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PubblicatoAlberta Alberti Modificato 10 anni fa
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Cultura di impresa Concetto di azienda (art. 2555) Impresa
Lavoratore subordinato (art. 2094) Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Figure di imprenditore
Imprenditore (art. 2082) Imprenditore commerciale (art. 2195) Piccolo imprenditore (art. 2083) Imprenditore agricolo (art. 2135) Imprenditore artigiano (art. 2 Legge 443/1985) Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Forme giuridiche
Società (art. 2247) 1)Società di persone (S.n.c. S.a.s) 2) Società di capitali (S.r.l. S.p.a. S.a.p.a.) Cooperative (art. 2511) Consorzi (art. 2602) Impresa individuale (art. 2082) 1) Ditta 2) Impresa familiare (art. 230 bis) 3) Impresa coniugale (art 177) Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Enti collettivi
Enti profit Società Consorzi di società e/o imprenditori Soggetti esteri con S.O. in Italia Onlus (D.Lgs 460/1997) Cooperative e consorzi di cui alla L. 381/1991 Organismi di volontariato ex L. 26/1991 (associazioni, fondazioni..) Organismi non governativi ex L. 49/1987 Enti pubblici Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa: azienda
Art – Nozione azienda. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Imprenditore commerciale
Art Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) un’attività ausiliaria ad una delle precedenti. Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - L’imprenditore
Art Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa – Piccolo imprenditore
Art Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa – Imprenditore agricolo
Art Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.. Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa – Lavoro subordinato
Art Prestatore di lavoro subordinato. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - Artigiano
Art. 2 – Artigiano (Legge 443 del 1985) E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo… Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - Società
Art Contratto di società. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili Prof. Bertolami Salvatore
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Prof. Bertolami Salvatore
Cultura di impresa Art. 230 bis - Impresa familiare (parte prima) Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa Art. 230 bis - Impresa familiare (parte seconda) Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - Comunione
Art Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - Consorzio
Art – Consorzio Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Prof. Bertolami Salvatore
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Cultura di impresa - Cooperativa
Art – Cooperativa Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico Prof. Bertolami Salvatore
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