STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO.

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STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ IL D.LGS. 81/08 IL SISTEMA DELLE SANZIONI

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ gli obblighi dei soggetti della sicurezza obblighi del datore di lavoro e del dirigente: art. 18 obblighi del preposto: art. 19 obblighi dei lavoratori: art. 20 obblighi dei componenti dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.): art. 21 obblighi dei progettisti: art. 22 obblighi dei fabbricanti e dei fornitori: art. 23 obblighi degli installatori: art. 24 obblighi del medico competente: art. 25 obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione: art. 26

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ Il documento di valutazione dei rischi art. 28 si tratta di un adempimento di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro la legge impone di considerare "tutti i rischi", compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri paesi. il DVR deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate, ed i dispositivi di protezione individuale adottati deve contenere i programmi di miglioramento nel tempo deve identificare i ruoli dell'organizzazione aziendale incaricati dell'attuazione delle misure, ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori e del medico competente deve individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ le modalità di valutazione dei rischi art. 29 la valutazione dei rischi è effettuata congiuntamente con il RSPP ed il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il DVR deve essere rielaborato in caso di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi per datori di lavoro fino a 10 dipendenti il DVR può essere elaborato tramite procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente; entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione del DVR i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono elaborare il DVR tramite le procedure standardizzate, ma nell'attesa della loro promulgazione non possono autocertificare ma devono seguire le modalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 29

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI PARTE GENERALE: è contenuta negli articoli da 55 a 60, e riguarda le violazioni degli obblighi generali di prevenzione, previsti in capo ai soggetti della sicurezza. datore di lavoro e dirigente (art. 55) preposto (art. 56) progettisti (art. 57) fabbricanti e fornitori (art. 57 comma 2) installatori (art. 57 comma 3) medico competente (art. 58) PARTE SPECIALE: è contenuta nei vari titoli dedicati alle specifiche cautele da adottare per ciascuna tipologia di rischio, e reca sanzioni a carico di uno o più soggetti della sicurezza.

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE PRINCIPIO DI SPECIALITA': le disposizioni sanzionatorie di carattere generale previste negli articoli da 55 a 59 sono diversificate sulla base del soggetto destinatario e si riferiscono ai rispettivi obblighi; quando uno stesso fatto è punito da una disposizione del titolo I° (parte generale) e da una o più disposizioni previste negli altri titoli (parte speciale) si applica la disposizione speciale (art. 298)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55): definizioni: datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa dirigente: è chi, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici conferiti attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su essa. obblighi: coincidono e sono previsti dall'art. 18, salvo quelli che il datore di lavoro non può delegare, indicati nell'art. 17: - la valutazione dei rischi - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55): arresto da quattro a otto mesi, o ammenda da a Euro - omissione della valutazione dei rischi e della adozione del DVR, ovvero adozione senza effettuare relazione sui rischi, sulle misure di prevenzione o protezione attuate, da realizzare, o individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici - omissione della nomina del RSPP arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi qualora l'omissione del DVR sia commessa - in aziende in cui l'istituzione del servizio di protezione e prevenzione sia obbligatoria, - in aziende che espongono i lavoratori ai rischi biologici di gruppo 3 (agenti patogeni per cui sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o di gruppo 4 (per cui non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche), - per i cantieri temporanei in cui vi sia compresenza di più imprese complessivamente oltre i 200 uomini/giorno

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55): ammenda da a Euro redazione del DVR senza indicazione dei programmi di prevenzione o senza indicazione del RSPP o del medico competente arresto variabile fra due e otto mesi per violazioni inerenti all'art. 18 (nomina del medico competente, dei lavoratori incaricati del servizio antincendio, dotazioni di protezione individuale, ed altri), all'art. 26 (per gli obblighi connessi ai contratti di appalto), 34 (compiti diretti del datore di lavoro di protezione e prevenzione dei rischi), 43, 45 e 46 (sulla gestione delle emergenze) sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di carattere meno grave degli obblighi previsti dall'art. 18 (prevalentemente obblighi di comunicazione e vigilanza)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE possono idealmente rientrare nelle sanzioni di carattere generale le disposizioni dettate per il contrasto del lavoro irregolare, in quanto la misura prevista, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14), che può essere adottato dagli organi di vigilanza del lavoro e INPS: - qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture (in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori), - in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro o di riposo settimanale - in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi (non è possibile l'oblazione)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I PREPOSTI (Art. 56) Sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19: - arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a Euro: qualora non sovraintenda all'osservanza degli obblighi dei lavoratori, non faccia loro interrompere il lavoro in presenza di un pericolo, o non segnali al datore di lavoro la presenza di un pericolo o l'inefficienza del sistema preventivo - arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 900 Euro: per violazioni di obblighi di informazione e direzione dei lavoratori - ammenda da 300 a 900 Euro: per non aver frequentato gli appositi corsi di formazione i preposti sono poi destinatari di alcune disposizioni penali di carattere speciale

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI (Art. 57) Obblighi dei progettisti (art. 22): arresto fino a un mese o ammenda da 600 a Euro i progettisti devono osservare nella loro attività tutte le norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro obblighi dei fabbricanti e fornitori (art. 23): arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro sono obblighi relativi all'osservanza delle normative cogenti sulla salute e sicurezza del lavoro obblighi degli installatori (art. 24): arresto fino a tre mesi o ammenda da a Euro essi devono attenersi alle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli impianti da installare

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I LAVORATORI SUBORDINATI ED AUTONOMI definizioni (art. 2 e art. 89): IL LAVORATORE: è definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte, o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, ed altre categorie. IL LAVORATORE AUTONOMO invece è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE GENERALE LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I LAVORATORI SUBORDINATI ED AUTONOMI sanzioni (art. 59): arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro: art 20 comma 2 lett. da b) a i): i lavoratori devono contribuire all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, osservare le disposizioni e le istruzioni impartite, utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione, segnalare ogni inefficienza dei sistemi suddetti, non compiere manovre od operazioni di propria iniziativa, sottoporsi scrupolosamente alla formazione ed ai controlli sanitari. sono inoltre previste una serie di sanzioni di carattere speciale in materia di: cantieri temporanei o mobili (art. 160), sostanze pericolose (art. 265), esposizione ad agenti biologici (art. 285),

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE SANZIONI PER LA DISCIPLINA DEI LUOGHI DI LAVORO Arresto da sei a dodici mesi o ammenda da Euro a : lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art. 66) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro: svolgimento di lavoro in locali sotterranei o semisotterranei (art. 65 comma 1 e 2) Ammenda da a Euro: violazioni in materia di notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio (art. 67 comma 1 e 2)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. QUALI SANZIONI? Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro: violazioni in materia di “requisiti di sicurezza” delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (art. 70, commi 1 e 2) Ovvero: in caso di violazioni degli “Obblighi del datore di lavoro”, in caso di violazione del divieto di eseguire lavori sotto tensione (art. 82, comma 1), in caso di carenze organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi in caso di esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette (art. 83, comma 1), in caso di omessa protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature (art. 85 comma 1) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro a euro: violazioni di alcune disposizioni in materia di “requisiti di sicurezza” delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (art. 70, comma 2 non sanzionati nel modo sub a) Ammenda da 750 a Euro: violazioni delle residue disposizioni in materia di requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori (art. 70, comma 2, non sanzionati nei modi sub a) e b), nonché in caso di omessa verbalizzazione dell’esito dei controlli degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini per la verifica degli organi di vigilanza (art. 86, comma 3)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Il legislatore seguendo i criteri ispiratori della disciplina sanzionatoria già attuata con la c.d. direttiva cantieri (D. Lgs. N. 494/1996), ha previsto: Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro nei confronti dei “datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” in caso di violazione di alcuni degli obblighi posti a loro carico (art. 96, comma 1, lettere a), b), c) e g); Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a Euro: Violazione delle disposizioni in materia di “Idoneità delle opere provvisionali” (art.112), di “Pozzi, scavi e cunicoli” (art.119), di Ponteggi ed opere provvisionali” (art. 122), di “Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali” (art. 123), di “Disposizione dei montanti” (art. 125, commi da 1 a 3), di “Ponti a sbalzo” (art. 127, di “Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio” (art. 129, comma 1), di “Montaggio e smontaggio” (art. 136, commi da 1 a 6), di “Ordine delle demolizioni” (art.151, comma 1), di “Misure di sicurezza” nelle demolizioni (art. 152, comma 1) ed infine, di “Sbarramento della zona di demolizione” (art. 154).

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a euro: 1)Nei confronti dei “datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” In caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lett. d); 2)Nei confronti del “datore di lavoro dell’impresa affidataria” in caso di omesso coordinamento degli interventi di cui agli articoli e di omessa verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, comma 3) 3) Per la violazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV non altrimenti sanzionate; Ammenda da Euro a 3.600: Violazione dell’obbligo di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE INFRAZIONI IN MATERIA DI SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro: Violazione degli “Obblighi del datore di lavoro” (art.163) Violazione dell’obbligo di garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata (art. 164, comma 1, lett. b) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a euro: Violazione dell’obbligo di informazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori circa tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva (art. 164 comma 1, lett. a). Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro fino ad euro : In caso di violazione degli “Obblighi del datore di lavoro” nella materia (art. 168, commi 1 e 2) nonché in caso di violazione dell’obbligo “speciale” di assicurare ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività (art. 169, comma primo, lett. b) Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro a euro 4.500: Violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato (art. 169, comma 1, lett. a)

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro (art. 178), in caso di: - mancata adozione delle misure appropriate, - postazioni di lavoro non organizzate e predisposte in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV, - inosservanza dei diritti spettanti al videoterminalista durante lo svolgimento quotidiano del lavoro; - mancata sottoposizione alla sorveglianza sanitaria (sia periodica sia a richiesta del lavoratore ); - mancanza di formazione adeguata. Arresto da due a quattro mesi eo ammenda da a Euro in caso di mancata fornitura al lavoratore di informazioni per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, e la protezione degli occhi e della vista (art. 177 comma 1 lett. a) LE SUDDETTE SANZIONI SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE AGENTI FISICI Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro (art. 219), in caso di: - mancata valutazione dei rischi da agenti fisici (con cadenza almeno quadriennale); - mancata valutazione dell'esposizione del lavoratore al rumore; - mancata valutazione del rischio derivante dal livello dei campi elettromagnetici; - mancata valutazione del rischio derivante dai livelli di radiazioni ottiche. LE SUDDETTE SANZIONI SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE AGENTI FISICI Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro in caso di: - superamento dei valori limite di esposizione, omessa adozione di misure immediate, ed omessa individuazione delle cause del superamento, e conseguente adozione di misure di prevenzione; - violazione dell'obbligo di informazione; - violazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria; - omessa misurazione dei livelli i rumore, e omissione delle misure conseguenti; - omissione dell'elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore; - omissione della fornitura dei dispositivi di protezione dal rumore; - omissione dell'informazione e della sorveglianza sanitaria sui rischi dell'esposizione al rumore; - violazione dell'obbligo di misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche, dei campi elettromagnetici, e delle radiazioni ottiche. QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE AGENTI FISICI Arresto da due a quattro mesi o ammenda da a Euro in caso di: - violazione dell'obbligo di indicazioni segnaletiche nelle aree a rischio per i campi elettromagnetici; - violazione dell'obbligo di adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione o di individuare le cause del superamento e adottare le misure; - violazione dell'obbligo di indicazioni segnaletiche nelle aree a rischio per le radiazioni ottiche, e dell'obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione per lavoratori particolarmente sensibili al rischio. QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE SOSTANZE PERICOLOSE Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro in caso di (artt ): - omessa attuazione di misure preventive, di evitare o ridurre l'utilizzo di un agente cancerogeno, - omessa predisposizione o manutenzione di dispositivi di protezione individuale, quali abiti protettivi ecc. - omissione degli obblighi di formazione e informazione del personale; - omissione delle misure preventive e organizzative da attuarsi nel caso si sia verificato un incidente; - omissioni di notifiche all'organismo di vigilanza competente QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE SOSTANZE PERICOLOSE Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro in caso di (artt ): - omissione degli obblighi di formazione e informazione del personale; - omissione di chiare informazioni sugli impianti, i contenitori e gli imballaggi, contenenti agenti cancerogeni o mutageni; - omissione di adozione di ogni misura necessaria ad individuare la presenza di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione; - mancata adozione delle appropriate misure igieniche; arresto fino a tre mesi o ammenda da a Euro in caso di - non aver messo a disposizione dei lavoratori la documentazione sull'esposizione al rischio d'amianto, omissione dell'invio della copia del piano di lavoro all'organismo di vigilanza sanzione amministrativa da a Euro per violazioni degli obblighi connessi alla tenuta del registro di esposizione e cartelle sanitarie QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da a Euro in caso di (art. 282): - Violazioni degli obblighi di comunicazione all'organismo di vigilanza (art. 269) - mancata adozione dei principi di buona prassi microbiologica (art. 271 comma 2) - violazioni degli obblighi di attuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali, ossia le misure igieniche le misure specifiche riguardanti le strutture sanitarie e veterinarie; - mancata adozione delle misure protettive particolari per i lavoratori particolarmente esposti; - mancata istituzione o aggiornamento del registro dei lavoratori esposti (art. 280) QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro in caso di (art. 297): - omessa adozione di misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni (art. 289) e violazione dei relativi "obblighi generali" (art. 291); - omesso coordinamento di tutte le misure riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori con le misure sulla protezione contro le esplosioni; - mancata ripartizione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, ovvero omissione delle cautele minime e degli obblighi di informazione in dette zone (art. 293 commi 1 e 2); - omesse verifiche delle installazioni elettriche nelle aree identificate come sopra. QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CARATTERE SPECIALE PER I COMMITTENTI, I RESPONSABILI DEI LAVORI, ED I COORDINATORI DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE COMMITTENTE (art. 89): è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata; RESPONSABILE DEI LAVORI: è l'alter ego del committente negli appalti per opere pubbliche. sono soggetti alla sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro, in caso di mancata previsione della durata dei lavori, di omessa designazione del coordinatore per la progettazione, di omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, oppure dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da a Euro, per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici. pecuniaria compresa fra e Euro, per violazioni attinenti alla DIA o alla regolarità contributiva.

STUDIO LEGALE DOMENICHINI VERONA Corso Porta Nuova 133/d tel. 045/ fax 045/ ROMA Piazza Matese tel. e fax 06/ VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore tel. e fax 045/ LE SANZIONI: PARTE SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CARATTERE SPECIALE PER I COMMITTENTI, I RESPONSABILI DEI LAVORI, ED I COORDINATORI DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE COMMITTENTE (art. 89): è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata; RESPONSABILE DEI LAVORI: è l'alter ego del committente negli appalti per opere pubbliche. sono soggetti alla sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro, in caso di mancata previsione della durata dei lavori, di omessa designazione del coordinatore per la progettazione, di omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, oppure dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da a Euro, per non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici. pecuniaria compresa fra e Euro, per violazioni attinenti alla DIA o alla regolarità contributiva. IL COORDINATORE: è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da a Euro per violazioni attinenti al PSC (piano di sicurezza e coordinamento e alla predisposizione e alla tenuta del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione dei rischi.