NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Federcoop Nullo Baldini Ravenna, 17 – 18 ottobre 2006
NOZIONE PENALISTICA DI RICICLAGGIO: Art. 648 bis C.P.: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza …..” Es.: l’imprenditore che con il compimento di un reato fiscale generi disponibilità finanziarie illecite e le affidi ad un terzo, che consapevolmente ne compia il trasferimento od altre operazioni tali da occultane la provenienza delittuosa
Art. 648 ter C.P.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto …..” ⇓ L’autore del delitto di riciclaggio non può essere la stessa persona dell’evasore o del concorrente nel reato fiscale: il riciclatore deve essere estraneo al reato presupposto
1^ FASE: realizzazione delle disponibilità illecite, ricchezze derivanti dai delitti – presupposto 2^ FASE: ripulitura di detti introiti effettuata grazie ad operazioni volte a reimmettere gli stessi nei regolari circuiti di mercato impedendone l’identificazione della provenienza 3^ FASE (eventuale): reinvestimento in attività lecite
L. 05/07/1991 n. 197: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” ART. 1 – Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a ,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ……….
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: Direttiva Comunitaria 2001/97/CE, recepita dal D. Lgs. N. 56/2004; Regolamenti attuativi: D.M. 03/02/2006 n. 141 – n. 142 – n. 143 D.M. 141: x professionisti (avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri) D.M. 142: x intermediari finanziari D.M. 143: operatori non finanziari
in vigore dal 22/04/2006 non obbligo di identificazione del cliente x incarico conferito prima dell’entrata in vigore del regolamento in caso di incarichi anteriori all’entrata in vigore, ma ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, obbligo di identificazione e conservazione entro quest’ultimo termine
La lettera s-bis) (introdotta dall’art. 21 Legge Comunitaria 2005) dell’ art. 2 D. Lgs. N. 56/2004, che contiene l’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione della normativa estende gli obblighi antiriciclaggio “ad ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi” La stessa Legge Comunitaria delega al Ministero circa l’estensione dell’efficacia del Reg. 141 anche ai nuovi soggetti ⇓ ‣ Modifica entro 240 giorni dal 23/02/2006
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Le norme antiriciclaggio sono applicabili (ai professionisti e agli altri soggetti) solo in relazione al compimento da parte loro di prestazioni professionali ⇓ è l’operazione affidata con mandato al professionista che rileva ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa è l’operazione affidata con mandato al professionista che rileva ai fini dell’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa e non anche la rilevazione di transazioni compiute dal cliente, di cui il professionista venga a conoscenza indirettamente e non anche la rilevazione di transazioni compiute dal cliente, di cui il professionista venga a conoscenza indirettamente (es.: nell’espletamento di attività di registrazione contabile di movimentazioni, in relazione alle quali non sia stato conferito alcun incarico)
OBBLIGHI 1) identificazione cliente 2) conservazione dati 3) segnalazione operazioni sospette Identificazione: qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento *, beni o utilità di valore superiore a euro
* “mezzi di pagamento”: denaro contante assegni vaglia postali ordini di accreditamento o di pagamento carte di credito ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie Per determinare il valore non si tiene conto del compenso del professionista
tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile ⇓ la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti ….. costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile (art. 3, 4° comma DM n. 141)
Prestazione professionale rilevante per adempimenti antiriciclaggio (art. 1, lettera g) DM n. 141): a.diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente; b.assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione, amministrazione di società, enti etc … ⇓ Duplice tipologia di situazioni: a.assunzione di mandati fiduciari ossia compimento di operazioni in nome o per conto del cliente; b.ordinarie prestazioni svolte in favore del cliente.
Cosa si intende per identificazione: ⇓ la verifica dell’identità del cliente e l’acquisizione dei relativi dati identificativi L’ identificazione va eseguita: al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente (secondo l’ art. 4 DM n. 141) al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente (secondo l’ art. 4 DM n. 141)ovvero al momento dell’accettazione dell’incarico (Parte II - Punto 1 delle Istruzioni UIC) al momento dell’accettazione dell’incarico (Parte II - Punto 1 delle Istruzioni UIC) al momento dell’accettazione dell’incarico in relazione al generale mandato attribuito al professionista x operazioni, il cui valore non è determinato né determinabile al momento dell’accettazione dell’incarico in relazione al generale mandato attribuito al professionista x operazioni, il cui valore non è determinato né determinabile⇓ e non all’atto della rilevazione contabile di singole operazioni superiori alla soglia dei euro
Modalità consentite: presenza fisica: con acquisizione del documento di identità o di riconoscimento (con foto), quali carta identità, patente, passaporto, etc... (D.P.R. n. 445/00); presenza fisica: con acquisizione del documento di identità o di riconoscimento (con foto), quali carta identità, patente, passaporto, etc... (D.P.R. n. 445/00); presenza fisica non necessaria in virtù di precedente identificazione, di dati identificativi risultanti da atti pubblici, scritture private autentiche, documenti con firma digitale; presenza fisica non necessaria in virtù di precedente identificazione, di dati identificativi risultanti da atti pubblici, scritture private autentiche, documenti con firma digitale; idonea attestazione circa l’identità da parte di intermediari abilitati (art. 4 D. Lgs. N. 56/04) idonea attestazione circa l’identità da parte di intermediari abilitati (art. 4 D. Lgs. N. 56/04) Non è possibile avvalersi di dichiarazioni sostitutive
Registrazione e conservazione dei dati Si tratta di dati da inserirsi nell’archivio entro 30 giorni dalla identificazione (art. 6, 1° c., DM n. 141) e dovranno essere completati entro 30 giorni dalla esecuzione della prestazione (art. 6, 2° c., DM n. 141) Ovvero dal momento in cui si ha conoscenza della tipologia di prestazione professionale (Parte III – Punto 2 delle Istruzioni UIC)
Oggetto della registrazione: dati identificativi del cliente del soggetto per conto del quale questo opera attività lavorativa data dell’avvenuta identificazione descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita Allegato A. 2 del Provvedimento UIC 24/02/2006: ⇓ identifica tipologie di prestazioni oggetto di registrazione valore dell’oggetto della prestazione
Al verificarsi di modifiche dei dati e delle informazioni, Al verificarsi di modifiche dei dati e delle informazioni, l’archivio va aggiornato entro 30 giorni, ma conservando evidenza del dato precedente l’archivio va aggiornato entro 30 giorni, ma conservando evidenza del dato precedente I dati sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale I dati sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale I dati raccolti devono essere conservati in un apposito archivio unico, in grado di garantire la storicità, ossia l’ordine cronologico delle informazioni I dati raccolti devono essere conservati in un apposito archivio unico, in grado di garantire la storicità, ossia l’ordine cronologico delle informazioni L’archivio deve essere gestito e conservato tramite strumenti informatici, secondo gli standards tecnici L’archivio deve essere gestito e conservato tramite strumenti informatici, secondo gli standards tecnici indicati nell’ allegato B del Provvedimento UIC.
Il provvedimento UIC 24/02/06 per i professionisti – Chiarimenti vari del 18/05/06 precisa: nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale, che comprenda la prestazione di numerose attività non ancora specificate al momento della conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale, di importo superiore a euro o di valore indeterminato o indeterminabile (Punto 16) nel caso di contratto di consulenza a compenso fisso annuale, che comprenda la prestazione di numerose attività non ancora specificate al momento della conclusione del contratto, gli obblighi di identificazione e registrazione si applicano al momento in cui viene effettuata la prima prestazione professionale, di importo superiore a euro o di valore indeterminato o indeterminabile (Punto 16)
qualora l’incarico preveda sin dall’inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste saranno registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell’allegato A, al momento del conferimento dell’incarico (Punto 16) qualora l’incarico preveda sin dall’inizio lo svolgimento di determinate prestazioni, queste saranno registrate singolarmente, in base alle indicazioni dell’allegato A, al momento del conferimento dell’incarico (Punto 16) per gli incarichi consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe, di contributi, nella revisione contabile, nella esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano (Punto 16) ⇒ “macro- prestazioni” ⇒ incarichi continuativi e compositi, aventi per oggetto tali prestazioni per gli incarichi consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe, di contributi, nella revisione contabile, nella esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell’incarico e non i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui essi si esplicano (Punto 16) ⇒ “macro- prestazioni” ⇒ incarichi continuativi e compositi, aventi per oggetto tali prestazioni
per soggetti diversi dalle persone fisiche occorre acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; è necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente (Punto 19) per soggetti diversi dalle persone fisiche occorre acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; è necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente (Punto 19)
Segnalazione operazioni sospette ossia di operazioni di sospetto riciclaggio Da sottolineare: fin dal 14/03/2004 i soggetti di cui art. 2 comunicano al Ministero dell’Economia le infrazioni alle disposizioni art. 1 L. n. 197/1991, di cui abbiano anche solo notizia nello svolgimento dei propri compiti (art. 7, 1° comma, D. Lgs. N. 56/2004)
E’ da segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche entità natura altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività del cliente ⇓ induca a ritenere che il denaro o i beni, oggetto di quella operazione, provengano (art. 9 D.M. n. 141) dai delitti di riciclaggio previsti dalla legge
Da eseguirsi “senza ritardo” (se possibile, prima del compimento dell’operazione) Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza La segnalazione non costituisce violazione del segreto professionale e se effettuata in buona fede, non comporta responsabilità né per i professionisti né per i dipendenti o collaboratori
Criteri generali per individuazione operazioni sospette: art. 11 D.M. n. 141/06 allegato C Provv. UIC (indicatori di anomalia) il riscontro degli indicatori di anomalia non comporta un obbligo automatico di segnalazione, in quanto occorre sempre effettuare una valutazione del caso concreto E’ vietato comunicare le segnalazioni al cliente La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema proposto dall’ allegato D Provv. UIC
ANTIRICICLAGGIO E “PRIVACY” Art. 8 D.M. N. 141/06: raccomandazione per sottolineare quanto già evidente dal coordinamento delle due normative ⇓ obbligo di informativa idonea (art. 13 Codice Privacy) al momento dell’assunzione dell’incarico acquisizione del consenso scritto del cliente l’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce “trattamento dei dati” tali operazioni di trattamento devono essere effettuate solo dagli “incaricati” appositamente nominati (art. 30 Codice Privacy) osservanza degli obblighi e delle misure di sicurezza (artt Codice Privacy) per la tenuta dell’archivio unico
SANZIONI Per omessa istituzione dell’archivio ⇓ arresto da sei a dodici mesi e ammenda da a euro (art. 5, 4° comma L. n. 197/91) per omessa segnalazione operazioni sospette ⇓ sanzione amministrativa dal 5% al 50% del valore dell’operazione (art. 5, 5° comma L. n. 197/91) per violazione obbligo di comunicazione infrazioni art. 1 L n. 197/91 ⇓ Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 7, 2° comma, D. Lgs. n. 56/04) Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 7, 2° comma, D. Lgs. n. 56/04)
segue SANZIONI per violazione obblighi informativi e di segnalazione di dati ex L n. 197/91 e D.Lgs. n. 56/04 ⇓ sanzione amministrativa da 500 a euro (art. 7, 4° comma, D. Lgs. N. 56/04) per violazione obblighi di identificazione e di registrazione ⇓ multa da € 2.582,28 a € ,42 (art. 2, n. 7 L. n. 197/91)
ART. 8, 1° COMMA, D. LGS. N. 56/04 ART. 11, 3° COMMA, DM N. 141 I soggetti tenuti adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un’adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori affinché siano in grado di ….. evidenziare situazioni di sospetto
Precisazione per Caf e Ced: essi si ritengono sottoposti agli obblighi scaturenti dalla disciplina dell’antiriciclaggio nell’espletazione di attività di consulenza, mentre si ritengono esentati per le mere redazioni e trasmissioni delle dichiarazioni dei redditi.