0 L’impatto sui processi aziendali: aspetti finanziari Produzione Pianificazione Investimenti ed operativa Carbon market forecasts Assegnazione Gestione account ET aziendale Hedging, options, futures Gestione strategia ET Veicoli d’investimento ed intermediari Carbon Market Finanziari Monitoraggio emissioni Reporting Verifica Resa annuale delle quote Trasmissione Monitoraggio MAC interno Integrazione cont. analitica Integrazione bilancio finanz Partecipazione a Progetti JI/CDM Aspetti Acquisizioni /vendite Mercato di riferimento
1 L’integrazione nel bilancio finanziario Le quote sono a tutti gli effetti risorse a disposizione dell’azienda ed in tal senso vanno contabilizzate L’obbligo a restituire emissioni alla fine dell’anno costituisce un onere ed in tal senso va contabilizzato L’entità dell’assegnazione e delle emissioni su molte aziende specialmente nel settore energetico è tale che le ripercussione sul bilancio finanziario sono generalmente materiali IFRIC ha iniziato a lavorarci nel 2003 mentre l’OIC ancora non si è espresso Le quote sono a tutti gli effetti risorse a disposizione dell’azienda ed in tal senso vanno contabilizzate L’obbligo a restituire emissioni alla fine dell’anno costituisce un onere ed in tal senso va contabilizzato L’entità dell’assegnazione e delle emissioni su molte aziende specialmente nel settore energetico è tale che le ripercussione sul bilancio finanziario sono generalmente materiali IFRIC ha iniziato a lavorarci nel 2003 mentre l’OIC ancora non si è espresso
2 Il percorso IFRIC Nel Luglio 2002 l’IFRIC ha introdotto il commercio di emissioni inquinanti nel suo programma di lavoro alla luce di: –Richieste di chiarimenti da parte delle “Big 4” –L’assenza di consenso tra le aziende –Il rischio di una contabilizzazione ritenuta non accettabile Nel Maggio del 2003 è stata rilasciata una prima bozza d’interpretazione Nel Settembre 2003, sulla base dei riscontri ricevuti, vi è stata una nuova delibera Nel Dicembre 2003 la questione è stata portata all’attenzione del Comitato Centrale Nel Luglio 2002 l’IFRIC ha introdotto il commercio di emissioni inquinanti nel suo programma di lavoro alla luce di: –Richieste di chiarimenti da parte delle “Big 4” –L’assenza di consenso tra le aziende –Il rischio di una contabilizzazione ritenuta non accettabile Nel Maggio del 2003 è stata rilasciata una prima bozza d’interpretazione Nel Settembre 2003, sulla base dei riscontri ricevuti, vi è stata una nuova delibera Nel Dicembre 2003 la questione è stata portata all’attenzione del Comitato Centrale
3 L’ambito dell’interpretazione L’interpretazione si applica a sistemi di ‘cap and trade’ dove: –I partecipanti devono rispettare obiettivi di emissione –Le quote sono inizialmente assegnate dal governo –I partecipanti devono rendere quote equivalenti alle loro emissioni –Le quote sono commerciabili all’interno del sistema L’interpretazione è applicabile a sistemi analoghi (es. Certificati verdi) L’interpretazione si applica a sistemi di ‘cap and trade’ dove: –I partecipanti devono rispettare obiettivi di emissione –Le quote sono inizialmente assegnate dal governo –I partecipanti devono rendere quote equivalenti alle loro emissioni –Le quote sono commerciabili all’interno del sistema L’interpretazione è applicabile a sistemi analoghi (es. Certificati verdi)
4 I contenuti dell’interpretazione Vi sono tre aspetti all’interno dei sistemi rilevanti ai fini contabili: –Le quote (gratuite o a pagamento) sono un patrimonio intangibile e vanno registrate a bilancio (IAS 38) –Se le quote sono assegnate gratuitamente un sussidio pubblico va registrato sul bilancio (IAS 20) –La produzione di emissioni genera un obbligo per l’azienda che va registrato a bilancio tra gli oneri (IAS 37) Non vi è alcuna relazione fissa tra il patrimonio e l’onere di cui sopra in quanto l’azienda non ha l’obbligo di utilizzare le quote in suo possesso per bilanciare le proprie emissioni, in tal senso il “netting” non è permesso Vi sono tre aspetti all’interno dei sistemi rilevanti ai fini contabili: –Le quote (gratuite o a pagamento) sono un patrimonio intangibile e vanno registrate a bilancio (IAS 38) –Se le quote sono assegnate gratuitamente un sussidio pubblico va registrato sul bilancio (IAS 20) –La produzione di emissioni genera un obbligo per l’azienda che va registrato a bilancio tra gli oneri (IAS 37) Non vi è alcuna relazione fissa tra il patrimonio e l’onere di cui sopra in quanto l’azienda non ha l’obbligo di utilizzare le quote in suo possesso per bilanciare le proprie emissioni, in tal senso il “netting” non è permesso
5 Problemi nell’interpretazione A seguito della sua bozza d’interpretazione l’IFRIC ha ricevuto numerosi riscontri La maggior parte dei riscontri individuava due problemi significativi nell’interpretazione proposta: 1.L’introduzione di un elemento significativo di volatilità associato con un mercato ancora poco maturo privo di riferimenti certi 2.L’esistenza di una forte asimmetria tra la valutazione degli oneri e del patrimonio intangibile A seguito della sua bozza d’interpretazione l’IFRIC ha ricevuto numerosi riscontri La maggior parte dei riscontri individuava due problemi significativi nell’interpretazione proposta: 1.L’introduzione di un elemento significativo di volatilità associato con un mercato ancora poco maturo privo di riferimenti certi 2.L’esistenza di una forte asimmetria tra la valutazione degli oneri e del patrimonio intangibile
6 La posizione finale dell’IFRIC Lo IASB nel frattempo aveva deciso di: 1.Modificare lo IAS 38 sulla valutazione delle quote come patrimonio intangibile dell’azienda 2.Procedere con il ritiro dello IAS 20 sui sussidi statali Alla luce di ciò l’IFRIC ha deciso di attendere che il processo di cui sopra sia concluso per finalizzare la propria interpretazione Lo IASB nel frattempo aveva deciso di: 1.Modificare lo IAS 38 sulla valutazione delle quote come patrimonio intangibile dell’azienda 2.Procedere con il ritiro dello IAS 20 sui sussidi statali Alla luce di ciò l’IFRIC ha deciso di attendere che il processo di cui sopra sia concluso per finalizzare la propria interpretazione
7 Il risultato del processo Vi è un consenso generalizzato sul fatto che: 1.le quote vadano registrate a bilancio come un patrimonio dell’azienda 2.le emissioni vadano registrate a bilancio come un onere Vi è disaccordo sul: 1.Modo migliore di registrare a bilancio le poste di cui sopra 2.La tempistica d’applicare La conclusione è che: 1.Le aziende soggette a IAS dovrebbero considerare gli indirizzi del IFRIC per non introdurre eccessiva discontinuità nel proprio bilancio 2.Le aziende non soggette a IAS per prassi, dove non siano orientamenti del OIC, dovrebbero attenersi alle prassi in fase di sviluppo a livello internazionale Vi è un consenso generalizzato sul fatto che: 1.le quote vadano registrate a bilancio come un patrimonio dell’azienda 2.le emissioni vadano registrate a bilancio come un onere Vi è disaccordo sul: 1.Modo migliore di registrare a bilancio le poste di cui sopra 2.La tempistica d’applicare La conclusione è che: 1.Le aziende soggette a IAS dovrebbero considerare gli indirizzi del IFRIC per non introdurre eccessiva discontinuità nel proprio bilancio 2.Le aziende non soggette a IAS per prassi, dove non siano orientamenti del OIC, dovrebbero attenersi alle prassi in fase di sviluppo a livello internazionale
8 L’impatto sui processi aziendali: aspetti fiscali Produzione Pianificazione Investimenti ed operativa Carbon market forecasts Assegnazione Gestione account ET aziendale Hedging, options, futures Gestione strategia ET Veicoli d’investimento ed intermediari Carbon Market Monitoraggio emissioni Reporting Verifica Resa annuale delle quote Trasmissione Monitoraggio MAC interno Fiscali Integrazione cont. analitica Integrazione bilancio finanz Partecipazione a Progetti JI/CDM Aspetti Acquisizioni /vendite Mercato di riferimento
9 Aspetti fiscali – IVA il quadro generale Le questioni da affrontare sono: 1.L’allocazione iniziale di quote a pagamento è soggetto ad IVA? 2.La vendita di quote sul mercato va considerata come vendita di beni o servizi e se tale vendita è esente da IVA? 3.In caso di transazioni transfrontaliere, il luogo di fornitura è considerato il luogo di residenza dell’acquirente o del venditore? 4.Regimi IVA differenti nei diversi stati membri possono introdurre elementi di distorsione nel mercato delle emissioni o ridurre l’efficienza del sistema? 5.Rimborsi IVA ritardati o mancati possono introdurre elementi di distorsione nel mercato? Le questioni da affrontare sono: 1.L’allocazione iniziale di quote a pagamento è soggetto ad IVA? 2.La vendita di quote sul mercato va considerata come vendita di beni o servizi e se tale vendita è esente da IVA? 3.In caso di transazioni transfrontaliere, il luogo di fornitura è considerato il luogo di residenza dell’acquirente o del venditore? 4.Regimi IVA differenti nei diversi stati membri possono introdurre elementi di distorsione nel mercato delle emissioni o ridurre l’efficienza del sistema? 5.Rimborsi IVA ritardati o mancati possono introdurre elementi di distorsione nel mercato?
10 Aspetti fiscali – IVA e l’assegnazione iniziale “L’assegnazione iniziale di quote a pagamento è soggetto ad IVA?” Al momento, secondo la Commissione Europea, l’assegnazione iniziale di quote a pagamento dovrebbe essere assoggettato ad IVA per evitare il rischio di distorsione della concorrenza tra operatori soggetti ad IVA (es. aziende private) ed operatori non soggetti ad IVA (es. enti pubblici territoriali) Nella maggior parte degli Stati Membri l’assegnazione è completamente gratuita ed in tal senso l’aspetto non risulta rilevante Germania e Regno sembrano per il momento gli unici paesi che condividono un approccio differente da quello della Commissione, in quanto considerano l’operazione di rilascio delle quote come una concessione, mentre solo in caso di successiva rivendita si avrebbe la cessione di un diritto di proprietà “L’assegnazione iniziale di quote a pagamento è soggetto ad IVA?” Al momento, secondo la Commissione Europea, l’assegnazione iniziale di quote a pagamento dovrebbe essere assoggettato ad IVA per evitare il rischio di distorsione della concorrenza tra operatori soggetti ad IVA (es. aziende private) ed operatori non soggetti ad IVA (es. enti pubblici territoriali) Nella maggior parte degli Stati Membri l’assegnazione è completamente gratuita ed in tal senso l’aspetto non risulta rilevante Germania e Regno sembrano per il momento gli unici paesi che condividono un approccio differente da quello della Commissione, in quanto considerano l’operazione di rilascio delle quote come una concessione, mentre solo in caso di successiva rivendita si avrebbe la cessione di un diritto di proprietà
11 Aspetti fiscali – IVA e la vendita “La vendita di quote sul mercato va considerata come vendita di beni o servizi e se tale vendita è esente da IVA?” In base al testo della VI° Direttiva IVA le quote non possono essere considerate né beni né strumenti finanziari Le quote vengono quindi considerate servizi secondo il principio d’esclusione introdotto dalle definizioni stesse della VI° Direttiva Questo parere sembra essere stato confermato dal Comitato Comunitario sull’IVA La Svezia sembrava inizialmente orientata a considerarle uno strumento finanziario e quindi esente da IVA La vendita di quote deve quindi essere assoggettata ad iva (salva la possibilità di esenzione nel caso in cui il soggetto cedente non abbia detratto l’imposta ai sensi dell’art. 13 (B.c) della sesta direttiva “La vendita di quote sul mercato va considerata come vendita di beni o servizi e se tale vendita è esente da IVA?” In base al testo della VI° Direttiva IVA le quote non possono essere considerate né beni né strumenti finanziari Le quote vengono quindi considerate servizi secondo il principio d’esclusione introdotto dalle definizioni stesse della VI° Direttiva Questo parere sembra essere stato confermato dal Comitato Comunitario sull’IVA La Svezia sembrava inizialmente orientata a considerarle uno strumento finanziario e quindi esente da IVA La vendita di quote deve quindi essere assoggettata ad iva (salva la possibilità di esenzione nel caso in cui il soggetto cedente non abbia detratto l’imposta ai sensi dell’art. 13 (B.c) della sesta direttiva
12 Aspetti fiscali – IVA ed il luogo di residenza “In caso di transazioni transfrontaliere, il luogo di fornitura è considerato il luogo di residenza dell’acquirente o del venditore?” L’orientamento comune (con esclusione, al momento, del Regno Unito) prevalente all’interno della Commissione europea considera l’operazione di vendita territorialmente rilevante nel territorio dello Stato in cui risiede l’acquirente (coerentemente con quanto previsto dalla VI direttiva art. 9(2.e)) Ciò risulta altresì coerente con le ultime direttive in materia di tassazione dei consumi energetici (gas ed elettricità) che danno rilievo al luogo in cui avviene il consumo “In caso di transazioni transfrontaliere, il luogo di fornitura è considerato il luogo di residenza dell’acquirente o del venditore?” L’orientamento comune (con esclusione, al momento, del Regno Unito) prevalente all’interno della Commissione europea considera l’operazione di vendita territorialmente rilevante nel territorio dello Stato in cui risiede l’acquirente (coerentemente con quanto previsto dalla VI direttiva art. 9(2.e)) Ciò risulta altresì coerente con le ultime direttive in materia di tassazione dei consumi energetici (gas ed elettricità) che danno rilievo al luogo in cui avviene il consumo
13 Aspetti fiscali – IVA differenziata “Regimi IVA differenti nei diversi stati membri possono introdurre elementi di distorsione nel mercato delle emissioni o ridurre l’efficienza del sistema?” 1.IVA differenziata all’interno dell’Unione Europea non dovrebbe creare distorsioni nel caso di soggetti passivi dell’imposta “pieni”, in grado cioè di recuperare pienamente il carico fiscale derivante dall’IVA mediante la detrazione 2.Nel caso di operatori parzialmente esenti (es. persone fisiche, traders) vi potrebbero essere problemi di distorsione 3.Operatori parzialmente esenti potrebbero essere avvantaggiati in contesti caratterizzati da livelli d’IVA relativamente più bassi, considerato che, al momento, l’aliquota applicabile in sede di cessione (e probabilmente anche di assegnazione) sembra essere quella ordinaria “Regimi IVA differenti nei diversi stati membri possono introdurre elementi di distorsione nel mercato delle emissioni o ridurre l’efficienza del sistema?” 1.IVA differenziata all’interno dell’Unione Europea non dovrebbe creare distorsioni nel caso di soggetti passivi dell’imposta “pieni”, in grado cioè di recuperare pienamente il carico fiscale derivante dall’IVA mediante la detrazione 2.Nel caso di operatori parzialmente esenti (es. persone fisiche, traders) vi potrebbero essere problemi di distorsione 3.Operatori parzialmente esenti potrebbero essere avvantaggiati in contesti caratterizzati da livelli d’IVA relativamente più bassi, considerato che, al momento, l’aliquota applicabile in sede di cessione (e probabilmente anche di assegnazione) sembra essere quella ordinaria
14 Aspetti fiscali – i rimborsi IVA “Se rimborsi IVA ritardati o mancati possono introdurre elementi di distorsione nel mercato” 1.Differenze in tempi di rimborso dell’IVA potrebbero penalizzare gli acquirenti situati in Stati Membri con tempi di rimborso più lenti 2.Analoghe penalizzazioni possono derivare da significative differenze esistenti fra i vari Stati membri, in termini di adempimenti e di oneri documentali richiesti per l’ottenimento dei rimborsi “Se rimborsi IVA ritardati o mancati possono introdurre elementi di distorsione nel mercato” 1.Differenze in tempi di rimborso dell’IVA potrebbero penalizzare gli acquirenti situati in Stati Membri con tempi di rimborso più lenti 2.Analoghe penalizzazioni possono derivare da significative differenze esistenti fra i vari Stati membri, in termini di adempimenti e di oneri documentali richiesti per l’ottenimento dei rimborsi
15 Aspetti fiscali – Tassazione diretta ASPETTI DI FISCALITÀ DIRETTA NO ARMONIZZAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO DELLE IMPOSTE DIRETTE, E QUINDI MAGGIORI PROBLEMATICHE RISPETTO ALLA FISCALITÀ INDIRETTA
16 Aspetti fiscali – Tassazione diretta ASPETTI DI FISCALITÀ DIRETTA NO ARMONIZZAZIONE A LIVELLO COMUNITARIO DELLE IMPOSTE DIRETTE, E QUINDI MAGGIORI PROBLEMATICHE RISPETTO ALLA FISCALITÀ INDIRETTA
17 Aspetti fiscali – Tassazione diretta La tassazione diretta si riferisce, in generale, alle imposte sui redditi d’impresa, e alle ritenute (principalmente su dividendi, interessi e royalties) Diversamente da quanto accade per l’Iva, non vi è un sistema armonizzato per la tassazione diretta in ambito comunitario Ogni stato membro dunque, applicherà una imposizione fiscale domestica per la concessione, l’acquisto o la vendita delle quote, facendo riferimento a: La tassazione diretta si riferisce, in generale, alle imposte sui redditi d’impresa, e alle ritenute (principalmente su dividendi, interessi e royalties) Diversamente da quanto accade per l’Iva, non vi è un sistema armonizzato per la tassazione diretta in ambito comunitario Ogni stato membro dunque, applicherà una imposizione fiscale domestica per la concessione, l’acquisto o la vendita delle quote, facendo riferimento a: 1. L’applicabilità ai trattati bilaterali sulle doppie imposizioni; 2. Le generali condizioni che vietano gli aiuti fiscali statali e che garantiscono le libertà fondamentali di circolazione di capitali, servizi, lavoratori e liberta’ di stabilimento; 3. Altre direttive comunitarie relative all’imposizione diretta; 4. Ogni altro codice comunitario di condotta. 1. L’applicabilità ai trattati bilaterali sulle doppie imposizioni; 2. Le generali condizioni che vietano gli aiuti fiscali statali e che garantiscono le libertà fondamentali di circolazione di capitali, servizi, lavoratori e liberta’ di stabilimento; 3. Altre direttive comunitarie relative all’imposizione diretta; 4. Ogni altro codice comunitario di condotta.
18 Aspetti fiscali – Tassazione diretta Ad oggi nessuno stato membro, ad eccezione dell’Olanda, ha formalmente proposto delle linee guida sul trattamento fiscale delle transazioni delle quote all’interno della comunità Di conseguenza, al momento in ambito comunitario, c’è un problema sia di frammentazione che di incertezza relativamente all’imposizione diretta sul trasferimento delle quote Ad oggi nessuno stato membro, ad eccezione dell’Olanda, ha formalmente proposto delle linee guida sul trattamento fiscale delle transazioni delle quote all’interno della comunità Di conseguenza, al momento in ambito comunitario, c’è un problema sia di frammentazione che di incertezza relativamente all’imposizione diretta sul trasferimento delle quote
19 Aspetti fiscali – Tassazione diretta IL REGIME FISCALE PIÙ FAVOREVOLE DI QUALCHE STATO MEMBRO, POTREBBE INFINE GENERARE DEGLI EVIDENTI PROBLEMI DI RIALLOCAZIONE DELLE QUOTE STESSE DISTORSIONI FISCALI NECESSITA’ DI DARE REGOLE COMUNI
20 Aspetti fiscali – Tassazione diretta ELEMENTI DI CRITICITA’ Il trattamento fiscale delle quote e’ connesso al loro trattamento contabile In Olanda, per esempio, si è convenuti che le concessioni delle quote saranno trattate ai fini delle imposte sui redditi, come magazzino, così che costi e ricavi siano rilevati secondo il principio della competenza o sulle valutazioni giornaliere di mercato. Il trattamento fiscale delle quote e’ connesso al loro trattamento contabile In Olanda, per esempio, si è convenuti che le concessioni delle quote saranno trattate ai fini delle imposte sui redditi, come magazzino, così che costi e ricavi siano rilevati secondo il principio della competenza o sulle valutazioni giornaliere di mercato. E’ EVIDENTE LA NECESSITA’ DI FORNIRE REGOLE COMUNITARIE COMUNI ANCHE CONTABILI
21 Aspetti fiscali – Tassazione diretta ELEMENTI DI CRITICITA’ 1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti a costituire un raggruppamento di impianti per Lo svolgimento della stessa attività… 2. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento… Raggruppamento impianti tra “imprese dello stesso gruppo”: si può pensare alla costituzione di un’apposita società ed a un Cost Sharing Agreement 1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti a costituire un raggruppamento di impianti per Lo svolgimento della stessa attività… 2. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento… Raggruppamento impianti tra “imprese dello stesso gruppo”: si può pensare alla costituzione di un’apposita società ed a un Cost Sharing Agreement DIR. 2003/87 ART. 28
22 Aspetti fiscali – Tassazione diretta SONO PREVISTE MULTE PER QUEGLI OPERATORI CHE NON RISPETTINO I LIMITI DI EMISSIONI CONFORMEMENTE ALLE QUOTE ASSEGNATE. IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE EVENTUALI MULTE NEI VARI STATI MEMBRI POTREBBE RIVESTIRE UN RUOLO IMPORTANTE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI DEDURRE FISCALMENTE TALI MULTE. SONO PREVISTE MULTE PER QUEGLI OPERATORI CHE NON RISPETTINO I LIMITI DI EMISSIONI CONFORMEMENTE ALLE QUOTE ASSEGNATE. IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE EVENTUALI MULTE NEI VARI STATI MEMBRI POTREBBE RIVESTIRE UN RUOLO IMPORTANTE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI DEDURRE FISCALMENTE TALI MULTE. ELEMENTI DI CRITICITA’ NON SI SA ANCORA SE VERRANNO PREVISTE PARTICOLARI IMPOSTE DI BOLLO E/O ALTRE IMPOSTE EQUIVALENTI PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELLE CONCESSIONI IN AMBITO UE
23 Aspetti fiscali – Tassazione diretta Le cessioni transfrontaliere di quote possono creare degli evidenti problemi: Di doppia imposizione Di riconoscimento di stabile organizzazione Di transfer price Di ritenute ELEMENTI DI CRITICITA’ TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DELLE QUOTE ELEMENTI DI CRITICITA’ TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DELLE QUOTE
24 Aspetti fiscali – Tassazione diretta C’è la possibilità che uno Stato membro possa riconoscere una stabile organizzazione a fronte del commercio di quote nel proprio territorio E’ stato in parte già sottolineato come l’attività in oggetto non dovrebbe presupporre la presenza della S.O., tuttavia si ritiene opportuno definire regole chiare che definiscano esattamente la fattispecie C’è la possibilità che uno Stato membro possa riconoscere una stabile organizzazione a fronte del commercio di quote nel proprio territorio E’ stato in parte già sottolineato come l’attività in oggetto non dovrebbe presupporre la presenza della S.O., tuttavia si ritiene opportuno definire regole chiare che definiscano esattamente la fattispecie ELEMENTI DI CRITICITA’ LA STABILE ORGANIZZAZIONE ELEMENTI DI CRITICITA’ LA STABILE ORGANIZZAZIONE
25 Aspetti fiscali – Tassazione diretta Gruppi multinazionali potranno avviare la commercializzazione delle concessioni (quote) all’interno o all’esterno del gruppo stesso. Tali multinazionali, non solo possono essere i consumatori finali del prodotto( emettendo biossido di carbonio) ma, potrebbero anche operare quali istituzioni finanziarie nel commercio di concessioni come intermediari. Anche in questo caso si rende necessario definire regole precise che permettano di regolare eventuali problemi di “transfer price” applicabili alle quote cedute infra gruppo. Gruppi multinazionali potranno avviare la commercializzazione delle concessioni (quote) all’interno o all’esterno del gruppo stesso. Tali multinazionali, non solo possono essere i consumatori finali del prodotto( emettendo biossido di carbonio) ma, potrebbero anche operare quali istituzioni finanziarie nel commercio di concessioni come intermediari. Anche in questo caso si rende necessario definire regole precise che permettano di regolare eventuali problemi di “transfer price” applicabili alle quote cedute infra gruppo. ELEMENTI DI CRITICITA’ TRANSFER PRICE ELEMENTI DI CRITICITA’ TRANSFER PRICE ART. 110 TUIR: “I COMPONENTI DEL REDDITO DERIVANTI DA OPERAZIONI CON SOCIETÀ NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO L'IMPRESA, NE SONO CONTROLLATE O SONO CONTROLLATE DALLA STESSA SOCIETÀ CHE CONTROLLA L'IMPRESA, SONO VALUTATI IN BASE AL VALORE NORMALE DEI BENI CEDUTI, DEI SERVIZI PRESTATI E DEI BENI E SERVIZI RICEVUTI…”
26 Aspetti fiscali – Tassazione diretta Dovrà essere valutata con attenzione la possibilità che siano applicate delle ritenute sul trasferimento di quote intra comunitario o extra comunitario Nel caso in cui si decidesse di applicare ritenute, dovrà anche essere valutata la possibilità di recuperare tale ritenuta, mediante meccanismi già collaudati di crediti d’imposta Dovrà essere valutata con attenzione la possibilità che siano applicate delle ritenute sul trasferimento di quote intra comunitario o extra comunitario Nel caso in cui si decidesse di applicare ritenute, dovrà anche essere valutata la possibilità di recuperare tale ritenuta, mediante meccanismi già collaudati di crediti d’imposta ELEMENTI DI CRITICITA’ RITENUTE ELEMENTI DI CRITICITA’ RITENUTE