPONIBILITA’ DI UN ALLOGGIO E FREQUENTA CORSI DI STUDIO OVVERO SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA RETRIBUITA NELLE FORME E CON LE MODALITA’ PREVISTE DALLA LEGGE ITALIANA, OVVERO E’ IN POSSESSO DI CONTRATTO DI LAVORO ANCHE SE NON ANCORA INIZIATO,

Cenni al d.lgs. 30/2007 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa la diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Breve panoramica.