LEZIONI 1- 26 E 2 25-9-13.

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Transcript della presentazione:

LEZIONI 1- 26 E 2 25-9-13

ORDINAMENTO GIURIDICO PERCHÉ ESISTA UNA SOCIETÀ POLITICA (A FINI GENERALI) SONO NECESSARIE REGOLE CHE GARANTISCANO PACIFICA CONVIVENZA RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ORGANIZZAZIONE CHE NE GARANTISCA IL RISPETTO NORME SULLA TITOLARITÀ/ESERCIZIO DEL POTERE SULLA PREVALENZA NEI CONFLITTI TRA PRIVATI SULLA PRODUZIONE DELLE NORME STESSE

LA FUNZIONE DEL DIRITTO INTERESSI DEI PRIVATI SOCIALMENTE RILEVANTI CREAZIONE DI REGOLA DI PREVALENZA RAPPORTO GIURIDICO TITOLARE DI POTERE GIURIDICO TITOLARE DI DOVERE DI COMPORTAMENTO

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA GENERALITÀ ASTRATTEZZA COERCIBILITÀ BILATERALITÀ RAPPORTO GIURIDICO TITOLARE DI POTERE TITOLARE DI DOVERE

FONTI DEL DIRITTO ATTI O FATTI AI QUALI UN ORDINAMENTO GIURIDICO ATTRIBUISCE LA CAPACITÀ DI INTRODURRE NUOVE NORME ATTI IMPERATIVI DECISIONI DI ORGANI CONSUETUDINE REGOLA DI CONDOTTA OSSERVATA UNIFORMEMENTE E COSTANTEMENTE CON LA CONVINZIONE DI OBBEDIRE A UN IMPERATIVO GIURIDICO

LEZIONI 3 E 4 26-9-13

Ordinamento giuridico SOCIETÀ POLITICA (A FINI GENERALI) NECESSITà DI REGOLE PER PACIFICA CONVIVENZA COERCIBILI NORME SULL’ ESERCIZIO DEL POTERE NORME SULLA PREVALENZA NEI CONFLITTI DI INTERESSE TRA I PRIVATI COSTITUZIONE

Lezione 4 26/9/13 MONARCHIA 754 a.C.-510 a.C. REPUBBLICA 509 a.C.-27 a.C. PRINCIPATO 27 a.C.-284 d.C. DOMINATO 284 d.C.-565 d.C.

Lezione 5 2/10/13 la nascita della città LA FONDAZIONE SECONDO LA TRADIZIONE ROMOLO PROFUGO DA ALBALONGA FONDA ROMA  DIVIDE IL POPOLO IN GENTES (GENTI)  ISTITUISCE IL SENATO  STABILISCE LA MONARCHIA ELETTIVA

LEZIONI 6-12

L’ECONOMIA ARCAICA

ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIARE FAMILIA PROPRIO IURE GUERRA ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NELL’VIII SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIARE FAMILIA PROPRIO IURE ARTIGIANATO FAMILIA COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA

AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NEL VII-V SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ARTIGIANATO E COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA

ATTIVITÀ ECONOMICHE E STRUTTURE SOCIALI PREVALENTI NEL IV SECOLO A.C. ALLEVAMENTO GENS AGRICOLTURA FAMILIA PROPRIO ARTIGIANATO E COMMUNI IURE COMMERCIO GUERRA

STRUTTURE ECONOMICHE E POTERI GIURIDICI UNITÀ ECONOMICA: GENS SIGNORIA COLLETTIVA SUI PASCOLI UNITÀ ECONOMICA: FAMILIA POTERE ESCLUSIVO DEL PATER SU PERSONE E COSE (ANCHE IL TERRENO AGRICOLO)

LA GENS LA GENS È UN GRUPPO UMANO CHE - NON HA UNA STRUTTURA FAMILIARE (non c’è un capostipite comune) - HA UNA PARENTELA SENZA GRADI I MEMBRI DELLA GENS SONO CHIAMATI GENTILES (successivamente patricii, in contrapposizione ai plebei) TUTTI I GENTILES HANNO LO STESSO NOMEN, QUELLO DELLA GENS ALL’INTERNO DELLA GENS VIVONO ANCHE NON GENTILES,I CLIENTES OGNI GENS HA SUE DIVINITÀ, SUOI CULTI (sacra gentilicia), SEPOLCRI COMUNI OGNI GENS HA PROPRI MORES (norme giuridiche consuetudinarie) E PUÒ INTEGRARLI E MODIFICARLI CON DEI DECRETA OGNI GENS ESERCITA UNA SIGNORIA COLLETTIVA SUL TERRITORIO UTILIZZATO PER IL PASCOLO

IL SINECISMO gens gens CIVITAS gens gens gens

LA STRUTTURA SOCIO-POLITICA DELLA CITTÀ NELL’ETÀ ARCAICA GENTILES (GENTILI): MEMBRI DELLA GENS GENTES CLIENTES (CLIENTI): INDIVIDUI CHE SI SONO POSTI SOTTO LA PROTEZIONE E ALLE DIPENDENZE DEI GENTILES PLEBEI PATRICII (PATRIZI) ESTRANEI ALLE GENTES – CONFLUITI NELLA CITTÀ

L’ATTRAZIONE DELLA CITTÀ CIVITAS gens gens gens gens gens

PATRIZI (cittadini) PLEBEI (non cittadini) LE GENTI E LA CITTA’ prima del 450 a.C. PATRIZI (cittadini) PLEBEI (non cittadini) GENS GENS GENS GENS CIVITAS GENS GENS GENS GENS GENS GENS GENS I PLEBEI NON GODONO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI ROMANI

PLEBEII AUTONOMA ORGANIZZAZIONE POLITICA CONCILIA PLEBIS AEDILES DIVERSITÀ DI CULTI: CERERE LIBERO LIBERA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE POLITICA 494 A.C. SECESSIONE SUL MONTE SACRO CONCILIA PLEBIS AEDILES TRIBUNI PLEBIS CUI CONFERITA CON LEX SACRATA SACROSANCTITAS AUXILII LATIO CONFERMATA DA LEX VALERIA HORATIA (449 A.C.)

RELIGIONE E DIRITTO. LA FUNZIONE DEI PONTEFICI

LA VITA UMANA DIPENDE DAL VOLERE DEI (FORZE DIVINE DELLA NATURA) I NUMINA LA VITA UMANA DIPENDE DAL VOLERE DEI NUMINA (FORZE DIVINE DELLA NATURA) L’UOMO NON PUÒ OPPORSI A TALE VOLONTÀ MA PUÒ GUADAGNARSENE IL FAVORE per farlo DEVE CONOSCERLA per conoscerla DEVE COMUNICARE CON I NUMINA

LA COMUNICAZIONE CON I NUMINA i numina comunicano con l’uomo attraverso segni (eventi naturali che devono essere interpretati) l’uomo può comunicare con i numina attraverso particolari gesti e parole SOLO I CAPI DELLE COMUNITÀ E I SACERDOTI SANNO INTERPRETARE I SEGNI DEI NUMINA E INDICARE AGLI UOMINI I GESTI E LE PAROLE COMPRENSIBILI AI NUMINA

NEFAS - FAS - IUS IUS (NON È LECITO ALL’UOMO COMPIERE) FAS IL VOLERE DEI NUMINA DEVE ESSERE INTERPRETATO PER SAPERE CIÒ CHE È NEFAS (NON È LECITO ALL’UOMO COMPIERE) FAS (È LECITO ALL’UOMO COMPIERE). NELL’AMBITO DEL FAS, L’UOMO PUÒ DARSI ALTRE REGOLE: IUS MAI CONTRARIE, PERÒ, ALLA VOLONTÀ DEI NUMINA.

I PONTIFICES PONTIFICES FUNZIONE (PONTEFICI) COLLEGIO SACERDOTALE VITALIZIO PRESIEDUTO DAL PONTIFEX MAXIMUS (PONTEFICE MASSIMO) NUMERO INIZIALMENTE 3 POI 5 FUNZIONE ASSICURARE CHE LA VITA CITTADINA SI SVOLGA IN CONFORMITÀ AL VOLERE DEGLI DEI CHE PROTEGGONO LA CITTÀ (GIOVE, GIUNONE E MINERVA: TRIADE CAPITOLINA)

I RESPONSA RESPONSUM RIVELAZIONE GLI UOMINI NON SANNO CIÒ CHE È FAS E CIÒ CHE È NEFAS SE UNA NORMA DI COMPORTAMENTO CREATA DAGLI UOMINI SIA FAS QUALI GESTI E PAROLE USARE PER COMPERE ATTI POSTI SOTTO LA TUTELA DELLA DIVINITÀ CHIEDONO AI PONTEFICI CHE DANNO LORO UNA RISPOSTA ORALE IL RESPONSUM CHE NON ENUNCIA UNA REGOLA GENERALE E ASTRATTA, MA È RIVELAZIONE DELLA REGOLA SOSTANZIALE DA APPLICARE E DELLA FORMA DA DARE ALL’AGIRE UMANO NEL CASO CONCRETO.

Il monopolio del diritto = INTERROGAZIONE SUL COME COMPORTARSI RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM PONTIFICES RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM RESPONSUM L’insieme dei responsa (plurale di responsum) è noto solo ai pontifices

GLI ORGANI DELLA CITTÀ

GLI ORGANI DELLA CITTA’ FASE MONARCHICA 754 a.C. – 510 a.C. curiata (patrizi) Comitia Senatus (patrizio) Rex (patrizio) centuriata (patrizi e plebei) potestas imperium

SENATUS ETÀ MONARCHICA COMPOSIZIONE FUNZIONI PATRES delle famiglie gentilizie, capaci di prendere gli auspicia (capire la volontà degli dei) CONSIGLIO DEL RE INTERREGNUM (scelta del nuovo re alla morte del precedente)

COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes I COMITIA CURIATA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: REX, PONTIFEX MAXIMUS COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes 1O DALLA TRIBUS DEI RAMNES STRUTTURA:3O CURIAE 1O DALLA TRIBUS DEI TITIES 1O DALLA TRIBUS DEI LUCERES FUNZIONI RELIGIOSE ADROGATIO (passaggio di un pater sotto il potere di un altro pater familias) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (testamento) LEX CURIATA DE IMPERIO (proclamazione di obbedienza all’imperium del rex, successivamente del supremo magistrato)

MONARCHIA ETRUSCA CREAZIONE ESERCITO CENTURIATO TENTATIVO DI LIMITARE IL POTERE DELLE GENTES

FUNZIONI MILITARI E CIVILI REX REX FUNZIONI MILITARI E CIVILI FUNZIONI RELIGIOSE CREATO DALL’INTERREX CARICA VITALIZIA COERCITIO (atti di coercizione personale e patrimoniale) IURISDICTIO (enunciazione/creazione della regola di diritto da applicare nelle liti tra privati) DICERE LEGES IMPERIUM (assoluto potere di comando)

I PLEBEI, L’ESERCITO, LA CITTÀ DOPO LA CREAZIONE DELL’ESERCITO CENTURIATO: I PLEBEI MILITANO NELL’ESERCITO ALLA PARI DEI PATRIZI ACQUISTANO IL DIRITTO DI VOTO NELL’ASSEMBLEA DELL’ESERCITO (POI COMIZIO CENTURIATO) OTTENGONO PARITÀ DI DIRITTI NEI RAPPORTI PRIVATI RESTANO,PERÒ ESCLUSI DALLE MAGISTRATURE E DAL SENATO

I COMITIA CENTURIATA STRUTTURA UNITÀ DI VOTO: CENTURIA TOTALE DEI VOTI: 193 18 CENTURIE DI EQUITES (cavalieri) 175 CENTURIE DI PEDITES (fanti) di cui: 80 CENTURIE DELLA I CLASSE (patrimonio > 100.000 assi) 1 CENTURIA DI FABRI AERARII (genio militare) 1 CENTURIA DI FABRI TIGNARII (genio militare) 20 CENTURIE DELLA II CLASSE (patrimonio > di 75.000 assi) 20 CENTURIE DELLA III CLASSE (patrimonio > 50.000 assi) 20 CENTURIE DELLA IV CLASSE (patrimonio > 25.000 assi) 30 CENTURIE DELLA V CLASSE (patrimonio > 10.000 assi) 1 CENTURIA DI TUBICINES (suonatori di tuba); 1 CENTURIA DI CORNICINES (suonatori di corno) 1 CENTURIA DI CAPITE CENSI (proletarii)

LE MODALITÀ DI VOTO NO SÌ NO Rosso= NO Nero= SI 7 NO 6 SÌ 1 NO 15 SÌ UNITÀ DI VOTO 1 NO 15 SÌ SÌ UNITÀ DI VOTO 4 NO 3 SÌ UNITÀ DI VOTO NO VINCE IL NO 2 A 1, ANCHE SE 24 CITTADINI HANNO VOTATO SÌ E 12 NO

Lezioni 13 e 14 23-10-13

CON LE XII TABULAE CHE SI RIVOLGONO A TUTTI CON UN’UNICA VOCE (Cic.) È LA CITTÀ CHE PONE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO CON LEGGI DELLA CITTÀ CHE SI RIVOLGONO A TUTTI CON UN’UNICA VOCE (Cic.)

FUNZIONE DELLE XII TABULAE AEQUANDAE LIBERTATIS DARE LEGGI UTILI A PATRIZI E PLEBEI CHE EGUAGLIASSERO LA LIBERTÀ POSTE COMMUNITER

DAL 400 AL 367 TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE (FINO A 6-8) ANCHE PLEBEI IMPERIUM MA NON AUSPICIA

LEZIONI 15 E 16 24-10-13

LEZIONI 15 E 16 24-10-13 I COMITIA LE ASSEMBLEE DEL POPOLO

LE ASSEMBLEE DEL POPOLO dall’VIII sec. a.C. al I sec. d.C. composizione PATRIZI E PLEBEI PLEBEI tipi COMITIA CURIATA CONCILIA PLEBIS COMITIA CENTURIATA COMITIA TRIBUTA atti normativi LEGES PUBLICAE PLEBISCITA

LE MODALITÀ DI VOTO NO SÌ NO Rosso= NO Nero= SI 7 NO 6 SÌ 1 NO 15 SÌ UNITÀ DI VOTO 1 NO 15 SÌ SÌ UNITÀ DI VOTO 4 NO 3 SÌ UNITÀ DI VOTO NO VINCE IL NO 2 A 1, ANCHE SE 24 CITTADINI HANNO VOTATO SÌ E 12 NO

COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes I COMITIA CURIATA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: REX, PONTIFEX MAXIMUS COMPOSIZIONE: inizialmente solo patrizi e clientes 1O DALLA TRIBUS DEI RAMNES STRUTTURA:3O CURIAE 1O DALLA TRIBUS DEI TITIES 1O DALLA TRIBUS DEI LUCERES FUNZIONI RELIGIOSE ADROGATIO (passaggio di un pater sotto il potere di un altro pater familias) TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS (testamento) LEX CURIATA DE IMPERIO (proclamazione di obbedienza all’imperium del rex, successivamente del supremo magistrato)

I COMITIA CENTURIATA – FUNZIONI ELEZIONE DEI MAGISTRATI MAGGIORI VOTAZIONE DELLE LEGES GIUDIZIO NEI PROCESSI CON CONDANNA A MORTE

I COMITIA CENTURIATA STRUTTURA.1 UNITÀ DI VOTO: CENTURIA TOTALE DEI VOTI: 193 18 CENTURIE DI EQUITES (cavalieri) 175 CENTURIE DI PEDITES (fanti) di cui: 80 CENTURIE DELLA I CLASSE (patrimonio > 100.000 assi) 1 CENTURIA DI FABRI AERARII (genio militare) 1 CENTURIA DI FABRI TIGNARII (genio militare) 20 CENTURIE DELLA II CLASSE (patrimonio > di 75.000 assi) 20 CENTURIE DELLA III CLASSE (patrimonio > 50.000 assi) 20 CENTURIE DELLA IV CLASSE (patrimonio > 25.000 assi) 30 CENTURIE DELLA V CLASSE (patrimonio > 10.000 assi) 1 CENTURIA DI TUBICINES (suonatori di tuba); 1 CENTURIA DI CORNICINES (suonatori di corno) 1 CENTURIA DI CAPITE CENSI (proletarii)

I COMITIA CENTURIATA - STRUTTURA.2 CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI CON IMPERIUM - PRESI GLI AUSPICI DISTRIBUZIONE DEL POPOLO NELLE CENTURIE OGNI CITTADINO È ASSEGNATO A UNA DELLE CENTURIE DELLA SUA CLASSE CENSUARIA. MODALITÀ DI VOTAZIONE CIASCUN CITTADINO VOTA NELLA SUA CENTURIA. LA MAGGIORANZA DETERMINA IL VOTO DELLA CENTURIA. SONO CONTATI I VOTI DELLE CENTURIE. LE CENTURIE SONO CHIAMATE A ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO NELL’ORDINE DI CUI ALLA SLIDE 1.6.5. LA VOTAZIONE CESSA QUANDO SI SIA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI (FAVOREVOLI O CONTRARI). SE SONO UNANIMI TUTTE LE CENTURIE DEI CAVALIERI E DELLA I CLASSE, IL RESTO DEL POPOLO NON È CHIAMATO A PRONUNCIARSI.

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI CON IMPERIUM - PRESI GLI AUSPICI I COMITIA TRIBUTA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI CON IMPERIUM - PRESI GLI AUSPICI VOTAZIONE: OGNI CITTADINO VOTA NELLA SUA TRIBÙ TERRITORIALE (DALLE 4 URBANE INIZIALI ALLE 35 DEL 241 A.C.) SI SOMMANO I VOTI ESPRESSI A MAGGIORANZA NELLE TRIBÙ FUNZIONI: ELEZIONI DEI MAGISTRATI MINORI VOTAZIONE DELLE LEGES TRIBUTAE GIUDIZIO SULLE MULCTAE

LE ASSEMBLEE DELLA PLEBE: I CONCILIA PLEBIS ASSEMBLEE INIZIALMENTE RIVOLUZIONARIE RICONOSCIUTE NEL 367 A.C. CONVOCAZIONE E PRESIDENZA: MAGISTRATI PLEBEI – SENZA PRENDERE GLI AUSPICI VOTAZIONE: OGNI PLEBEO VOTA NELLA SUA TRIBÙ TERRITORIALE SI SOMMANO I VOTI ESPRESSI A MAGGIORANZA NELLE TRIBÙ FUNZIONI: ELEZIONI DEI MAGISTRATI PLEBEI: TRIBUNI, EDILI VOTAZIONE DEI PLEBISCITA GIUDIZIO SULLE MULCTAE

PLEBEII AUTONOMA ORGANIZZAZIONE POLITICA CONCILIA PLEBIS AEDILES DIVERSITÀ DI CULTI: CERERE LIBERO LIBERA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE POLITICA 494 A.C. SECESSIONE SUL MONTE SACRO CONCILIA PLEBIS AEDILES TRIBUNI PLEBIS CUI CONFERITA CON LEX SACRATA SACROSANCTITAS AUXILII LATIO CONFERMATA DA LEX VALERIA HORATIA (449 A.C.)

LEX PUBLILIA 471 A.C. ELEZIONE DEI TRIBUNI PLEBIS TRIBUTIM VOTANO SOLO I PLEBEI ISCRITTI A UNA TRIBÙ - PROPRIETARI FONDIARI -

TRIBUNI PLEBIS LEX SACRATA > AUTONOMA ORGANIZZAZIONE IUSIURANDUM > SACROSANCTITAS RICONOSCIUTA DALLA LEX VALERIA HORATIA 449 A.C.

PRINCIPALI FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE DEL POPOLO ELETTORALI GIURISDIZIONE CRIMINALE (PROVOCATIO AD POPULUM) LEGISLATIVE

CONQUISTA DI VEIO (396 A.C.) 400.000 IUGERI DI AGER PUBLICUS POSSESSO DI AMPIE ESTENSIONI AI PATRICII AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE DISTRIBUZIONE DI TERRE AI PLEBEI CRESCITA DELL’ESERCITO

DAL 400 AL 367 TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE (FINO A 6-8) ANCHE PLEBEI IMPERIUM MA NON AUSPICIA

LEGES VALERIAE HORATIAE (449 A.C.) SACROSANCTITAS DEI TRIBUNI PLEBIS E LORO AUXILII LATIO ADVERSUS CONSULES PARIFICAZIONE DEI PLEBISCITA ALLE LEGGI (ANTICIPAZIONE) DIVIETO DI CREARE MAGISTRATURE SENZA PROVOCATIO XII TAB. 9.1.2. DE CAPITE CIVIS NISI PER MAXIMUM COMITIATUM NE FERUNT

LEGES LICINIAE SEXTIAE (367 A.C.) DEBITI: DEDUZIONE DAL CAPITALE DEGLI INTERESSI – 3 RATE IN TRIENNIO DIVIETO DI > 500 IUGERI A FAMIGLIA RESTAURAZIONE CONSOLATO 367 A.C. ELEZIONE I CONSOLE PLEBEO LUCIO SESTO RICONOSCIMENTO DEL SENATO

COMPROMESSO LICINIO SESTIO PRAETOR (IURISDICTIO) 2 AEDILES ENTRAMBE LE CARICHE RISERVATE AI PATRIZI

PLEBISCITO OGULNIO (300 A.C.) PONTIFICES DA 4 A 8 AUGURES DA 4 A 9 PLEBEI

LEX HORTENSIA (287 A.C.) PATRIZI ASSOGGETTATI ALLE DELIBERAZIONI DELLA PLEBE EQUIPARAZIONE DEI PLEBISCITA ALLE LEGES

– Le istituzioni della plebe – Le istituzioni della plebe. Il pareggiamento politico delle classi e l’inizio dell’espansione romana. Le due fasi della repubblica romana: economia e società nell’età dell’espansione – L’organizzazione della conquista: 1. Socii, municipia, coloniae. Sudditi e province. Latinitas e ius gentium.

L’ESPANSIONE ROMANA

CONQUISTA DI VEIO (396 A.C.) 400.000 IUGERI DI AGER PUBLICUS AUMENTO DELLA RICCHEZZA MA POSSESSIO AI PATRICII AUMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE

DAL 400 AL 367 TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE (FINO A 6-8) ANCHE PLEBEI IMPERIUM MA NON AUSPICIA

LEGES VALERIAE HORATIAE (449 A.C.) SACROSANCTITAS DEI TRIBUNI PLEBIS E LORO AUXILII LATIO ADVERSUS CONSULES PARIFICAZIONE DEI PLEBISCITA ALLE LEGGI (ANTICIPAZIONE) DIVIETO DI CREARE MAGISTRATURE SENZA PROVOCATIO XII TAB. 9.1.2. DE CAPITE CIVIS NISI PER MAXIMUM COMITIATUM NE FERUNT

LEGES LICINIAE SEXTIAE (367 A.C.) DEBITI: DEDUZIONE DAL CAPITALE DEGLI INTERESSI – 3 RATE IN TRIENNIO DIVIETO DI > 500 IUGERI A FAMIGLIA RESTAURAZIONE CONSOLATO 367 A.C. ELEZIONE I CONSOLE PLEBEO LUCIO SESTO RICONOSCIMENTO DEL SENATO

COMPROMESSO LICINIO SESTIO PRAETOR IURIS DICTIO 2 AEDILES ENTRAMBE LE CARICHE RISERVATE AI PATRIZI

PLEBISCITO OGULNIO (300 A.C.) PONTIFICES DA 4 A 8 AUGURES DA 4 A 9 PLEBEI

LEX HORTENSIA (287 A.C.) PATRIZI ASSOGGETTATI ALLE DELIBERAZIONI DELLA PLEBE EQUIPARAZIONE DEI PLEBISCITA ALLE LEGES

IL DOMINIO DI ROMA SU EUROPA AFRICA ASIA (DAL IV SECOLO A. C IL DOMINIO DI ROMA SU EUROPA AFRICA ASIA (DAL IV SECOLO A.C. AL II SECOLO D.C.) CONQUISTA DI VEIO (396 A.C.)  DISTRIBUZIONE DI TERRE AI PLEBEI  CRESCITA DELL’ESERCITO EGEMONIA SUL LAZIO (336 A.C.) E SULL’ITALIA SCONFITTA DEFINITIVA DEI CARTAGINESI (201 A.C.) DOMINIO ROMANO SUL MEDITERRANEO CONQUISTA DEI TERRITORI E ASSOGETTAMENTO DEI POPOLI DEL BACINO MEDITERRANEO E DELL’INTERA EUROPA

L’AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ VITTORIE SU LATINI E ITALICI  ESTENSIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ MA LE COMUNITÀ VINTE NON SONO INCLUSE NEL POPOLO ROMANO E RESTANO CITTÀ STRANIERE DIPENDENTI DA ROMA I COLONI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE NUOVE CITTÀ FONDATE DA ROMA PERDONO LA CITTADINANZA ROMANA DIVENGONO CITTADINI DELLA NUOVA CITTÀ ACQUISTANO LA CONDIZIONE DI LATINI SONO PARTE DEL POPOLO ROMANO UNICAMENTE I DISCENDENTI DEI ROMANI ORIGINARI E QUANTI APPARTENGONO A MUNICIPIA CIVIUM ROMANORUM (COMUNITÀ PREESISTENTI CUI È DATA LA CITTADINANZA ROMANA) COLONIAE CIVIUM ROMANORUM (NUOVE CITTÀ CREATE INVIANDO CITTADINI ROMANI CHE RESTANO TALI) CIVIUM ROMANORUM= DI CITTADINI ROMANI

ITALIA FINE IV SECOLO A.C.

MEDITERRANEO I GUERRA PUNICA

ITALIA 264 A.C. – I GUERRA PUNICA

MEDITERRANEO 202 A.C. FINE II GUERRA PUNICA

ETÀ BELLUM CIVILE (44-43 A.C.)

IMPERO ROMANO ETÀ DI AGUGUSTO

IMPERO ROMANO 90 d.C.

IMPERO ROMANO - MASSIMA ESPANSIONE

L’AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ VITTORIE SU LATINI E ITALICI  ESTENSIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ MA LE COMUNITÀ VINTE NON SONO INCLUSE NEL POPOLO ROMANO E RESTANO CITTÀ STRANIERE DIPENDENTI DA ROMA I COLONI DELLA MAGGIOR PARTE DELLE NUOVE CITTÀ FONDATE DA ROMA PERDONO LA CITTADINANZA ROMANA DIVENGONO CITTADINI DELLA NUOVA CITTÀ ACQUISTANO LA CONDIZIONE DI LATINI SONO PARTE DEL POPOLO ROMANO UNICAMENTE I DISCENDENTI DEI ROMANI ORIGINARI E QUANTI APPARTENGONO A MUNICIPIA CIVIUM ROMANORUM (COMUNITÀ PREESISTENTI CUI È DATA LA CITTADINANZA ROMANA) COLONIAE CIVIUM ROMANORUM (NUOVE CITTÀ CREATE INVIANDO CITTADINI ROMANI CHE RESTANO TALI) CIVIUM ROMANORUM= DI CITTADINI ROMANI

LATINI (PRISCI E COLONIARI) SOCII ITALICI DEDICTICII CIVES ROMANI URBE ROMA COLONI MUNICIPES LATINI (PRISCI E COLONIARI) SOCII ITALICI DEDICTICII PROVINCIALES FOEDERATI O DEDICTICII

COLONIE DI CITTADINI ROMANI NUMERO LIMITATO FINALITA’ DIFESA/CONTROLLO TERRITORIO

LATINI E ITALICI SCONFITTI CON OBBLIGHI UNILATERALI GLI ITALICI LATINI E ITALICI SCONFITTI NON SONO ANNESSI A ROMA MA RESTANO STATI AUTONOMI SOCII (ALLEATI) CON OBBLIGHI UNILATERALI VERSO I ROMANI

DIRITTO A CONTRARRE MATRIMONIO  DIRITTO DI VOTO NEI COMIZI ROMANI LE COLONIE LATINE CITTÀ-STATO FONDATE DA ROMA I LORO CITTADINI - EX ROMANI - HANNO UNA CONDIZIONE PARTICOLARE NEI RAPPORTI CON ROMA  IUS CONUBII DIRITTO A CONTRARRE MATRIMONIO  IUS COMMERCII DIRITTO DI COMPIERE GLI ATTI GIURIDICI ESCLUSIVI DELL’ORDINAMENTO ROMANO  DIRITTO DI VOTO NEI COMIZI ROMANI

LA COLONIZZAZIONE LATINA 181 A. AQUILEIA – ULTIMA COLONIA LATINA FONDATA 170 A.C. DEDUZIONE CARTEIA COLONIA LATINA LIBERTIUNORUM 123 A.C. CAIO GRACCO PROPONE DI DARE LA LATINITAS AI SOCI 89 A.C. LEX POMPEIA COLONIAE LATINAE FICTICIAE IN TRANSPADANA