Dichiarazione annuale. Con la dichiarazione annuale il soggetto passivo Iva procede all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante un.

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Transcript della presentazione:

Dichiarazione annuale

Con la dichiarazione annuale il soggetto passivo Iva procede all’autodeterminazione definitiva dell’imposta dovuta mediante un riepilogo dettagliato delle operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente e alla liquidazione del debito o del credito Iva. Quindi determina: Volume d’affari dell’anno precedente Iva effettivamente detraibile Percentuale del pro-rata per l’anno successivo Rettifiche di eventuali errori compiuti nelle liquidazioni periodiche. A tal fine la dichiarazione deve riportare tutte le informazioni previste ogni anno, dai decreti ministeriali di approvazione dei relativi modelli.

Soggetti obbligati Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali( art.8 DPR 322/98)

esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente: –ha effettuato anche operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata –ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972) –ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.) i contribuenti che hanno optato per il regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244)regime dei minimi i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972) gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari

Soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (Legge 16 dicembre 1991, n. 398) i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Attenzione Per altri casi particolari (quali ad esempio, operazioni straordinarie effettuate, eredi, curatori ecc.) si rimanda alle istruzioni di compilazione della dichiarazione.istruzioni di compilazione della dichiarazione

Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico) La dichiarazione Iva può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico). La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali: le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo

… i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972) particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Come si presenta La presentazione, in via telematica, può essere fatta: direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Quando si presenta La dichiarazione Iva deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre, nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma, oppure entro il 30 settembre nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva in Unico. Attenzione Questa scadenza può subire variazioni o proroghe. Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione del sito dedicata allo scadenzario.scadenzario

Presentazione in ritardo Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione (da 258 a euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). Si può evitare tale sanzione se entro lo stesso termine di 90 giorni si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro). La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d’imposta.

In caso di errore… Nella compilazione della dichiarazione Iva annuale può capitare di commettere errori di vario tipo, che il contribuente può correggere prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa. In tutti questi casi, il contribuente può correggere gli errori prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione commessa. Le modalità per rimediare sono diverse a seconda che le correzioni avvengano prima o dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione.

Correzioni nei termini di presentazione I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo. ravvedimento operoso Se, al contrario, emerge un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Correzioni dopo la scadenza dei termini di presentazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione. E’ possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Dichiarazione integrativa in diminuzione Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior ricavo, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un'altra dichiarazione Iva entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa in aumento Il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor ricavo o un minor debito o un maggior credito d’imposta, presentando una “dichiarazione integrativa” (va barrata l’apposita casella sul frontespizio): entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo, facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte ravvedimento operoso entro i termini per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni.

Compilazione e invio Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di compilazione e i software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del "file" creato. Nel menù di sinistra sono presenti le informazioni relative: alla modalità di presentazione telematica al software di compilazione e/o controllo messo a disposizione dall’Agenzia all'invio del file tramite i servizi Fisconline/Entratel (è necessario registrarsi ai servizi telematici). registrarsi ai servizi telematici