GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO (PARTE II°)
ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO Con l’art. 27, co. 1, lettera b) del d.L 185/2008 (conv, con mod. L. 2/2009) è stato inserito il co 1- bis nell’art. 5 del d.lgs. 218/1997, che prevede una nuova forma di definizione agevolata aderendo alla quale il contribuente può, all’atto di ricezione dell’invito al contraddittorio di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 218/97, aderire ai rilievi ivi contenuti fruendo di una riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale (Ciò dal 1° febbraio 2011, prima 1/8)
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO. IL PROCEDIMENTO L’ufficio invia al contribuente un invito al contraddittorio contenente l’indicazione: dei periodi d’imposta suscettibili di accertamento; del giorno e il luogo per definire l’accertamento; delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata dell’invito; dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO. IL PROCEDIMENTO Il contribuente può aderire ai contenuti dell’invito mediante apposita comunicazione e deve procedere al versamento delle somme indicate nell’invito, ovvero della prima rata, entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per la comparizione. La comunicazione va effettuata tramite il modello approvato con provvedimento direttoriale del 3.08.2009 deve essere sottoscritta dal contribuente (o da chi legalmente lo rappresenta) e deve contenere: la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata e copia di un documento del sottoscrittore; il numero delle rate prescelte.
DEFINIZIONE DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO. IL PROCEDIMENTO In caso di pagamento rateale, non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia. Sulle rate successive alla prima (8 o 12 rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad € 51.645,69) sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Nel caso di mancato pagamento l’ufficio provvede alla loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell’art. 14 DPR n. 602/73 con l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471/97)
EFFETTI DELL’ADESIONE ALL’INVITO La definizione dell’invito produce gli stessi effetti di non oppugnabilità, non integrabilità e di immodificabilità propri dell’accertamento con adesione.
PRECLUSIONI La procedura illustrata non e’ applicabile qualora l’invito al contraddittorio sia stato preceduto da p.v.c. definibili ai sensi dell’art. 5 bis per i quali il contribuente non abbia prestato adesione.
L’istituto si applica alle imposte dirette, all’Iva e alle altre imposte indirette.
RAPPORTI CON L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE. L’invio dell’invito al contraddittorio non preclude per il contribuente la possibilità di far ricorso al procedimento di adesione in contraddittorio, ne’ obbliga il contribuente a presentarsi e tale inottemperanza non e’ autonomamente sanzionata. L’unica conseguenza in caso di inottemperanza all’invito (o all’esito negativo dello stesso) e’ quella di precludere al contribuente la possibilità di instaurare a sua iniziativa il procedimento di adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento (art. 6, comma 2).
SIMILITUDINI CON L’ADESIONE AI P.V.C. L’introduzione di questa nuova forma di definizione ha l’obiettivo di parificare la situazione del contribuente destinatario del p.v.c. cui e’ offerta la possibilità di definire le sue violazioni con riduzione delle sanzioni, a quello nei cui confronti la formulazione di una maggiore pretesa non passava per l’esecuzione di una verifica. In entrambi gli istituti il beneficio sanzionatorio e’ subordinato all’accettazione integrale ai rilievi contenuti nell’invito a comparire.
ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE L’art. 83, co. 18 del D.L. n. 112/08 introduce l’art. 5 bis nel D. Lgs. n. 218/97: “ Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, in materie di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (..) che consentono l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’art. 41 bis del D.P.R. 600/73 ”
RATIO DELLA NORMA La ratio della norma è di semplificare la gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione.
ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE Ambito applicativo Verbali di constatazione (consegnati dal 25.06.2008) emessi in materia di: Imposte sui redditi; Imposte sul valore aggiunto. Che consentono l’emissione di accertamenti parziali.
IMPOSTE DEFINIBILI Circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2008. n. 55/E Imposte sui redditi; IVA; IRAP; Addizionale regionale e comunale IRPEF; Imposte sostitutive dei redditi; Contributi previdenziali determinati in dichiarazione
CONTENUTO DEL P.V.C. DEFINIBILE L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente: Il contenuto integrale del verbale (sono escluse le violazioni relative ad altre imposte, quelle formali, cui non è associato il recupero di base imponibile, i fatti o circostanze che rientrano nelle “segnalazioni”); Tutti i periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna del p.v.c., siano già scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni (non si può definire un unico periodo d’imposta).
MODALITÀ DI DEFINIZIONE Entro 30 giorni dalla consegna del verbale, il contribuente può presentare comunicazione di adesione al pvc all’ufficio e all’organo che ha redatto il verbale. Entro i successivi 60 giorni l’ufficio notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recante le indicazioni richieste dall’art. 7 D.lgs. 218/1997. Entro 20 giorni il contribuente deve effettuare il versamento di quanto dovuto o della prima rata senza prestazione di garanzia
Impugnabilità atto di adesione al Pvc La Ctr Lombardia, con sentenza n. 46/28/12, stabilisce l’impugnabilità dell’atto di adesione al Pvc. richiamando il principio generale sancito da alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione, hanno precisato che “la lettura dell'articolo 19 Dlgs 546/1992 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente”.
Acquiescenza Il contribuente raggiunto da avviso di accertamento può versare gli importi richiesti entro il termine per la proposizione del ricorso Usufruendo della riduzione delle sanzioni ad 1/3 dell’irrogato
Quando l’avviso di accertamento non è stato preceduto né da un verbale definibile né da un invito al contraddittorio: la riduzione delle sanzioni è pari ad 1/6
Il contribuente rinuncia: a presentare istanza di accertamento con adesione ad impugnare l’avviso di accertamento che gli è stato notificato
Il contribuente deve: Accettare integralmente la rettifica dell’Ufficio (non può esservi acquiescenza parziale) Versare il dovuto entro il termine per ricorrere in commissione tributaria
Definizione agevolata delle (sole) sanzioni Se è emanato atto di contestazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 472/97, è ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, nel termine per la proposizione del ricorso.
La conciliazione giudiziale (art. 48, D.lgs 546/92) Accordo tra le parti che si traduce in un atto con cui l’Amministrazione finanziaria modifica l’atto impugnato, con la contestuale accettazione del contribuente. (Tesauro)
IL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO Pendenza della lite (può essere perfezionata solo in primo grado) Diverse articolazioni: Conciliazione ordinaria Conciliazione abbreviata
CONCILIAZIONE ABBREVIATA (co. 5 art. 48 D.lgs. 546/1992) Ha luogo in sede extra-processuale L’ufficio può depositare la proposta di conciliazione alla quale il contribuente ha aderito sino alla data di trattazione in camera di consiglio ovvero alla discussione in pubblica udienza. Se la proposta è depositata: prima della fissazione della data di trattazione: il presidente della commissione, verifica solo la sussistenza dei requisiti formali e la congruenza rispetto alla materia del contendere (non è sindacabile il merito dell’accordo) e dichiara l’effetto estintivo con decreto presidenziale. in udienza: rinvio alle regole della conciliazione ordinaria raggiunta in sede giudiziale.
CONCILIAZIONE ORDINARIA Esperibile in due modi: IN UDIENZA: viene compilato apposito processo verbale di conciliazione, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. Il giudice dichiara estinto il giudizio con sentenza (se la conciliazione è totale) FUORI UDIENZA: il giudice assegna un termine alle parti, non superiore a 60 giorni, affinché verifichino la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia in via conciliativa. Nel caso in cui raggiungano l’accordo depositeranno una proposta di conciliazione da cui risulta l’adesione del contribuente.
CONCILIAZIONE ORDINARIA E ABBREVIATA TRATTI COMUNI Conciliabili solo le controversie pendenti in primo grado.
CONCILIAZIONE ORDINARIA E ABBREVIATA Perfezionamento con il pagamento entro 20 giorni decorrenti: dalla data del processo verbale di conciliazione, se raggiunta in udienza; dalla comunicazione del decreto, se conciliazione fuori dall’udienza. In caso di mancato di pagamento: dell’intero importo: perde di efficacia la conciliazione, il giudizio prosegue; dopo il pagamento della prima rata: iscrizione a ruolo delle somme non versate.
CONCILIAZIONE PARZIALE E TOTALE PARZIALE: definizione dell’an e/o del quantum della pretesa o di parte di essa. Il giudizio proseguirà su istanza della parte più diligente ovvero per ordine del giudice contenuto nel decreto per la risoluzione delle questioni residue. TOTALE: riguarda la controversia nella sua interezza.
EFFETTI DELLA CONCILIAZIONE : - le spese del giudizio sono compensate; - sono diminuite le pene per gli eventuali reati tributari (fino alla metà), sempre che la conciliazione avvenga prima dell'apertura del dibattimento nel relativo processo penale di primo grado; - le sanzioni amministrative sono ridotte a 40% delle somme irrogabili, in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE ELEMENTI COMUNI Profilo strutturale: espressione di una volontà di entrambe le parti. Profilo funzionale: tendono a pervenire alla soluzione della controversia fra privati e ente creditore, sacrificando la certezza del rapporto alla sollecita definizione della pretesa. Profilo effettuale: diversa determinazione dell’entità della pretesa dell’ente creditore.
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE TRATTI DISTINTIVI: Accertam. con adesione: posto a monte (con funzione preventiva) Conciliazione: a valle (funzione deflattiva)
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE “La conciliazione giudiziale si pone come proiezione sul terreno processuale dell’accertamento con adesione.” (MICCINESI)
"MEDIAZIONE" Per quanto previsto da uno dei decreti fiscali dell'estate 2011, per gli atti dell'Agenzia delle entrate notificati a partire dal 1/4/2012 scatta l'obbligo di tentare una sorta di conciliazione prima della causa davanti al giudice tributario.
In realta, benche' la norma parli di "mediazione", questo termine e' a nostro avviso improprio rispetto al caso, perche' la procedura introdotta dalla legge non prevede che le due parti si incontrino e discutano alla presenza di un terzo soggetto neutrale.
L'obbligo riguarda la presentazione di un reclamo-pre causa all'ufficio che ha emesso l'atto, con richiesta di riesame dello stesso in base ad una proposta "conciliativa" eventualmente fatta dallo stesso contribuente. Tale proposta puo' essere o meno accettata, e in caso negativo l'ufficio e' tenuto a proporre una propria "contro-proposta".
Il meccanismo puo' apparire semplice, ma in realta' non lo e' affatto perche' se non si arriva ad un accordo o se l'Agenzia non accetta il reclamo e/o la proposta, il reclamo, corredato dalla proposta "conciliativa" del contribuente, diventa l'atto introduttivo al ricorso in commissione tributaria.
La nuova "mediazione" quindi altro non e' che una nuova fase pre-causa del processo tributario, che dura al massimo 90 giorni, nella quale le parti possono "chiudere la partita" trovando una soluzione comune.
Sul punto e' chiara anche la circolare dell'Agenzia delle entrate quando afferma: "Si tratta di uno strumento deflattivo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale."
ATTI COINVOLTI Oggetto dell'obbligo sono tutti gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate di importo non superiore a 20.000 euro, notificati a partire dal 1/4/2012.
La transazione fiscale A seguito della riforma organica delle procedure concorsuali, introdotta dai decreti legislativi 5/2006 e 169/2007, è apparso sulla scena il nuovo istituto della transazione fiscale previsto all'articolo 182-ter del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare). Per la prima volta, è stata prevista la possibilità di una falcidia o dilazione di pagamento del credito tributario, con le modalità e i limiti illustrati dall'agenzia delle Entrate nella circolare 40/2008 e nella risoluzione 3/2009.
Il nuovo istituto ha realizzato così uno dei principi fondamentali della riforma, quello di consentire la conservazione dell'impresa quando vi siano effettive possibilità di un suo risanamento, ammettendo la riduzione del credito tributario in sede di concordato preventivo e, successivamente, con il Dlgs 169/2007, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L'eccezionalità della previsione di un pagamento parziale del tributo (per sua natura indisponibile in assenza di una contraria disposizione normativa) comporta che, al di fuori della procedura di transazione fiscale, non è possibile né la falcidia né la dilazione di pagamento del credito tributario.
E’ ammesso il pagamento parziale delle sanzioni e degli interessi. Sono oggetto di transazione fiscale unicamente i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali (inclusa IRAP), con esclusione quindi dei tributi locali (ad esempio, Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni). E’ ammesso il pagamento parziale delle sanzioni e degli interessi. Sono esclusi dalla transazione: i "tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea", tra questi l'Iva i crediti non aventi natura tributaria (ma vedi poi novella su contributi)
Rimaneva fuori dal campo di applicazione il debito Iva, il cui carattere di "risorsa propria" della Comunità europea ne impediva la falcidia o la dilazione. Sulla questione è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 32, comma 5, del Dl 185/2008, ha modificato l'articolo 182-ter in più parti, stabilendo, tra l'altro, che la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento Iva. Con la Circ. 14/E del 10 aprile 2009, l‘Agenzia delle Entrate interviene per chiarire gli effetti delle modifiche apportate alla disciplina della transazione fiscale dal decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge 2/2009. Tra le novità introdotte, anche l'estensione della procedura ai crediti contributivi amministrati dagli enti previdenziali e assistenziali.
Transazone fiscale post manovra correttiva La proposta di transazione deve essere accompagnata,oltre che dalla documentazione di cui all'art. 161, L.F. anche da una dichiarazione sostitutiva resa dal debitore in merito alla veridicità delle poste di bilancio
Transazone fiscale post manovra correttiva Il mancato adempimento della transazione, proposta nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito, ne comporta la revoca: è previsto, infatti, che se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, la transazione fiscale è revocata di diritto.
Transazone fiscale post manovra correttiva La manovra estiva ha introdotto altresì una nuova fattispecie di reato tributario: viene infatti aggiunto nell'art. 11, D.Lgs. 74/2000 il comma 2, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000.
L’interpello Richieste rivolte dal contribuente all’A.F. volte a sollecitarne un intervento chiarificatore Differisce dalle circolari con le quali si esplica l’attività interpretativa generale dell’A.F. rivolta a tutti i contribuenti
Diverse tipologie di interpello (differenti procedure ed effetti) Interpello ex art. 11 Statuto del contribuente (generale) Interpello ex art. 21 L. 413/1991(antielusivo) Interpello ex art. 37-bis, co. 8, Dpr 600/1973 (interpello disapplicativo) Altri interpelli disapplicativi Interpello ordinario
Interpello generale L'istanza può essere presentata solo se concerne una disposizione la cui interpretazione si presenta obiettivamente incerta L’istanza deve riguardare un caso personale e concreto L’istanza deve essere preventiva L’istanza deve contenere l’interpretazione del contribuente
L'istanza di parere deve essere inoltrata alla Direzione regionale, che deve rispondere per iscritto entro centoventi giorni; La risposta deve essere motivata. L'Amministrazione non può ignorare l'istanza. E’ tenuta a rispondere. Se tace, il silenzio vale assenso.
Qualsiasi atto (impositivo o sanzionatorio), emanato in difformità dalla risposta (espressa o tacita), è illegittimo (la risposta vincola solo l’A.F.) Il parere è vincolante solo con riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello
Nell’ipotesi di molteplici istanze riguardanti la medesima questione, l’A.F. può rispondere mediante circolari o risoluzioni
Risposta negativa Se il contribuente non intende adeguarsi: Può presentare la dichiarazione discostandosi dal parere ed impugnare poi l'eventuale avviso di rettifica, insieme con il parere presentare una dichiarazione conforme al parere, versare l'imposta e presentare istanza di rimborso
Interpello ex art. 21 L. 413/1991(antielusivo) oggetto: corretta qualificazione giuridica di un fatto e non la corretta interpretazione della norma
Procedura Parere preventivo Direzione generale Direzione deve rispondere entro 120 gg Trascorso inutilmente il suddetto termine, il contribuente può inviare una diffida ad adempiere La mancata risposta entro 60 gg dalla diffida ha valore di silenzio-assenso
Interpello disapplicativo Ex art. 37 bis, co. 8, Dpr 600/1973 (Es. deduzione perdite pregresse) Descrizione operazione Dimostrazione intento non elusivo Richiesta disapplicazione di apposite disposizioni elusive Istanza al Direttore regionale AE che la accoglie o respinge con provvedimento definitivo
Interpelli disapplicativi Disapplicazione norma sulla indeducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (art. 110. co. 11, Tuir)
… segue artt. 167-168 Tuir Disapplicazione regime di trasparenza ai soggetti residenti che possiedono partecipazioni di controllo o di collegamento in Paesi a regime fiscale privilegiato (CFC) Procedura interpello ordinario (diverso ambito applicativo ex art. 11 dello Statuto) non hanno valore vincolante