Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
Advertisements

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione

La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010.
La tutela giurisdizionale in materia tributaria
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Diritto di accesso e privacy
Difformità dal paradigma normativo
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
La difesa tecnica nei procedimenti minorili
Nozione di giustizia amministrativa
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Università di Pisa, 26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale.
La dichiarazione di fallimento
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
Definiamo istituzione così: organizzazione con una struttura e con lo scopo di perseguire alcuni obiettivi sociali. Stato moderno 3 componenti essenziali.
LA MAGISTRATURA.
La Magistratura Prof. Colucci Donato.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
Il sistema giudiziario
14 1. La giurisdizione e il costituzionalismo liberaldemocratico
MAGISTRATURA Lezione 11.
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
Organização judiciária italiana
Libertà personale – art. 13
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Avv. Andrea Gangemi SSPL
LA CORTE COSTITUZIONALE
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
L’amministrazione della giustizia
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
LA CORTE COSTITUZIONALE
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
1 Genova, 8/10/2015 Il contraddittorio Sede svolgimento Ordine di Genova.
LA MAGISTRATURA.
L’Amministrazione della Giustizia
Diritto Stato, servizi, imprese. La giustizia amministrativa.
I TIPI DI GIUDICI NEL DETTAGLIO. GIURISDIZIONE È l’attività esercitata dai giudici attraverso quel particolare procedimento che è definito processo.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a L’individuazione della legge applicabile (II)
1 La tutela giurisdizionale nei confronti dell’amministrazione Il quadro costituzionale - art 24: tutela nei confronti dell’amministrazione non soltanto.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO FRANCESCO MARIA FOTI ANTONIO GAROFALO.
Le situazioni giuridiche soggettive dei privati nei confronti dell ’ amministrazione: DIRITTO SOGGETTIVO INTERESSE LEGITTIMO.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (9) Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis.
Articoli della costituzione
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
L’amministrazione della giustizia
Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»
Transcript della presentazione:

Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

99. Principio della domanda. Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente

Art. 113, 1° e 2° co., Cost. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti

Art. 112 Cost. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale

Art. 25, 1° co., Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

Art. 102, 2° co., Cost. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Art. 101, 2° co., Cost. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 111, 6° e 7° co., Cost. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze…, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Art. 24, 2° co., Cost. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 101 c.p.c. Principio del contraddittorio Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Art. 24, 3° co., Cost. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 111, 1° e 2° co., Cost. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Francescani Domenicani Carmelitani Trappisti

GIURISDIZIONE/ORDINI GIUDICI MILITARI GIUDICI TRIBUTARI GIUDICI AMMINISTRATIVI GIUDICI CONTABILI GIUDICI ORDINARI

GIUDICI ORDINARI = GIUDICI CIVILI GIUDICI PENALI

GIUDICI MILITARI GIUDICI TRIBUTARI GIUDICI AMMINISTRATIVI GIUDICI CONTABILI = GIUDICI SPECIALI

GIUDICI SPECIALI GIUDICI ORDINARI

Art. 37 c.p.c. Difetto di giurisdizione Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministra-zione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Art. 3, l. 31.5.1995, n. 218. Ambito della giurisdizione La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia (…).

Art. 11, l. 31.5.1995, n. 218. Rilevabilità del difetto di giurisdizione Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E’ rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale

Art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova