Vincenzo Sgubbi Padova, 26 novembre 2014

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Vincenzo Sgubbi Padova, 26 novembre 2014 STUPEFACENTI: FACCIAMO IL PUNTO ? Vincenzo Sgubbi Padova, 26 novembre 2014

QUADRO STORICO 2

L’evoluzione della normativa dal 2006 a oggi su tabelle sostanze stupefacenti (artt. 13 e 14 t.u.) sanzioni penali per le condotte descritte dai primi quattro commi dell’art. 73 t.u. sanzioni penali per i corrispondenti fatti di lieve entità fatti commessi per finalità di uso personale

La normativa antecedente al febbraio 2006 Il regime concernente le tabelle: l’art. 13 rinviava a sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia l’art. 14 disciplinava i criteri per l’inclusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nelle tabelle, di cui le prime quattro concernevano sostanze oggetto delle disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 73: Tabelle I e III: droghe ‘pesanti’ e sostanze barbituriche equiparate Tabelle II e IV: droghe ‘leggere’ e sostanze di corrente impiego terapeutico equiparate

La normativa antecedente al febbraio 2006 Le sanzioni previste dall’art. 73: comma 1: condotte, commesse «fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76», concernenti le sostanze di cui alle tabelle I e III (droghe ‘pesanti’): reclusione da otto a venti anni comma 4: condotte concernenti le sostanze di cui alle tabelle II e IV (droghe ‘leggere’): reclusione da due a sei anni

La normativa antecedente al febbraio 2006 Fatti di lieve entità (art. 73, co. 5): condotte concernenti le sostanze di cui alle tabelle I e III (droghe ‘pesanti’): reclusione da uno a sei anni condotte concernenti le sostanze di cui alle tabelle II e IV (droghe ‘leggere’): reclusione da sei mesi a quattro anni

La normativa antecedente al febbraio 2006 Fatti commessi per finalità di uso personale: art. 75: «Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti e psicotrope» è sottoposto a una serie di (mere) sanzioni amministrative

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006 Art. 4 vicies ter d.l. 272/05 modifica la disciplina in materia di tabelle di cui agli artt. 13 e 14 t.u.: art. 13: prevede soltanto due tabelle allegate al testo unico, delegando il Ministro della salute a provvedere con decreto al loro periodico completamento e aggiornamento art. 14: fissa i criteri per l’inserimento delle sostanze nelle tabelle: Tabella I: unitaria per droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’ Tabella II: medicinali e barbiturici con effetti corrspondenti

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 Art. 4 bis d.l. 272/05 modifica le disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 73 t.u.: comma 1: «Chiunque […] coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualsiasi scopo sostanze» di cui alla tabella I è punito con la reclusione da sei a venti anni (nessuna distinzione tra droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’)

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 Art. 4 bis d.l. 272/05 modifica le disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 73 t.u.: comma 1-bis: «Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque […] importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute […] ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a un uso non esclusivamente personale […]

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 comma 5: per i fatti di lieve entità di cui ai commi precedenti, reclusione da uno a sei anni (senza distinzione per droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’)

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 comma 5-bis: possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità per tossicodipendenti o assuntori condannati per i fatti di lieve entità di cui al comma 5

La disciplina di cui al d. l. 272/05, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 272/05, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 Art. 4 ter d.l. 272/05 modifica le disposizioni sull’illecito amministrativo di cui all’art. 75 t.u.: comma 1: «Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis […]» soggiace alle sanzioni amministrative ivi previste (scompare dunque l’inciso «per farne uso personale» presente nella versione previgente)

La disciplina di cui al d. l. 78/2013, conv. con modif. dalla l La disciplina di cui al d.l. 78/2013, conv. con modif. dalla l. 9 agosto 2013, n. 9 Introdotto un co. 5-ter all’art. 73 t.u.: il lavoro di pubblica utilità esteso anche a tossicodipendente o assuntore abituale condannato per la prima volta a pena detentiva non superiore a un anno per un reato diverso da quelli di cui al comma 5

La disciplina del d. l. 23 dicembre 2013 n. 146, conv. con modif La disciplina del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10 Modificato il comma 5 dell’art. 73 t.u.: reclusione da uno a cinque anni per i fatti di lieve entità (concernenti droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’ senza distinzione): ipotesi autonoma di reato

La sentenza n. 32/2014 della Corte cost. (pubblicata il 5 marzo 2014) Dichiarati illegittimi: l’art. 4 bis del d.l. 272/05, conv. con mod. dalla legge n. 49/06 e le relative modifiche all’art. 73 del t.u.; l’art. 4 vicies ter dello stesso d.l. e le relative modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del t.u. relativi alle tabelle

Il d.l. 20 marzo 2014 Il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 modifica nuovamente gli articoli 13 e 14 in materia di tabelle: art. 13: prevede cinque tabelle allegate al testo unico, delegando il Ministro della salute a provvedere con decreto al loro periodico completamento e aggiornamento nelle nuove tabelle sono reinserite tutte le sostanze introdotte per la prima volta dalla legge Fini Giovanardi e dai successivi decreti di aggiornamento

Il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 art. 14: stabilisce i criteri per la formazione delle cinque tabelle, di cui quattro sono richiamate dalle disposizioni sanzionatorie di cui all’art. 73: Tabelle I e III: droghe ‘pesanti’ e sostanze barbituriche equiparate Tabelle II e IV: droghe ‘leggere’ e sostanze di corrente impego terapeutico equiparate

La l. 16.5.2014 n. 79, in sede di conversione del d.l. cit… Modifica le sanzioni penali previste per la fattispecie di cui all’art. 73 co. 5 (cfr. art. 1 co. 24 ter): da sei mesi a quattro anni di reclusione e multa da 1032 a 10329 euro…

La l. 26.5.2014 n. 79 … reintroduce il comma 5 bis (inerenti il lavoro di pubblica utilità per le ipotesi di cui al comma 5) nell’art. 73, comma che era stato “travolto” dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, ridiventa applicabile anche il comma 5 ter, che rinvia al comma 5 bis…

La l. 26.5.2014 n. 79 … e reintroduce la “finalità di uso personale” nell’ipotesi di illecito amministrativo di cui all’art. 75 (cfr. art. 1 co. 24 quater)

ISTRUZIONI PER L’USO 22

Classi di ipotesi problematiche: condotte concernenti sostanze inserite per la prima volta nelle tabelle nel 2006 o successivamente condotte ‘base’ cui all’art. 73 fatti di lieve entità fatti con finalità di consumo personale

Condotte relative a sostanze inserite nelle tabelle dal 2006 in poi… La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 vicies ter della legge Fini-Giovanardi ha travolto le tabelle introdotte in allegato dalla medesima legge e i successivi d.m. di integrazione, con conseguente reviviscenza delle tabelle previgenti Le nuove tabelle sono applicabili unicamente ai fatti commessi dal 21 marzo 2014 in poi?

… segue Tutti i fatti commessi prima del 21 marzo 2014 concernenti sostanze introdotte per la prima volta nelle tabelle del 2006 e nelle loro integrazioni successive non sono punibili (F. Viganò: Convertito in legge il d.l. n. 36/2014 in materia di discipina degli stupefacenti, con nuove modifiche (tra l'altro) al quinto comma dell'art. 73, in www.penalecontemporaneo.it). Le sentenze di condanna definitive relative a tali sostanze dovranno essere revocate ex art. 673 c.p.p.? Art. 2 d.l. 36/2014: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (21.3.2014, n.d.r.) continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014” (5.3.2014, n.d.r.) In sede di conversione il verbo continuano diventa riprendono e viene aggiunto un comma nel quale si precisa che ogni richiamo alla tabella II della Fini-Giovanardi va inteso come riferito alla tabella A oggi vigente.

Cass. Sez. IV, ord. 12.11.2014 (informazione provvisoria) E’ stata rimessa alla Sezioni unite la seguente questione: “ se, in conseguenza della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, abbiano rilevanza penale i fatti concernenti sostanze introdotte per la prima volta nelle tabelle seguite alla legge 21 febbraio 2006 n. 49 e commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 2014 n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014 n. 79 (fattispecie concernente sostanza di tipo nandrolone)”

Condotte ‘base’ di cui all’art. 73 t.u. Fatti commessi dopo il 5 marzo 2014 (data della pubblicazione della sentenza n. 32/2014 in Gazzetta Ufficiale): applicabile l’art. 73 nella versione «Iervolino-Vassalli» (ante 2006): condotte relative a droghe ‘pesanti’ (tabelle I e III): reclusione da otto a venti anni condotte relative a droghe ‘leggere’ (tabelle II e IV): reclusione da due a sei anni

Condotte ‘base’ di cui all’art. 73 t.u. Fatti commessi tra il 22 febbraio 2006 e prima del 6 marzo 2014, e non ancora giudicati in via definitiva: si applica l’art. 73 nella versione «Iervolino-Vassalli», a meno che la norma dichiarata incostituzionale risulti in concreto più favorevole per l’imputato: condotte relative a droghe ‘pesanti’: si applica la versione «Fini-Giovanardi» dichiarata incostituzionale (minimo edittale più basso: reclusione da sei a venti anni) condotte relative a droghe ‘leggere’: si applica la versione «Iervolino-Vassalli» (reclusione da due a sei anni, e termine di prescrizione più breve)

Condotte ‘base’ di cui all’art. 73 t.u. Fatti commessi prima del 22 febbraio 2006, e non ancora giudicati in via definitiva: si applica l’art. 73 nella versione «Iervolino-Vassalli» (la «Fini-Giovanardi» è inapplicabile, anche se più favorevole) condotte relative a droghe ‘pesanti’: reclusione da sei (in quanto disciplina più favorevole tra tutte: v. sentenza Scoppola e art. 7 CEDU) a venti anni condotte relative a droghe ‘leggere’: reclusione da due a sei anni (problema solo teorico, perché il reato sarebbe prescritto)

Fatti di lieve entità Prima dell’entrata in vigore della l. 16.5.2014 n. 79 si sarebbe dovuto distinguere: a) tra fatti commessi dopo il 23 dicembre 2013, per i quali si sarebbe dovuto applicare soltanto il nuovo comma 5 dell’art. 73 (fattispecie autonome che prevedevano la reclusione da uno a cinque anni, senza distinzione tra droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’; eventuali aggravanti o attenuanti si calcolano a partire da questa pena base)… ;

Fatti di lieve entità b) … e fatti commessi tra il 22 febbraio 2006 e il 23 dicembre 2013, e non ancora giudicati in via definitiva: si doveva applicare la versione del comma 5 in concreto più favorevole per l’imputato tra: la versione «Iervolino-Vassalli» (fatta ‘rivivere’ dalla Corte costituzionale), quella «Fini-Giovanardi» (apparentemente in vigore al momento del fatto), e quella introdotta dal d.l. 146/2013 (legge sopravvenuta e applicabile se più favorevole ex art. 2 co. 4 c.p.).

Fatti di lieve entità A seguito dell’entrata in vigore della l. 79/2014, invece, si può dire che sia senz’altro questa, in ogni caso, la legge più favorevole al reo (prevede, anche per le droghe “pesanti”, le pene previste dalla legge Iervolino-Vassalli per le droghe leggere).

Fatti di lieve entità E dunque, per tutti i fatti commessi prima del 24 dicembre 2013, e non ancora giudicati in via definitiva: condotte relative a droghe ‘pesanti’: si applica sempre la versione ex l. 79/2014 (reclusione da sei mesi a quattro anni), che prevede una pena inferiore a quella della «Iervolino-Vassalli» (reclusione da uno a sei anni);

… segue condotte relative a droghe ‘leggere’: si applica la versione ex l. 79/2014 (reclusione da sei mesi a quattro anni), ovvero la «Iervolino-Vassalli» (medesima pena), a seconda che sia più favorevole al reo la qualificazione del comma V come circostanza attenuante anziché come ipotesi autonoma (ove sussistano circostanze aggravanti - ad es. recidiva – in ipotesi soccombenti nel giudizio di bilanciamento)

Cass. Sez. III 27955/2014 La fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come da ultimo modificata dall'art. 2 D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, costituisce una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela di maggior favore per il reo sia per le "droghe pesanti" sia per le "droghe leggere"

Lavoro di pubblica utilità Il lavoro di pubblica utilità, già previsto dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73, travolti dalla sentenza n. 32/2014: era divenuto inapplicabile per tutti i fatti commessi dopo il 5 marzo 2014; rimaneva applicabile per tutti i fatti commessi dopo il 22 febbraio 2006 nelle ipotesi in cui al co. 5-bis, nonché per quelli commessi dopo il 1 luglio 2013 nelle ipotesi di cui al co. 5-ter, in quanto disposizioni più favorevoli apparentemente in vigore al momento del fatto; era inapplicabile a tutti i fatti anteriori (la norma successiva dichiarata incostituzionale non trova applicazione, ancorché più favorevole); è oggi invece applicabile in tutti i casi (anche anteriori al 2006, salva la prescrizione non rinunciata), in quanto la norma di cui alla l. 79/2014 è, sotto questo profilo, più favorevole al reo.

Condotte per finalità di uso personale Fatti commessi prima del 22 febbraio 2006: si applica l’art. 75 t.u. nella versione «Iervolino-Vassalli» (mere sanzioni amministrative), in quanto norma vigente al momento del fatto Fatti commessi tra il 22 febbraio 2006 e il 5 marzo 2014: applicabile il combinato disposto dell’art. 73 co. 1-bis e dell’art. 75 t.u. come modificati dalla «Fini-Giovanardi» in quanto disposizioni apparentemente vigenti al momento del fatto Fatti commessi dopo il 21 maggio 2014: applicabile la nuova normativa (art. 75 come mod. dalla l. 79/2014)

Cass. Sez. VI 19263/2014 La caducazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 dell'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), che aveva introdotto il comma primo-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenente specifici parametri quantitativi o dosimetrici per delimitare l'ambito dell'uso esclusivamente personale integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato d.P.R., non ha determinato la sopravvenuta punibilità in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti né, conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 75 bis, correlate alla detenzione di sostanza drogante per personale consumo non assoggettata a sanzione penale.

PROBLEMI E DUBBI 39

Il nuovo art. 73.5 è ragionevole? La normativa della l. Fini-Giovanardi è stata dichiarata illegittima per violazione dell’art. 77 co. 2 Cost. Ne deriva una norma che si fonda sulla distinzione tra droghe pesanti e leggere L’ipotesi di cui all’art. 73.5 sfugge a tale distinzione

Art. 280.2 c.p.p. come mod. dal d.l. 78/2013 conv in l. 94/2013: E in sede cautelare? Art. 280.2 c.p.p. come mod. dal d.l. 78/2013 conv in l. 94/2013: La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti …

Cass. Sez. III 24856/2014 La reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche … dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata con rinvio la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento per la sua determinazione i parametri edittali attinti dalla decisione di incostituzionalità

Cass. Sez. IV 28164/2014 Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta, determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata, che aveva individuato la pena base in anni due di reclusione, in ragione della novella legislativa dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990)

Art. 533 co. 2 c.p.p. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione…

Art. 620 lett. L c.p.p. (… la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio…): in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

Cass. Sez. IV 22257/2014 Il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", trova attuazione anche quando gli stessi costituiscono reati-satellite, in quanto i mutati e più favorevoli limiti edittali impongono una nuova valutazione in ordine alla pena da irrogare, e, nel giudizio di legittimità, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, fermo restando che, all'esito della rinnovata disamina, il giudice può ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto.

Cass. Sez. VI 12727/2014 Il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concorrenti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990)

Cass. Sez. VI 15157/2014 La Corte di cassazione può procedere direttamente alla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., qualora si debbano nuovamente applicare gli indici di calcolo già definiti in sede di merito, senza procedere ad accertamenti di fatto o ad operazioni di discrezionalità valutativa, che rimangono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.

Il problema del giudicato Non c’è stata abolitio criminis, ma declaratoria di illegittimità di norme meno favorevoli sul piano sanzionatorio. L’art. 673 c.p.p. disciplina la revoca della sentenza per effetto dell’abolizione del reato e della declaratoria di incostituzionalità di norme incriminatrici. Nessuna norma sembra applicabile, ma la questione incide sul diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.)

Art. 30.4 l. 87/1953 Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

E’ abrogato dall’art. 673 c.p.p.? In questi termini Cass. Sez. I 27640/2012: “ L'art. 30, comma quarto, della l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., che ne ha completamente assorbito la disciplina.”

Sezioni unite Ercolano (18821/2013) L'art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall'art. 673 cod. proc. pen., posto che quest'ultima disposizione, a differenza della prima, avente natura sostanziale, è norma processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l'ipotesi dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità di una previsione incriminatrice.

Perciò… Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sezioni unite Gatto (29.5.2014) La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice (nella specie dell'art. 69, comma quarto, c.p., intervenuta con sentenza n. 251 del 2012 della Corte costituzionale), idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la necessità di rideterminare la pena inflitta, anche dopo che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Rapporti esauriti? Il rapporto esecutivo NASCE dal giudicato SI ESAURISCE con la definitiva espiazione della pena

I poteri del giudice dell’esecuzione… non sono circoscritti alla sola verifica della validità e dell'efficacia del titolo esecutivo, ma estesi alla necessità di MANTENERE IL RAPPORTO ESECUTIVO ADEGUATO ALLA SITUAZIONE NORMATIVA SOPRAVVENUTA, dipendente dalla sentenza di illegittimità costituzionale

Purché…  l'operazione che il giudice dell'esecuzione si accinge a compiere non sia stata già esclusa espressamente in sede di cognizione per ragioni di merito

Notizia di decisione Cass. Sez. I 25.11.2014 n. 3342 Quesito: “se per effetto della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, in presenza di una sentenza di 'patteggiamento' in materia di stupefacenti riguardanti le cosiddette 'droghe leggere', il giudice dell'esecuzione possa procedere alla rideterminazione della pena applicata secondo i parametri edittali previsti dalla normativa dichiarata incostituzionale”. Soluzione positiva, precisandosi che: “nel caso di specie questa Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione limitatamente alla entità della pena, rideterminandola secondo un criterio di proporzionalità tenuto conto dei mutati parametri edittali e aggiungendo al nuovo minimo di pena la stessa percentuale di aumento di pena che era stato applicato dal giudice della cognizione”

Attenzione: L’orientamento è tutt’altro che consolidato e vi sono casi nei quali analogo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla settima sezione della Suprema Corte, a meno che il giudice di cognizione non abbia espressamente sostenuto e giustificato la necessità di mantenere la pena al minimo edittale

ALLA RICERCA DI LINEE-GUIDA CONDIVISE 60

Pena edittale per droghe pesanti: da 8 a 20 anni Pena edittale per quinto comma (pesanti): da sei mesi a 4 anni La pena massima del quinto comma corrisponde alla metà della pena minima del primo Pena edittale per droghe leggere: da 2 a 6 anni Pena edittale per quinto comma (leggere): da 6 mesi a 4 anni Nella fascia da 2 a 4 anni si può riconoscere o meno la fattispecie meno grave

Indici di cui all’art. 133 c.p. modalità dell'azione e intensità del dolo: di solito identiche ; motivi a delinquere e carattere del reo: sconosciuti; condotta contemporanea o susseguente al reato: sconosciute; condizioni di vita individuale, familiare e sociale: sconosciute. Gravità del danno: facilmente misurabile “a peso”, sulla base della quantità di stupefacente detenuto o spacciato Precedenti penali e giudiziari: conosciuti, ma non utilizzabili da soli per fondare il giudizio in ordine alle circostanze attenuanti generiche. CONCLUSIONE: la pena si determina quasi esclusivamente sulla base del dato ponderale

CASI PRATICI DI CONDANNE INFLITTE IN PRIMO GRADO (fonte: L CASI PRATICI DI CONDANNE INFLITTE IN PRIMO GRADO (fonte: L. Miazzi, ricerca eseguita nel vigore della disciplina dichiarata incostituzionale) 120 kg di hashish: 6 anni 7 kg di hashish: 7 anni e 6 mesi 8 grammi di cocaina: 7 anni 8 grammi di cocaina: 2 anni e 6 mesi (V comma) 96 grammi di eroina: 6 anni 1188 grammi di eroina: 6 anni 1,5 grammi di eroina: negato il quinto comma 49,6 grammi di cocaina: concesso il quinto comma 1947 g di hashish (p.a. 202 g): concesso il quinto comma 1930 g di hashish (p.a. 248 g): concesso il quinto comma 127 g di cocaina (p.a. 15 g): concesso il quinto comma 84 g di hashish (p.a. 5,4 g): negato il quinto comma

APPLICAZIONE V COMMA PER DETENZIONE SEMPLICE Dati tendenziali Corte d’Appello di Venezia (fonte: L. Miazzi, ricerca eseguita nel vigore della disciplina dichiarata incostituzionale) APPLICAZIONE V COMMA PER DETENZIONE SEMPLICE Sotto i 5 gr di principio attivo detenuto è sempre applicato il V comma, sopra i 10 gr sempre il I comma; fra i 5 e i 10 gr si applica tendenzialmente il V comma, ma si esamina più globalmente la condotta.

APPLICAZIONE V COMMA PER CESSIONI RIPETUTE … segue APPLICAZIONE V COMMA PER CESSIONI RIPETUTE Viene tendenzialmente – ma le specificità pesano di più – concesso il V comma, in ordine al numero delle cessioni, sino alle 500 cessioni/anno, ma alzando molto la pena base e la continuazione; si esclude l’attenuante in considerazione della quantità detenuta come scorta solo quando la stessa rappresenta un accumulo di per sé allarmante.

CORRELAZIONE FRA QUANTITA’ DETENUTA E PENA … segue CORRELAZIONE FRA QUANTITA’ DETENUTA E PENA V comma Fino a 1,5 grammi p.a.- pena base fino a 2 anni Da 1,5 a 3 grammi p.a. - pena base da 2 a 3 anni Oltre 3 grammi p.a. - pena base oltre 3 anni

… segue A seguito della l. 79/2014, si tende a abbassare la pena base per la cessione di una singola dose di droghe leggere; a irrogare la pena superiore ai due anni solo per le droghe pesanti.

… segue I comma Da 5 a 15 grammi p.a. - pena base 6 anni Da 15 a 100 grammi p.a. - pena base da 6 a 8 anni Oltre 100 grammi p.a. - pena base oltre 8 anni

… segue A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, per le droghe leggere si riportano le pene verso il nuovo minimo di anni 2.