DURC Cassa Edile del Nord Sardegna Congruità della mano d’opera. INAIL Congruità della mano d’opera. I cantieri nella denuncia mensile MUT INPS DURC Casse Edili
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" Art.118 c 6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Art. 1. 1173. Al fine di promuovere la regolarita' contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. 1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita' del rapporto tra la qualita' dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita' delle ore di lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari e dei redditi presunti.
Avviso comune 28-10-2010 ANCE CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI LEGA CONFCOOPERATIVE AGCI CONFAPI FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL
Avviso comune 28-10-2010 La tabella approvata con l'Avviso comune relativo agli indici minimi di congruità, riporta le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili ragguagliate all'opera complessiva, che costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.
Avviso comune 28-10-2010 Categorie Indice congruità OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28% nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36% ristrutturazioni di edifici civili 22,00% ristrutturazioni di edifici industriali esclusi impianti 6,69% OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% OG3 – opere stradali, ponti, etc. 13,77% OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82% OG5 – dighe 16,07% OG6 – acquedotti e fognature 14,63% gasdotti 13,66% oleodotti opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% OG7 – opere marittime 12,16% OG8 – opere fluviali 13,31% OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale 16,47%
Comitato Bilateralità ANCE CONFARTIGIANATO CNA CASARTIGIANI CLAAI LEGA CONFCOOPERATIVE AGCI CONFAPI FILLEA CGIL FILCA CISL FENEAL UIL
Comitato bilateralità 16-11-2011 1. A partire dalla denuncia relativa al mese di marzo 2012 le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia mensile i seguenti campi: - descrizione cantiere - indirizzo cantiere - committente (pubblico/privato) - nominativo e codice fiscale committente - tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio) - nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)
Comitato bilateralità 16-11-2011 2) Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi (che rappresentano una autodichiarazione dell’impresa in merito alla quale la Cassa Edile ha facoltà di richiedere una verifica documentale): a) valore complessivo di aggiudicazione dell’opera b) valore lavori edili c) data inizio e fine (presunta) lavori
Comitato bilateralità 16-11-2011 3) In caso di utilizzo di subappalti, si dovrà compilare, per ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti campi: - opere subappaltate - valore opere subappaltate - nominativo imprese subappaltatrici - data inizio e fine lavori subappaltati
Comitato bilateralità 16-11-2011 4) In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d’impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere, nell’elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi: - nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente - tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore) - cantiere di attività - numero ore lavorate (max 173 mensili)
Comitato bilateralità 16-11-2011 Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.
Comitato bilateralità 16-11-2011 5) Le Casse Edili dovranno effettuare, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore ai 70.000 euro. Pur essendo inizialmente tale verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione nella denuncia mensile dei dati relativi ai cantieri, eviterà il ricorso da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.
Comitato bilateralità 16-11-2011 6) Dalla denuncia relativa al mese di Aprile 2012, le Casse Edili si doteranno di uno strumento informatico (per brevità definito “contatore di congruità”) che registrerà mensilmente per ogni cantiere: - la quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere. - la quota mensile del costo minimo della manodopera (percentuali previste dall’Avviso comune applicate alla quota del valore dei lavori) - il costo mensile della manodopera dell’impresa principale (imponibile Cassa Edile x2,5) - il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile Cassa Edile x2,5)
Comitato bilateralità 16-11-2011 7) Il contatore dovrà consentire alla Cassa Edile e all’impresa principale interessata di monitorare mensilmente l’andamento degli indicatori riportati al punto precedente e di un ulteriore indicatore riassuntivo del “livello” di congruità̀ registrato fino al momento della consultazione. Esempio: dopo sei mesi dall’avvio del cantiere, si potrà confrontare il costo minimo della manodopera da raggiungere nel semestre con il costo della manodopera effettivamente raggiunto dall’insieme delle imprese impegnate nei lavori del cantiere.
Comitato bilateralità 16-11-2011 8) Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, potranno utilizzare i dati ricavati dal citato contatore per verificare con l’impresa principale (ed eventualmente anche con le subappaltatrici) le motivazioni relative al mancato raggiungimento del livello minimo di costo della manodopera o, in caso di superamento di tale livello, per registrare l’effettiva incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori relativi alla tipologia di opere esaminata.
Comitato bilateralità 16-11-2011 9) Entro il mese di giugno del 2012 le Casse Edili faranno pervenire al Comitato della bilateralità, tramite la Cnce, le risultanze e le osservazioni in merito ai primi mesi di sperimentazione, in modo tale da consentire al Comitato stesso di decidere in merito ad eventuali modifiche delle procedure operative da applicare nel secondo semestre del 2012.
Comitato bilateralità 16-11-2011 10) Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dal citato Avviso Comune.
Comitato bilateralità 16-11-2011 Dal 1° gennaio 2013 la verifica della congruità andrà a regime, divenendo requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.
Congruità della mano d’opera ● da gennaio 2013 il DURC nazionale sarà comprensivo della congruità della manodopera. ● lo strumento di acquisizione dei dati della manodopera nei vari cantieri sarà la denuncia mensile MUT. ● l’anagrafica dei cantieri di ciascuna impresa con i dati relativi sarà comunicata con la denuncia mensile MUT, acquisita dalla Cassa Edile e riproposta nella denuncia del mese successivo. ● è in fase di predisposizione una procedura telematica per la comunicazione dei cantieri tramite DNL (Denuncia nuovo lavoro).
Le fasi di attuazione ◙ Fase 2 1° ottobre 2012 segnalazione congruità mano d’opera su DURC fine lavori Fase 3 1° gennaio 2013 DURC regolare solo se mano d‘opera congrua Fase 1 Denunce marzo 2012 Ripartizione ore lavorate per cantiere
Chiarimenti tecnici su modifiche denunce MUT Circolare Imprese 06-04-2012 Chiarimenti tecnici su modifiche denunce MUT Schema comunicazione dati cantieri (da Imprese a Consulenti)