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PubblicatoNicomedo Locatelli Modificato 10 anni fa
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Palazzo del Monferrato Alessandria, 26 marzo 2009
Convegno Fisco & Agricoltura Novità IVA in agricoltura Problematiche su attività connesse Palazzo del Monferrato Alessandria, 26 marzo 2009
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REGIMI IVA AGRICOLTURA
REGIME ESONERO REGIME SPECIALE Art. 34 REGIME ex Art. 34 bis (ATTIVITA' CONNESSE) REGIME ORDINARIO REGIME CONTRIBUENTI MINIMI REGIME FORFAIT PER AGRITURISMO
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AGRICOLTURA ULTIME NOVITA'
no limite di volume d'affari per l'applicabilità del regime speciale. E' diventata norma di sistema nel 2005, mentre prima il limite non esisteva per via di norma provvisoria; il regime semplificato (unico registro e liquidazione e versamento annuale) previsto per i produttori a regime speciale con V.A. < ,28 € composto per almeno 2/3 da cessione di prodotti compresi nella tabella A parte I è stato abrogato con decorrenza 2007;
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AGRICOLTURA ULTIME NOVITA'
il limite per l'applicazione del regime di esonero è stato unificato a € 7.000,00 di volume d'affari con decorrenza dal 01/01/2007; regime contribuenti minimi, ma solo per chi applica il regime normale (C.M. 7/E del 2008); esigibilità dell'IVA per cassa per chi applica il regime normale.
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ESIGIBILITA' IVA AL PAGAMENTO (art. 7 D. L. 185/2008 convertito in L
MOMENTO EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE nascita degli obblighi tributari (fatturazione/emissione scontrino fiscale etc.) MOMENTO DI ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA tempo di liquidazione del tributo SINO AD ADESSO, SALVO ECCEZIONI separazione tra rilevanza monetaria verso l'Erario e verso clienti/fornitori coincidenza tra momento di effettuazione e momento di esigibilità. E' una norma facoltativa, non obbligatoria
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Soggetti Sono esclusi coloro che : si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'IVA hanno un volume di affari anno precedente > ,00 euro Operazioni interessate cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; escluse le operazioni svolte con consumatori finali
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Indicazione in fattura
per ottenere il rinvio dell'esigibilità è necessario venga indicato in fattura che si intende usufruire della normativa in oggetto. Scadenza periodo non esigibilità un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Efficacia la firma da parte del Ministro è prevista per questa settimana.
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ATTIVITA‘ CONNESSE – ARTICOLO 2135 C.C.
1) Attività esercitate da un imprenditore agricolo dirette alla : Manipolazione Conservazione Trasformazione Vendita Valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento.
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ATTIVITA‘ CONNESSE – ARTICOLO 2135 C.C.
2) Attività esercitate da imprenditore agricolo dirette alla fornitura di beni e prestazione di servizi effettuate impiegando in via prevalente attrezzature e/o risorse abitualmente destinate all'impiego nell'azienda agricola, comprese le attività di valorizzazione e difesa del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di ricezione ed ospitalità.
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CARATTERISTICHE ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA AI FINI IVA
L' imprenditore agricolo che svolge le attività connesse deve essere lo stesso soggetto che esercita la coltivazione del fondo, del bosco o l'allevamento di animali. i prodotti ottenuti a seguito delle attività di cui all'art c.c. risultano compresi in Tab A parte I°; le attività sono effettuate sui prodotti provenienti prevalentemente (in base alla quantità e se non possibile, perchè beni diversi, in base al valore normale propri prodotti/costo prodotti acquistati da terzi) dalla propria produzione, ma anche su prodotti acquistati da terzi al fine di ottenere un aumento quantitativo della produzione, un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva, un miglioramento della gamma dei beni offerti e semprechè i beni acquistati rientrino nel comparto produttivo in cui opera l’imprenditore; le prestazioni di servizi devono essere effettuate mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata e non acquistate appositamente;
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CARATTERISTICHE ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA AI FINI IVA
le attività hanno carattere di strumentalità e complementarietà funzionale con l’attività principale di produzione dei prodotti agricoli. La commercializzazione è l’ultima fase di un processo complesso in caso di cessione di beni propri, mentre manca il legame di accessorietà e strumentalità nel caso di cessione di prodotti di terzi; le attività non devono assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane la connotazione di attività prevalenti. L'attività agricola deve rimanere quella principale mentre le attività connesse concorrono a potenziare il ruolo dell'azienda agricola.
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ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA AI FINI IVA
Le cessioni di prodotti compresi in Tab. A. parte I° ottenuti a seguito dell'esercizio di attività connesse con le caratteristiche precedentemente individuate (es. prevalente produzione propria) sono soggette al regime speciale di detrazione ex art. 34 (% di compensazione), salvo opzione per il regime normale. Tale regime va applicato anche per la cessione della parte (minoritaria) di prodotti non derivanti dal proprio fondo/coltivazione.
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ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA AI FINI IVA
E' sempre esclusa la saltuaria semplice commercializzazione di beni acquistati da terzi che configura una attività di azienda agricola mista [applicazione del regime normale IVA]. Se non saltuaria, è altra attività non agricola. Le attività connesse di prestazioni di servizi sono soggette al regime di detrazione forfetario del 50% ex art 34 bis, salvo opzione per il regime normale. In tale regime rientrano anche le forniture di servizi occasionali. Le cessioni dei prodotti non compresi nella Tab. A parte I° ottenuti a seguito dell'esercizio di attività connesse con le caratteristiche precedentemente individuate (es. prevalenza produzione propria) sono soggette al regime normale IVA [normativa comunitaria].
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ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' - OPERAZIONI DIVERSE OCCASIONALI
esercizio di più attività agricole => contabilità separata facoltativa; esercizio di attività agricola e attività non agricola => contabilità separata obbligatoria se è applicato il regime speciale per l'attività agricola; esercizio di attività agricola in regime speciale e attività connesse ex art. 34 bis => contabilità separata obbligatoria salvo che si opti per il regime normale per entrambe le attività. Se la prestazione di servizi è occasionale è sufficiente l'annotazione separata.
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ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' - OPERAZIONI DIVERSE OCCASIONALI
esercizio di attività agricola e operazioni singole/occasionali non agricole (es. cessione di prodotti non compresi in Tab. A parte I° o commercializzazione di beni acquistati da terzi) => regime azienda agricolo misto: limitatamente alle operazioni occasionali non agricole l'IVA è dovuta nei modi ordinari senza l'applicazione delle percentuali di compensazione o detrazione forfetaria degli acquisti, ma con detrazione analitica limitata ad alcuni casi; le operazioni vanno registrate distintamente, indicate separatamente in liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
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CASISTICA DI ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
vendita di capi interi morti e di carni, frattaglie e altre parti di animali; vinificazione, imbottigliamento, spumantizzazione; macinazione; trasformazione in formaggio di latte ottenuto dal proprio allevamento; molitura di olive proprie e quelle di spettanza del mezzadro; estrazione di essenze da fiori direttamente coltivati;
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macerazione della canapa;
pilatura del riso ……………..
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