A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 1 Gennaio 2007 Presentazione di Angelo Marinelli La previdenza complementare ed il TFR: le novità del disegno di legge finanziaria
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 2 Le variabili più rilevanti nel lungo periodo Speranza di vita Maschi Femmine ITALIA 79.5 media U.E ITALIA 84.7 media U.E.80 81, Tasso di dipendenza degli anziani rapp. Fra over 65/pop. 20 – 64 Tasso di dip. (over 65/pop. 15 – 64) 29.8 (28 –UE 24.2 ) (61 – UE 49) Popolazione in età attiva Tasso di occupazione (20 – 64) 59 (UE 68) Tasso occ. (55 -64) 28% (UE 38,8)
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 3 Tasso di sostituzione prev. Obbligatoria Dep 60: lav. Dipendente in pensione a 60/65 anni Self 60: lav. Autonomo in pensione a 60/65 anni I coefficienti di trasformazione del sistema pubblico sono stati aggiornati sulla base delle ipotesi sottostanti lo scenario demografico Eurostat centrale N.B.: Elaborazioni NVSP
4 Tasso di sostituzione prev. obbligatoria e complementare dopo impatto demografico e MDL crescita del PIL: 1,4%; crescita me salari: 1,8%; rendimento netto prev. complementare: 2%; inflazione e deflatore del PIL: 0%. Contrib. PC: 9,25% N.B.: Elaborazioni NVSP
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 5 MACRO AREE DELLA RIFORMA della previdenza complementare Norme a sostegno dell’adesione (silenzio – assenso) Liberalizzazione del settore della previdenza complementare (equiparazione fra le forme pens.) Disciplina fiscale della previdenza complementare Compensazioni alle imprese per il conferimento del TFR Modificazioni al regime delle prestazioni
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 6 manifestare una SCELTA ESPLICITA scegliere di destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale (ed eventualmente il suo contributo, attivando anche la contribuzione del datore di lavoro prevista dai CCNL) N.B.: il contributo del datore di lavoro non spetta nel caso un cui si scelga una forma pensionistica diversa da quella prevista dai medesimi accordi collettivi Fondo chiuso PIP – Piano individuale pensionistico I dipendenti privati dovranno scegliere dove destinare il TFR che matura dal 1° gennaio 2007 Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente del settore privato ha sei mesi di tempo per Fondo aperto con adesione individuale manifestare una SCELTA TACITA (Silenzio – assenso) Se non dice nulla, dopo sei mesi dal 1° gennaio 2007 (il 1° luglio 2007)o dopo sei mesi dall’assunzione se successiva, il TFR viene conferito: - Se l’azienda ha almeno 50 addetti, il datore di lavoro conferisce il TFR maturando al Fondo per l’erogazione dei TFR, presso la tesoreria di Stato e gestito dall’INPS Se non c’é nessun fondo pensione negoziale e NESSUN accordo collettivo aziendale, l’azienda provvede a trasferire il TFR ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’Inps (N.B.: è un fondo a capitalizzazione da non confondere con quello istituito presso tesoreria di Stato) Decidere di mantenere il TFR in azienda in tutto (per i lavoratori non iscritti ai fondi pensione) o in parte al Fondo chiuso, o ad altra forma pensionistica complementare eventualmente prevista da un accordo collettivo aziendale (ma non si ha diritto al contributo del datore di lavoro) Le forme pensionistiche ricevono il versamento del TFR e dei contributi eventualmente dovuti, relativi alle adesioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007 a decorrere dal 1° luglio 2007 (con effetto sui periodi di paga dal momento dell’adesione)
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 7 Con effetto dal 1° gennaio 2007, I datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti conferiscono al fondo per l’erogazione del TFR un contributo pari al 100 per cento della quota di TFR maturando, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per ciascun lavoratore interessato. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al medesimo Fondo Il fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 84 DDL finanziaria 2007)
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 8 La previdenza complementare dopo il d.lgs 252/05 e il DDL finanziaria Dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D. lgs 252/2005 e il TFR maturando non destinato alle forme pensionistiche complementari dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti viene destinato al Fondo per l’erogazione dei TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS Il lavoratore con prima assunzione successiva al 28 Aprile 1993, entro sei mesi dal (1° gennaio 2007), o dal termine indicato da apposito Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, può: Aderire ad una forma pensionistica complementare, collettiva o individuale Manifestare il proprio dissenso all’adesione Il TFR viene destinato alla forma pensionistica scelta Il TFR dei lavoratori del settore privato di imprese con meno di 50 addetti rimane in azienda; tutto il TFR maturando dei lavoratori del settore privato di imprese con almeno 50 addetti va al Fondo pubblico per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto Non esprimere alcuna scelta (silenzio) 1)TFR NEI FONDI CONTRATTUALI salvo accordo aziendale per destinazione ad altra forma collettiva; 2)in caso di presenza di fondi contrattuali, il TFR va al fondo con più aderenti in azienda (salvo diverso accordo aziendale) 3)nel caso non si possano applicare le disposizioni precedenti, il TFR va AL FONDO RESIDUALE INPS (da non confondersi con il Fondo per l’erogazione dei TFR…questo è un fondo di previdenza complementare).
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 9 Il silenzio assenso LAVORATORI con PRIMA OCCUPAZIONE precedente al 29/4/93 A SE ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di decorrenza del periodo di “ silenzio – assenso ” possono: 1) MANTENERE IL RESIDUO TFR MATURANDO IN AZIENDA (ma per i lavoratori di imprese con almeno 50 dipendenti verr à destinato al Fondo pubblico per la gestione dei trattamenti di fine rapporto) 2) VERSARLO INTERAMENTE al fondo pensione IN CASO DI SILENZIO: dopo 6 mesi il TFR residuo VA AL FONDO A CUI SI ADERISCE B LAVORATORI NON ISCRITTI AD UN FONDO PENSIONE alla data di entrata in vigore del D. lgs 252 possono 1) MANTENERE IL TFR IN AZIENDA (ma i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti devono conferire mensilmente il TFR dei propri dipendenti non destinato alla previdenza complementare al Fondo pubblico per l ’ erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall ’ INPS) 2) CONFERIRLO ad una forma pensionistica complementare (nella misura contrattualmente prevista, o, se manca, del 50%-elevabile succ.) IN CASO DI SILENZIO: COME PER I LAVORATORI POST 28/4/93
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 10 Criteri di destinazione del TFR Definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell ’ economia e delle finanze del 30 gennaio 2007 A Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con meno di cinquanta addetti 1) Adesione esplicita a previdenza complementare entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dall ’ assunzione: TFR a fondi pensione con competenza dal periodo di paga relativo al momento dell ’ adesione e con cassa dal 1° luglio 2007; 2)Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare e conseguenti effetti sul TFR daL 1° LUGLIO 2007, sia per competenza che per cassa; 3)No esplicito alla previdenza complementare: il TFR rimane in azienda
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 11 Criteri di destinazione del TFR 2 Definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell ’ economia e delle finanze del 30 gennaio 2007 B Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro gi à in essere alla data del 31 dicembre ) Adesione esplicita a previdenza complementare entro il 30 giugno 2007: TFR a fondi pensione con competenza dal periodo di paga relativo al momento dell ’ adesione e con cassa dal 1° luglio 2007; il TFR dal momento dell ’ assunzione fino all ’ adesione rimane in azienda; 2)Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare e conseguenti effetti sul TFR dopo sei mesi dall ’ assunzione, sia per competenza che per cassa. Il TFR dal 1° gennaio al 30 giugno rimane in azienda; 3)No esplicito alla previdenza complementare: il TFR va al Fondo della Tesoreria di Stato, gestito dall ’ INPS a decorrere dal 1° gennaio 2007 C Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro iniziato successivamente alla data del 31 dicembre ) Adesione esplicita a previdenza complementare entro sei mesi dall ’ assunzione: TFR a fondi pensione con competenza dal periodo di paga relativo al momento dell ’ adesione; il TFR dal momento dell ’ assunzione fino all ’ adesione va al Fondo della Tesoreria di Stato; 2)Silenzio – assenso: adesione alla previdenza complementare e conseguenti effetti sul TFR dopo sei mesi, sia per competenza che per cassa. Il TFR dal momento dell ’ assunzione, fino al momento del conferimento per adesione tacita, va al fondo della Tesoreria di Stato; 3)No esplicito alla previdenza complementare: il TFR va al Fondo della Tesoreria di Stato, gestito dall ’ INPS a decorrere dal giorno dell ’ assunzione
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 12 Il silenzio –assenso: la tempistica probabile Dal 1° gennaio 2007 Il datore di lavoro deve informare ciascun dipendente delle scelte disponibili Scattano i 6 mesi per esercitare le opzioni relative al Tfr un mese prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve comunicare ai dipendenti che non abbiano ancora optato il fondo di destinazione del Tfr alla scadenza del semestre Dopo il periodo dei sei mesi utili per esercitare una scelta esplicita (dal 1° luglio 2007) Scade il termine per esercitare le opzioni ed il Tfr inizia ad essere versato al fondo pensione di riferimento Le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare il Tfr maturando non optato resta in azienda se il datore di lavoro ha meno di 50 addetti; va al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto se il datore di lavoro ha almeno 50 addetti
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 13 Le compensazioni previste per i datori di lavoro che conferiscono il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali di natura assistenziale, dal 1° gennaio 2008, in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il conferimento del TFR dei propri dipendenti ai fondi pensione, secondo le modalità previste da apposito all’allegato del disegno di legge finanziaria e nella stessa percentuale del TFR trasferito ai fondi pensione o al fondo INPS per la gestione dei trattamenti di fine rapporto; Il datore di lavoro è esonerato, a partire dal 1° gennaio 2007, dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo pubblico per la gestione del TFR; Dal reddito d’impresa, a partire dal 1° gennaio 2007, le imprese potranno dedurre un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari o al fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la tesoreria di Stato (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti);
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 14 Esonero contributivo compensativo del conferimento del TFR verso le forme pensionistiche complementari o verso il fondo per l’erogazione del TFR
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 15 Nota informativa Scheda sintetica – che ha lo scopo, in modo semplice, di introdurre l’aderente ai meccanismi di funzionamento e alle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare Progetto esemplificativo – da mettere a disposizione dell’aderente in forme e con modalità idonee, incluso l’utilizzo di strumenti informatici anche successivamente all’adesione fornire all’aderente un’indicazione dell’evoluzione nel tempo della posizione individuale e l’importo iniziale della prestazione complementare, consentendogli di avere un’idea delle conseguenze che tali scelte avranno nel tempo accessibilità, sinteticità e immediatezza delle informazioni fornite sui meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione prospetto informativo per la raccolta delle adesioni dove è evidenziato l’indicatore sintetico dei costi OBIETTIVI DELLE COMUNICAZIONI PRE-CONTRATTUALI O IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVE ALL’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMETARI
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 16 12% r e d. c o m p , , 5 7 Il trattamento fiscale della contribuzione dopo l’attuazione della legge delega Oggi posso portare in deduzione il minore fra il 12% del reddito complessivo e i euri, fino al doppio del TFR destinato alle forme pensionistiche collettive La deducibilità oggi… la deducibilità prevista dal decreto, a partire dal 1° gennaio 2007 Il decreto legislativo prevede una deducibilità riferita esclusivamente al limite espresso in cifra fissa: potrò dedurre dal reddito complessivo contributi versati al F.P. fino a euri annui.
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 17 Prestazione in forma di capitale (max 50% del montante*) Prestazione in forma di rendita * È possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale qualora convertendo il 70% del montante si ottenga una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale tassazione con ritenuta d’imposta (15%) ridotta per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino ad un minimo del 9%) LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 18 Rendimenti fondi pensione tassazione con imposta sostitutiva pari all’11% LA TASSAZIONE dei rendimenti
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 19 La disciplina fiscale delle prestazioni in forma di capitale ë il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48, ovvero in caso di procedure di mobilità, CIG e CIGS; ë il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; ë Il riscatto degli eredi in caso di morte degli aderenti ë La prestazione in forma capitale al momento del pensionamento ë Il riscatto fuori dalle ipotesi suddette 23% Ritenuta d’imposta a titolo definitivo pari al 15% meno lo 0.30% x ogni anno eccedente il quindicesimo (riduzione max 6%) su una base imponibile al netto dei redditi già assoggettati ad imposta N.B.: in tutti i casi l’imponibile è colpito da una ritenuta a titolo d’imposta al netto dei redditi già assoggettati ad imposta
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 20 Oggi Dal Per spese sanitarie - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (tassazione separata min. 23%) Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 100% del capitale - tassazione separata (tassazione separata min. 23%) Per spese sanitarie gravissime - in qualsiasi momento - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (min. 9% max. 15%) Per acquisto o ristrutturazione 1a casa - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 75% del capitale - aliquota fissa (23%) Per “ulteriori esigenze” - decorsi 8 anni di iscrizione - fino al 30% del capitale - aliquota fissa (23%) Ai fini dell’anzianità valgono i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare LE ANTICIPAZIONI
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 21 I risultati
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 22 I risultati
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 23 Stima delle commissioni per l’anno 2004 I Costi dei Fondi Pensione negoziali * Fonte Relazione Annuale COVIP ,15 % 0,36% Comm. Gest. finanziaria 0,47 % 1,72% Totale 0,05 %0,11% Banca depositaria 0,27 %1,40% Gestione amministrativa Spese/patrimonioSpese/contribuzioneTipologia
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 24 Fondi Pensione Aperti. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) N.B.: media semplice calcolata fra gli oneri dei comparti senza garanzia e con garanzia Polizze Pensionistiche Individuali. Stima della commissione onnicomprensiva sul patrimonio (media triennale) media semplice fra unit linked e tradizionale I Costi di Mercato * Fonte Relazione Annuale COVIP ,1 %179Totale 4,6 %132 Caricamento non previsto 6,5 %47 Caricamento sul I° premio previsto Commissione media a 3 anniNumero LineeTipologia 1,7 % 154Obbligaz. 1,9 %251 Totale 1,8 % 95Bilanciato 2,2 % 74Azionario Commissione mediaNumero comp.Tipologia
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 25 Le aree oggetto di implementazione Le prestazioni accessorie (premorienza, invalidità, long term care, dread desease); L’erogazione delle rendite (tramite il mercato assicurativo e/o gli enti previdenziali); I servizi accessori per l’iscritto (ruolo dei patronati, proselitismo sindacale); La democrazia economica e l’investimento nei mercati dei capitali (finanza etica, sviluppo locale, ecc.); La previdenza complementare per il lavoro non standard
A. Marinelli - Dip. Democrazia Economica, Fisco e Previdenza 26 Soggetti deboli del mercato del lavoro § Copertura assicurativa per i periodi non lavorati. In presenza di forte discontinuità e frammentarietà lavorativa si pone la questione della copertura assicurativa dei periodi non lavorati. La questione talvolta è risolta tramite una copertura figurativa, ma per lo più è consentito al lavoratore di provvedere tramite prosecuzione volontaria o riscatti dei periodi non lavorati, una soluzione onerosa in situazioni di evidenti carenze di reddito da parte del lavoratore; § Una rete (o un sistema) di tutele. Le nuove tipologie del lavoro sono sostanzialmente sprovviste di tutele fondamentali, legate ai periodi di assenza dal lavoro. Anche la riforma degli ammortizzatori sociali dovrebbe avere una attenzione particolare per tali tipologie di lavoro