Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

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Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010

L’ASSEGNO SOCIALE L’art. 3 commi 6 e 7 della legge 335/95 ha abolito la pensione sociale e l’ha sostituita con l’assegno sociale. Rimangono ancora in pagamento le PS liquidate entro il 30/11/1995. Tutte le domande presentate dal 1/12/1996 in poi danno diritto all’AS, anche se a tale data il richiedente aveva più di 65 anni.

L’ASSEGNO SOCIALE QUALI SONO I REQUISITI? - 65 anni di età - L’effettiva residenza sul territorio italiano da almeno 10 anni (L. 133/2008) - Il rispetto dei limiti di reddito stabiliti per legge

L’ASSEGNO SOCIALE A CHI SPETTA? - Ai cittadini italiani - Ai cittadini di San Marino - Ai rifugiati politici - Ai cittadini dell’Unione Europea - Agli extracomunitari provvisti di carta di soggiorno (permesso di lunga durata)

L’ASSEGNO SOCIALE La legge sancisce il principio dell’ inesportabilità dell’assegno sociale. Questo significa che se si trasferisce la residenza in un altro stato si perde il diritto all’AS.

L’ASSEGNO SOCIALE L’INPS ha più volte ribadito il concetto di residenza e dimora. Per avere diritto all’erogazione dell’AS il requisito della residenza si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia. Ciò significa che la corresponsione dell’AS viene sospesa in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore al mese

L’ASSEGNO SOCIALE ECCEZIONE!!!!! In caso di assenza dall’Italia per gravi motivi di salute l’AS non viene sospeso. Spetta all’interessato l’onere della prova esibendo l’opportuna documentazione sanitaria (eventualmente tradotta in Italiano)

L’ASSEGNO SOCIALE IMPORTO E LIMITI DI REDDITO Per l’anno 2010 l’importo dell’AS è pari ad € 411,53. I limiti di reddito per avere diritto all’AS sono: - Pensionato solo € 5349,89 - Pensionato coniugato € 10699,78

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI INFLUENTI - Tutti i redditi assoggetabili all’IRPEF - Pensioni di invalidità civile - Pensioni di guerra - Rendite vitalizie INAIL

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI INFLUENTI - Pensioni privilegiate tabellari - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi conti correnti ecc.) - Gli assegni alimentari - Eventuale assegno sociale in godimento all’altro coniuge

L’ASSEGNO SOCIALE ATTENZIONE!!!!! Contrariamente a quanto succedeva con la PS, per stabilire i limiti di reddito per l’AS, si deve considerare il reddito al netto delle ritenute IRPEF.

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI ESCLUSI - TFR e relative anticipazioni - Competenze arretrate a tassazione separata - Quattordicesima mensilità - Indennità di accompagnamento - Rendita casa di abitazione e relative pertinenze

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI ESCLUSI - Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali (da settembre 2007) - Gli indennizzi ex lege 210/92 per danni da vaccinazioni obbligatorie e/o trasfusioni - Trattamenti di famiglia (ANF e/o TF)

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI ESCLUSI - La pensione liquidata con il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione e comunque non oltre 1/3 dell’importo dell’assegno sociale

L’ASSEGNO SOCIALE REDDITI ESCLUSI - Indennità di comunicazione sordomuti - Assegni vitalizi ex combattenti guerra 15/18

L’ASSEGNO SOCIALE L’assegno sociale viene ridotto fino al massimo del 50% nei confronti dei titolari ricoverati in istituti o comunità con rette a carico degli enti pubblici. Per stabilire l’entità della eventuale riduzione si deve fare riferimento alla quota di retta rimasta a carico del ricoverato.

L’ASSEGNO SOCIALE Sugli AS spettano le maggiorazioni sociali previste per legge, sempre che vengano rispettati i limiti di reddito previsti per legge. Le leggi di riferimento sono la 388/2000, la 448/2001 e la 127/2007

AS DERIVANTE DA INV.CIV. I titolari di Invalidità Civile al compimento del 65° anno di età perdono l’assegno o la pensione a carico delle regione, per acquisire automaticamente l’assegno sociale da parte dell’INPS.

AS DERIVANTE DA INV.CIV. Per la determinazione del diritto alla trasformazione dell’INV.CIV. in AS i limiti di reddito sono differenti. È influente il solo reddito personale. Per gli INV.CIV. parziali il limite di reddito 2010 è di € 5349,89 Per gli INV.CIV. totali e i sordomuti il limite di reddito 2010 è di € 15154,24

AS DERIVANTE DA INV.CIV. Il titolare di AS derivante da INV.CIV. parziale, che diventi titolare di una pensione diretta di invalidità, a carico di qualsiasi fondo di previdenza obbligatorio, perde il diritto all’AS. Se la pensione diretta dovesse risultare di importo inferiore all’AS l’interessato può optare per il trattamento di miglior favore.

AS DERIVANTE DA INV.CIV. ATTENZIONE!!!! Le pensioni dei ciechi civili, al compimento dei 65 anni di età, non vengono trasformate in AS. Se il cieco civile è titolare anche di INV.CIV. normale questa viene trasformata.

NUOVE DISPOSIZIONI Il DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha modificato i criteri per la verifica del requisito contributivo sia per la concessione sia per il mantenimento dell’AS.

NUOVE DISPOSIZIONI PRIMA LIQUIDAZIONE In caso di prima liquidazione dell’AS il reddito da tenere in considerazione è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva (qualunque sia il tipo di reddito)

NUOVE DISPOSIZIONI Una volta attribuito, per la verifica del mantenimento del diritto si dovrà tenere conto che: 1 – i redditi non da pensione, ai fini del diritto e delle misura, sono rilevanti a partire dall’anno successivo a quello di percezione

NUOVE DISPOSIZIONI 2 – i redditi di una nuova pensione del titolare e del coniuge comportano la revisione sia diritto sia della misura, a partire dalla data di decorrenza della nuova pensione

NUOVE DISPOSIZIONI 3 – I redditi da pensione dell’anno in corso e gli altri redditi dell’anno precedente costituiscono il metro su cui verificare il diritto e la misura dell’AS per l’anno considerato. Se tale reddito risulta inferiore al limite massimo per il diritto all’AS, questo viene revocato dalla data di liquidazione della nuova pensione

ESEMPIO Limite di reddito 2010€ ,78 Reddito dei coniugi 2008zero Reddito dei coniugi (redditi diversi) Pensione con decorrenza 8/ mensili (6.100 totali per il 2010) AS in pagamento al ,53 Con la vecchia normativa l’AS sarebbe rimasto invariato fino a giugno 2011, perché la pensione avrebbe avuto rilevanza da quella data. Con la nuova normativa da agosto 2010 spetta un AS di € 143,81. Infatti: Il reddito rilevante dei coniugi è di € ( ) Limite ,78 – 7100 = 3.599,78 (AS per l’anno 2010) AS percepito fino a 7/2010 = € 2.880, , ,71 = € 719,07 (da spalmare sui mesi da agosto a dicembre).

ESEMPIO Se il reddito rilevante fosse superiore ad € ,78 l’assegno sociale sarebbe revocato da agosto. Se la nuova pensione venisse liquidata nel 2011, ma con decorrenza 8/2010 l’AS verrebbe ricalcolato con gli stessi criteri a partire da agosto 2010 e l’eccedenza pagata verrebbe recuperata sugli arretrati della nuova pensione