Contrattazione e contratto collettivo La contrattazione collettiva rappresenta il principale istituto delle relazioni industriali e del diritto sindacale Può essere definita come “il processo di regolamentazione congiunta, tra sindacati e datori di lavoro, dei rapporti di lavoro”
Contratto collettivo È il prodotto della autonomia contrattuale collettiva e può essere definito, in linea generale, come “il contratto con cui i soggetti collettivi - organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro - predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) e regolano taluni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria)”
La mancata attuazione dell’art. 39 Cost. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il “modello” del Costituente L’art. 39, commi 2-3-4, Cost. cerca di coniugare il riconoscimento del pluralismo sindacale proprio del nuovo regime democratico con il mantenimento del contratto di categoria efficace erga omnes (cioè per tutti i lavoratori della categoria) caratteristico del sistema corporativo
segue Erga omnes: vuol dire efficace per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria a cui si riferisce il contratto collettivo
c.d. efficacia impeditiva L’art. 39, commi 2-3-4, Cost., non hanno trovato attuazione con legge ordinaria, per motivi politico-sindacali Esso, comunque, ha un’efficacia impeditiva: impedisce cioè qualsiasi soluzione alternativa a quella ivi prevista per conferire al contratto collettivo efficacia generale (erga omnes)
segue Attenzione: non significa certo che l’art. 39, commi 2-3-4, sia da ritenersi abrogato!!
I 2 grandi problemi della contrattazione collettiva Efficacia soggettiva: a chi si applica il contratto collettivo? A tutti i lavoratori appartenenti alla categoria a cui si riferisce? Efficacia oggettiva (Inderogabilità): è il tema dei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale
Efficacia soggettiva (o ambito di efficacia) Conseguenze della mancata attuazione dell’art. 39, commi 2-3-4, Cost. Come si fa allora a capire su cosa fondare l’efficacia soggettiva di un contratto collettivo (in mancanza dell’attuazione della norma costituzionale)?
Il contratto collettivo di diritto comune Ricorso alle categorie del diritto privato (o diritto comune): da qui l’espressione di contratto collettivo di diritto comune, cioè interpretato alla luce delle regole dei contratti in generale, contenute nel codice civile (artt. 1322 ss.)
segue Come può un contratto collettivo, stipulato cioè da soggetti collettivi (organizzazioni sindacali e associazioni datoriali), produrre effetti nella sfera giuridica dei singoli lavoratori? Cioè sul piano dei rapporti individuali di lavoro?
segue Alla luce del diritto comune, si ricorre all’istituto della “rappresentanza” I singoli lavoratori, associandosi al sindacato (cioè iscrivendosi), conferiscono ad esso, implicitamente o esplicitamente, il potere di stabilire le condizioni dei propri rapporti individuali di lavoro, in loro nome e per loro conto
Efficacia limitata agli iscritti Pertanto, soltanto il datore di lavoro iscritto all’organizzazione sindacale dei datori di lavoro è tenuto all’applicazione del contratto collettivo nei confronti dei soli lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti
Operazioni giurisprudenziali di estensione dell’ambito di efficacia I giudici hanno posto in essere alcune interpretazioni tese ad allargare/estendere, in via diretta o indiretta, l’ambito di efficacia del contratto collettivo, sulla consapevolezza della naturale vocazione del contratto collettivo ad esprimere una disciplina generale, per tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria (vocazione frustrata dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost.)
L’operazione più importante Applicazione dei minimi tariffari e art. 36 Cost. Combinato disposto dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099, comma 2, c.c.
segue Art. 36 Cost.: è una norma immediatamente precettiva, anche nei rapporti tra privati “Il prestatore di lavoro ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”
segue Articolo 2099, comma 2, c.c. … In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
segue La combinazione interpretativa di queste due norme produce un interessante risultato interpretativo Il contratto collettivo acquista, per effetto della sentenza del Giudice, una funzione parametrica, al fine di individuare la retribuzione del lavoratore che sia in linea con i principi di cui all’art. 36 Cost.
segue Non è il contratto collettivo ex se a produrre efficacia oltre la schiera degli iscritti alle associazioni stipulanti È l’art. 36 Cost., mediato dall’art. 2099 c.c. (e quindi dall’intervento del Giudice), a produrre tale effetto, limitatamente alla parte retributiva del contratto collettivo
Interventi legislativi sull’ambito di efficacia del contratto collettivo Legge 741/1959: c.d. legge Vigorelli, sulla recezione in decreti dei contratti collettivi; Art. 36 della legge n. 300/70: in ipotesi di appalto pubblico, c’è l’obbligo per l’appaltatore di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni di trattamento economico non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
Efficacia oggettiva o Inderogabilità Riguarda i rapporti tra autonomia negoziale collettiva e autonomia negoziale individuale Può un contratto individuale di lavoro “peggiorare” le condizioni, ad esempio retributive, fissate in un contratto collettivo nazionale di lavoro?
segue Il singolo lavoratore ed il singolo datore di lavoro possono pattuire una disciplina del rapporto individuale meno favorevole al primo rispetto a quella predeterminata dal contratto collettivo?
segue Art. 2077 c.c. - Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.).
segue La giurisprudenza considera ancora vigente l’art. 2077 c.c. e riferibile ai contratti collettivi di diritto comune L’art. 2077 è la “fonte” dell’efficacia normativa inderogabile del contratto collettivo
segue Siffatta prevalenza (la inderogabilità), secondo la dottrina, risponde alla funzione economico-sociale del contratto collettivo e non è incompatibile con la natura privatistica del sindacato e del contratto collettivo (in senso contrario, invece, si può sostenere che proprio il diritto comune - segnatamente la disciplina del mandato con rappresentanza - non prevede che il mandante, nel nostro caso, i lavoratori o i datori, debba restare fedele a vita alla disciplina dell’affare posta in essere dal mandatario e non possa modificare la disciplina fissata a livello di contratto collettivo
Nuovo testo dell’art. 2113 c.c. Nel 1973, viene riscritto l’art. 2113 c.c. e si inseriscono alcuni elementi molto importanti ai fini del nostro discorso
segue Art. 2113, comma 1, c.c. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’Articolo 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide.
segue In sostanza, il legislatore attribuisce al contratto collettivo la forza di caducare/invalidare ogni manifestazione abdicativa, o modificativa in peius, espressa a livello di autonomia contrattuale individuale
segue Se sono invalide le rinunzie e le transazioni concluse dal singolo lavoratore aventi ad oggetto diritti sanciti dal contratto collettivo, lo saranno anche pattuizioni individuali difformi dal contratto collettivo concluse all’atto dell’assunzione
segue La norma del contratto collettivo è praticamente assimilata alla norma di legge
Derogabilità in melius ad opera del contratto individuale L’inderogabilità del contratto collettivo opera solo a vantaggio e non a danno del lavoratore (c.d. funzione di tutela minimale del contratto collettivo) Pertanto, sono sempre legittime le previsioni migliorative del contratto individuale
segue Come si fa a stabilire che un trattamento collettivo sia più o meno favorevole al lavoratore rispetto al trattamento individuale?
criterio c.d. criterio del conglobamento Non bisogna raffrontare singole clausole/micro-disposizioni, ma occorre guardare all’insieme delle clausole che costituiscono un istituto
segue Ogni singolo “istituto” (ad es. retribuzione, orario e pause) trova integrale applicazione o nel contratto collettivo o nel contratto individuale, non potendosi scegliere un po’ dell’uno e un po’ dell’altro.
Nel settore pubblico Diversità rispetto al settore privato, fissate dalla legge (d.lgs. n. 165/01 s.m.) Soggetti: ARAN e sindacati rappresentativi Presenza di interessi generali nella contrattazione collettiva