Principio della unitarietà dei sengi distintivi

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Principio della unitarietà dei segni distintivi
Transcript della presentazione:

Principio della unitarietà dei sengi distintivi 22. I segni distintivi. La ditta, l’insegna e il marchio SEGNI DISTINTIVI: DITTA: MARCHIO: INSEGNA: Individua la persona dell’imprenditore nell’esercizio della sua attività: è il nome commerciale È apposta sui locali nei quali l’attività è svolta Contrassegna i beni ed i servizi prodotti LA LORO FUNZIONE E’: DISTINGUERE L’IMPRENDITORE DAGLI ALTRI CONCORRENTI SUL MERCATO CHE PRODUCONO BENI O SERVIZI UGUALI O SIMILI. SERVONO DUNQUE A CREARE E MANTENERE LA CLIENTELA (COLLETTORI DI CLIENTELA). Principio della unitarietà dei sengi distintivi

PRINCIPI GENERALI che regolano le tre figure (e anche gli altri segni distintivi cd. atipici): liberta’ nella creazione di propri segni distintivi, salvo il rispetto dei requisiti della novita’, verita’ e capacita’ distintiva. diritto all’uso esclusivo degli stessi. tuttavia egli non puo’ impedire che terzi adottino il medesimo segno distintivo se esso si riferisce a una diversa attivita’ d’impresa. liberta’ di trasferire a terzi il segno distintivo, anche se si tratta di una libertà non incondizionata ( es: la ditta e’ trasferibile solo insieme all’azienda)

Non è ammesso il trasferimento della ditta separatamente dall’azienda LA DITTA (art. 2564 e ss. cod. civ.) è il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’impresa : può corrispondere al nome civile dell’imprenditore può essere liberamente scelta dallo stesso (rispettando i principi della verità e della novità). Non è ammesso il trasferimento della ditta separatamente dall’azienda

VERITA’= VERITA’ STORICA” Principio della verità DITTA ORIGINARIA DITTA DERIVATA essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore e’ quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro insieme all’azienda non c’e’ obbligo per l’imprenditore che utilizzi una ditta derivata di integrarla col proprio nome o la propria sigla: VERITA’= VERITA’ STORICA”

Principio della novità chi adotta per primo una ditta ha diritto all’uso esclusivo della stessa nel caso di imprese commerciali chi successivamente adotta una ditta uguale o simile e’ obbligato a integrarla o modificarla e’ obbligato a integrare o modificare la ditta chi ha trascritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore L’OBBLIGO DI MODIFICARE E /O INTEGRARE SUSSISTE SOLO SE LE IMPRESE POSSONO DETERMINARE CONFUSIONE SUL MERCATO

L’ INSEGNA (art. 2568 cod. civ.) è il segno distintivo che identifica i locali nei quali l’imprenditore esercita l’attività: deve essere lecita deve avere capacità distintiva (originale): l’originalità può anche derivare da una diversa composizione grafica non possono essere adottare indicazioni generiche (es. bar) non può essere uguale a quella utilizzata da un altro imprenditore concorrente il relativo diritto può essere trasferito: si ritiene applicabile la disciplina per il trasferimento del marchio

Artt. 7 e ss. Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) IL MARCHIO Artt. 2569 e ss. cod. civ. Artt. 7 e ss. Codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005) è il segno distintivo che identifica i prodotti o servizi di un determinato imprenditore, differenziandoli dagli altri prodotti o servizi dello stesso genere : FUNZIONE DISTINTIVA DEI PRODOTTI Consente al pubblico di collegare determinati prodotti ad un determinato imprenditore

MARCHIO SPECIALE è usato per differenziare prodotti diversi dalla stessa impresa o tipi diversi dello stesso prodotto GENERALE è quello usato dall’imprenditore per tutti i suoi prodotti Marchio generale e speciale possono usarsi contemporaneamente per evidenziare l’unità della fonde di produzione e la diversità dei prodotti

DISTINZIONE DEI MARCHI PER IL TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA DAL TITOLARE: MARCHIO DI FABBRICA: esso individua il fabbricante del prodotto. Se un bene subisce più fasi di lavorazione può presentare più marchi di fabbrica. MARCHIO DI COMMERCIO: è quello apposto dal commerciante: sia esso un distributore intermedio, sia esso il rivenditore finale MARCHIO DI SERVIZIO: è quello usato dalle imprese che offrono servizi (es. imprese di trasporto)

DISTINZIONE DEI MARCHI PER COMPOSIZIONE: MARCHIO DENOMINATIVO: è costituito solo da parole. MARCHIO FIGURATIVO: può essere costituito da figure, lettere, cifre, disegni, colori. MARCHIO MUSICALE: è costituito da suoni MARCHIO DI FORMA: è costituito dalla forma del prodotto o dalla sua confezione

ALTRE CATEGORIE DI MARCHI: MARCHI CELEBRI: sono quelli dotati di alta risonanza e di un’autonoma forza attrattiva verso i consumatori I titolari del marchio contrastano l’uso degli stessi da parte di altri soggetti, anche con riguardo a prodotti del tutto diversi In caso di concessione d’uso a terzi, questi sono obbligati a garantire un determinato livello qualitativo MARCHIO COLLETTIVO: Titolare dello stesso è un soggetto che garantisce la natura, l’origine o la qualità di determinati prodotti o servizi. Esso non viene utilizzato da chi ha ottenuto la registrazione, ma concesso in uso a produttori o commercianti consociati (Es.: consorzio prosciutto di Parma). INDICAZIONI GEOGRAFICHE (artt. 29 e 30 D.lgs. n. 30/2005)

IL DIRITTO SUL MARCHIO CONSENTE: di utilizzare il marchio di opporsi a che il marchio sia utilizzato da chi non ne abbia diritto. Tale diritto può essere acquistato: a titolo originario in forza della sua creazione e del suo uso a titolo derivativo a titolo definitivo In forza di contratti di cessione a titolo provvisorio in forza di contratti di licenza

LECITO ORIGINALE Per l’esistenza del diritto sul marchio è necessario che il marchio sia: NUOVO VERO

LICEITA’ il marchio non deve avere un contenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Il marchio non deve contenere segni protetti da convenzioni internazionali in mancanza delle necessarie autorizzazioni Il marchio non deve contiene l’altrui ritratto, senza il consenso dell’interessato Il marchio non deve contenere il nome o lo pseudonimo di una persona celebre senza il suo consenso Il marchio non deve violare un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo

ORIGINALITA’ Capacità distintiva il marchio non deve avere una denominazione o una figura generica non può essere usato come marchio un segno di uso comune non può essere usata come marchio l’indicazione descrittiva dei caratteri essenziali o della provenienza del prodotto MARCHIO FORTE è costituito da una espressione di fantasia e dunque ha maggiore capacità distintiva MARCHIO DEBOLE è costituito dalla denominazione generica del prodotto modificata e ha una minore capacità distintiva MARCHIO VOLGARIZZATO Ha un tale successo da perdere capacità individualizzante, essendo comunemente utilizzato per designare l’intera categoria dei prodotti (es. kleenex = fazzoletti di carta)

NOVITA’ Il marchio non deve essere uguale o confondibile con altri marchi di cui siano titolari altri imprenditori nell’ambito dello stesso settore merceologico o di altro affine. VERITA’ Il marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei servizi

LA TUTELA DEL MARCHIO DIFFERISCE A SECONDA CHE SI TRATTI MARCHIO REGISTRATO MARCHIO NON REGISTRATO MARCHIO CELEBRE MARCHIO ORDINARIO

la tutela del marchio registrato viene meno: attribuisce al titolare del marchio l’uso esclusivo su tutto il territorio nazionale l’esclusiva copre prodotti identici l’esclusiva copre prodotti affini qualora si possa incorrere nella confusione nel caso di marchi celebri l’esclusiva copre anche prodotti non affini, se l’uso del marchio consente di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizio la registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile illimitatamente la registrazione avviene presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, le Camere di commercio, industria e artigianato, altri uffici e enti pubblici per dichiarazione successiva di nullità del marchio per mancato utilizzo quinquennale per volgarizzazione del marchio la tutela del marchio registrato viene meno:

MARCHIO NON REGISTRATO: IL TITOLARE HA LA FACOLTA’ DI CONTINUARNE AD USARE NONOSTANTE LA REGISTRAZIONE FATTA DA ALTRI, MA NEI LIMITI IN CUI SE NE E’ AVVALSO ANTERIORMENTE. LA TUTELA SI FONDA DUNQUE SULL’USO DI FATTO E SUL GRADO DI NOTORIETA’ RAGGIUNTO DAL MARCHIO STESSO. l’utilizzo dello stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zone del territorio nazionale la registrazione del marchio da parte di terzi, potendo in tal caso continuare ad usarlo solo a diffusione locale In caso di NOTORIETA’ LOCALE il titolare non potrà impedire:

IL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO il marchio è trasferibile sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo (cd. licenza di marchio) Il marchio può essere trasferito (o concesso in licenza) per tutti o per parte dei prodotti Il marchio è oggi trasferibile indipendentemente dall’azienda ma senza inganno per i consumatori (art. 2573 cod. civ.) la licenza di marchio può essere concessa con o senza esclusiva lo stesso marchio può essere usato contemporaneamente da più imprenditori

Disciplina del DOMAIN NAME FRANCHISING: produzione e commercializzazione di prodotti identici a quelli del titolare del marchio MERCHANDISING: utilizzazione del marchio da parte di concessionari per contraddistinguere prodotti del tutto diversi Disciplina del DOMAIN NAME è il nome impiegato per la identificazione dei siti web e di coloro che attraverso tali siti operano o si rendono visibili in assenza di una specifica disciplina, si ritiene applicabile la disciplina dei segni distintivi