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Istituzioni di diritto romano

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Presentazione sul tema: "Istituzioni di diritto romano"— Transcript della presentazione:

1 Istituzioni di diritto romano
Status civitatis

2 Status civitatis Per il diritto romano non esisteva la possibilità di essere un uomo libero senza appartenere ad una comunità giuridicamente organizzata, fosse essa Roma o altra comunità riconosciuta da Roma

3 Status civitatis E’ per questo che lo schiavo con la manomissione acquista anche la cittadinanza, perché non può esistere un uomo libero senza cittadinanza, cioè non esiste l’uomo libero apolide

4 Status civitatis Nel mondo romano la pienezza dei diritti politici e patrimoniali era riconosciuta solo ai cittadini romani: il IUS CIVILE è quel complesso di norme che ha vigore solo per e tra i cittadini romani

5 Status civitatis LATINI: in origine si ritiene che Roma fosse unita in una lega ad altre città del Lazio Ai Latini veniva riconosciuta una limitata capacità tra cui:

6 Status civitatis IUS COMMERCII: cioè il diritto di compiere taluni negozi giuridici del ius civile IUS CONUBII: cioè la capacità di contrarre un matrimonio giuridicamente rilevante con un cittadino romano

7 Status civitatis TESTAMENTI FACTIO PASSIVA: cioè la capacità di essere nominati eredi nel testamento di un cittadino romano; Si discute se fosse riconosciuto anche il IUS MIGRANDI, cioè il diritto di acquistare la cittadinanza romana fissando a Roma il proprio domicilio

8 Status civitatis Ad un certo punto, alcune città federate si ribellano e Roma le sconfigge (338 a.C.) All’esito di questa vittoria, i latini sono divisi in due categorie: latini prisci e latini coloniarii

9 Status civitatis In realtà non sappiamo di quali diritti godeva l’una e l’altra categoria e quali differenze vi fossero Infine, nel 19 d.C. venne creata la categoria dei Latini Iuniani, cioè gli schiavi manomessi nelle forme del diritto pretorio

10 Status civitatis PEREGRINI: agli stranieri che non avevano alcun rapporto internazionale con Roma, non veniva riconosciuto alcun diritto rispetto all’ordinamento

11 Status civitatis Se uno straniero entra nei confini romani, non ha alcuna tutela giuridica e chiunque poteva farlo schiavo ed impadronirsi delle sue cose

12 Status civitatis Alle comunità con cui Roma aveva invece rapporti internazionali pacifici, veniva riconosciuta una determinata capacità e una protezione Normalmente questi diritti erano il ius commercii e il ius conubii

13 Status civitatis Poiché non potevano avvalersi del processo per legis actiones, nel 242 a.C. venne creato il pretore peregrino che aveva il compito di dirimere le controversie dei peregrini tra loro e dei cittadini romani e peregrini

14 Status civitatis Gli abitanti dei territori conquistati da Roma non diventavano cittadini romani, ma erano considerati peregrini Le popolazioni conquistate con la forza (che non si erano arrese) si trovavano in uno stato di captivitas

15 Status civitatis Le popolazioni che si erano volontariamente sottomesse a Roma con un trattato si chiamavano peregrini alicuius civitatis: veniva riconosciuto loro il proprio status civitatis e, rispetto a Roma, una capacità giuridica concessa dal trattato

16 Status civitatis Le popolazioni che invece si erano arrese a Roma con la deditio si chiamavano peregrini dediticii: facevano parte di una comunità non autonoma e la loro capacità giuridica rispetto a Roma era determinata unilateralmente da Roma stessa

17 Status civitatis Tutte queste diverse posizioni rispetto all’ordinamento romano creavano tanti status civitatis a ciascuno dei quali corrispondeva una diversa posizione giuridica rispetto a Roma

18 Status civitatis ACQUISTO DELLO STATUS CIVITATIS: la regola è questa. Ai figli legittimi, nati da matrimonio legittimo, si attribuisce la cittadinanza del padre al momento del concepimento

19 Status civitatis Ai figli illegittimi, lo status della madre al momento della nascita: i figli nati da un peregrino e una cittadina tra i quali esisteva conubium sono peregrini; i figli di un peregrino e una cittadina tra i quali non esisteva conubium sono cittadini

20 Status civitatis Agli stranieri di una comunità riconosciuta da Roma (ad es. con trattato di pace) poteva essere concessa la cittadinanza romana o latina e poteva riguardare tutta la comunità o i singoli

21 Status civitatis Forte era la spinta per i peregrini ad ottenere la cittadinanza romana tanto che molti si vendevano come schiavi ai cittadini romani per poter ottenere successivamente con la manomissione la cittadinanza

22 Status civitatis Roma utilizzò la concessione della cittadinanza per scoraggiare, ad esempio, la guerra: nel 90 a.C. infatti i popoli italici si erano confederati e avevano mosso guerra a Roma

23 Status civitatis Roma a quel punto concesse la cittadinanza romana ai Latini e agli italici che non avessero partecipato alla guerra o che si fossero ritirati dalla stessa Il numero dei cittadini romani iniziò a crescere velocemente e, all’epoca di Giulio Cesare, venne concessa anche ai Siciliani

24 Status civitatis Nel corso dei secoli Roma da città- stato si tramuta in impero guidato da un solo uomo che è monarca assoluto Nel 212 d.C. la cittadinanza viene concessa a tutti coloro che fanno parte dell’impero (con Antonino Caracalla)

25 Status civitatis Tuttavia, arrivati a questo punto i cittadini romani non fanno più parte di una città libera e democratica, ma sono sudditi dell’imperatore


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