Società in accomandita semplice s.a.s
CARATTERISTICHE La disciplina coincide in larga parte con quella della società in nome collettivo. La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci che vanno indicati nell'atto costitutivo: Soci accomandatari responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale) Soci accomandanti responsabili solo nei limiti del capitale versato
I SOCI hanno il potere di amministrare la società; ACCOMANDATARI ACCOMANDANTI hanno il potere di amministrare la società; non sono necessariamente amministratori – ma amministratore può essere solo un accomandatario ; i loro poteri nei confronti dei terzi sono regolati dalla disciplina della s.n.c. sono esclusi dall’amministrazione hanno poteri di controllo sulla gestione HANNO IL DIRITTO DI AVERE COMUNICAZIONE ANNUALE DEL BILANCIO E DI CONTROLLARE L’ESATTEZZA DEL BILANCIO
Accomandanti NON POSSONO amministrare: un atto di amministrazione comporta la perdita della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali (con conseguente fallibilità) e la possibilità d’esclusione dalla società. Possono compiere singoli affari se hanno un'apposita procura speciale NON POSSONO far comparire il proprio nome nella ragione sociale: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi
Trasferimento delle quote La quota dell'accomandante è liberamente trasferibile agli eredi per atto tra vivi è trasferibile con l'approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale La quota dell'accomandatario è trasferibile con le stesse regole della s.s.
Scioglimento e liquidazione Valgono le stesse regole della s.n.c. Ulteriore causa è il venir meno di una categoria di soci (di tutti gli accomandanti o di tutti gli accomandatari). Se vengono meno tutti gli accomandanti la società potrebbe trasformarsi in una s.n.c di fatto Se vengono meno gli accomandatari la società si estingue perché mancano gli amministratori
Società in accomandita irregolare Se l'atto costitutivo non viene registrato nei rapporti con i terzi valgono le regole della s.s. Gli accomandanti tuttavia rispondono nei limiti della loro quota sempre che non abbiano partecipato alle operazioni sociali. Non può esistere una società in accomandita semplice di fatto.