CORSO DI FORMAZIONE GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE

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Transcript della presentazione:

CORSO DI FORMAZIONE GUARDIE GIURATE VENATORIE VOLONTARIE Le armi e le munizioni da caccia nella legislazione vigente Acquisto, detenzione, trasporto, porto, ed uso nell’attività venatoria. Schema delle principali norme di legge che disciplinano il variegato mondo delle armi e delle munizioni nell’utilizzo pratico dell’uso venatorio

Legislazione Nazionale Definizione di ARMA (classificazione) ARMA: oggetto nato per l’offesa alla persona. Tipo di armi: arma da sparo arma bianca arma impropria Armi da sparo. Sono tutte le armi che sono in grado di lanciare un proiettile e si suddividono in arma da fuoco (usa la polvere da sparo come energia), e arma da getto (armi ad aria compressa ed a gas compressi). Fra queste categorie sono compresi tutti i tipi di fucili e di pistole. Che a loro volta sono classificate in armi: comuni, da caccia, sportive. Armi bianche. Sono tutte le altre armi create esclusivamente per offendere la persona che si disgiungono in armi da punta, da taglio e da botta, come: lance, spade, baionette, mazze ferrate, pugnali. Queste armi non sono mai portabili, vanno denunciate e vanno detenute all’interno della propria abitazione e sue pertinenze. Il pugnale si distingue dal coltello perché è affilato su entrambi i lati della lama. Armi improprie. Sono tutti quegli utensili che pur essendo stati creati per usi domestici, agricoli, industriali, possono per la loro natura essere usati per l’offesa alla persona, come coltelli da caccia anche tipo “Rambo”, roncole, scuri, asce, machete, ecc…, possono essere portati solo per giustificati motivi. La caccia è uno di questi motivi. Non vanno denunciate. Acquisto Le armi si acquistano solo se si è titolari di nullaosta o di porto d’armi rilasciati dal Questore o dal Prefetto (porto pistola). Il porto di fucile può essere richiesto per vari usi: difesa; tiro a volo; caccia. Ha una durata di 6 anni. È formato da un libretto con fotografia e dati identificativi uguale per tutti i tipi. Insieme al libretto vi è un foglietto che indica l’uso permesso con quel tipo di porto di fucile. La licenza di caccia non è altro che un porto di fucile anche “per uso di caccia”, licenza che si ottiene dopo aver superato il relativo esame abilitativo organizzato dalla Provincia. Detenzione armi Art. 38 - T.U.L.P.S. Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (n. 773 del 1931) Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne DENUNCIA all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, alla locale stazione dei Carabinieri, ENTRO 72 ORE !!!!! Nella denuncia vanno indicati anche i componenti del nucleo famigliare che devono essere informati della presenza dell’arma in casa.

(prestito temporaneo) Non vi è limite al numero delle armi da caccia detenibili (art. 33 c. 2 L. 157/92). Vanno denunciate anche: Le canne intercambiabili che devono essere munite: di marca, calibro, numero di matricola e del peso se lisce; se rigate del numero di catalogo. Tali punzoni vengono apposti esclusivamente dal “Banco Nazionale delle Armi portatili di Gardone Val Trompia o sua Sezione (art. 11 L. 110/75). Le parti di arma (art. 20 L. 110/75), stabilite dall’art. 19 L. 110/75: carcasse, otturatori, carrelli, fusti, tamburi, silenziatori che non hanno bisogno di numero di matricola. I caricatori non vanno più denunciati. Non è obbligatorio la copia della denuncia del fucile durante l’esercizio venatorio. Custodia La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della Sicurezza Pubblica (art. 20 L.110/75). Non è obbligatorio l’armadio blindato, ma essendo il titolare delle armi e delle munizioni tenuto a dimostrare sempre in caso di furto, o di impossessamento delle stesse da parte di persone non abilitate all’uso (minori, minorati psico-fisici, ecc…), la su citata “diligenza” voluta dal legislatore, si consiglia vivamente di tenerle chiuse in modo inaccessibile in apposito contenitore chiuso a chiave. Le armi si possono ancorare al muro con catena munita di lucchetto, in modo da poter sempre dimostrare eventuali effrazioni. Le chiavi di dette serrature dovranno essere custodite esclusivamente dal possessore delle armi e/o munizioni. Il Decreto Legs. N. 204 del 2010 prevede un regolamento da emanarsi dal Ministero dell’Interno sulle misure di sicurezza da adottare per la detenzione di armi. Misure che potrebbero essere elettroniche o di difesa passiva. L’abbandono dell’arma incustodita a caccia rientra in questo articolo. Comodato armi (prestito temporaneo) Si possono prestare le armi da caccia ad altro cacciatore munito di licenza come stabilito dall’art. 22 L.110/75, per una battuta di caccia o altro uso lecito, comunque per un tempo massimo di 72 ore; dopo tale termine vanno denunciate (vedi art. 38 T.U.L.P.S. sopra riportato). Non è previsto il comodato (prestito) delle munizioni e specie quelle a palla devono essere sempre personalmente denunciate. Detenzione munizioni Art. 97 - Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (n. 635 del 1940) …Omissis… possono tenersi in deposito …omissis… nello Stato senza licenza, …omissis… un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere …omissis... nonché 5 Kg. di polvere I titolari di licenza di caccia possono detenere con denuncia (vedi art. 38 T.U.L.P.S.), fino a 1500 cartucce da caccia, nonché 5 Kg. di polvere per ricarica.

Trasporto armi Trasporto munizioni PORTO Legge Nazionale Si possono detenere altresì senza obbligo di denuncia fino a 1000 cartucce a pallini, purché si sia detentori della relativa arma (art. 26 L.110/75). Da 1001 a 1500 vanno denunciate. Si ricorda quindi, che per quanto riguarda le cartucce caricate a palla, sia per fucile a anima liscia che ad anima rigata, queste vanno tutte denunciate anche una sola ! ! ! Non è obbligatorio denunciare la variazione del numero di cartucce detenute, l’importante è non superare il numero massimo denunciato. Trasporto armi Legge Nazionale Il trasporto di un’arma da caccia è il modo di movimentarla al seguito del proprietario o di persona autorizzata dallo stesso ed è ben spiegato dall’art. 21 Divieti L. 157/92 lett. g. g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. Trasporto munizioni Il titolare di licenza da caccia può trasportare in Italia senza ulteriori permessi fino ad un massimo di 1500 cartucce da caccia (art. 97 Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. n. 635/40). Legge Regionale Il legislatore regionale ha voluto precisare che per l’attraversamento delle zone di protezione della fauna le armi siano scariche (anche il serbatoio), e in custodia oppure smontate (art. 60 C1 L.R. 8/94 e successive modificazioni). PORTO Quello che viene chiamato “porto” è in pratica l’uso dell’arma o comunque il trasporto dell’arma carica pronta all’uso. Non vi è limite al numero dei fucili portabili durante l’esercizio venatorio anche dello stesso calibro. L’art. 703 del Codice Penale (esplosioni pericolose) punisce “chiunque …omissis… in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco …omissis… La legge sulla caccia ha “depenalizzato” in parte infatti, nel prevedere il divieto di cacciare (sparare a meno di 100 m. da immobili e 50 da strade carrozzabili di spalle, e di 150 m. di fronte con fucile ad anima liscia), ha previsto solo una sanzione amministrativa (art. 21 Divieti L. 157/92 lett. e. - f.). e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di

PORTO MUNIZIONI LEGGE LOCALE comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale. PORTO MUNIZIONI LEGGE LOCALE Limitazioni al porto vi sono anche per le munizioni, la Provincia di Rimini ha disposto nel suo calendario Provinciale il divieto anche della detenzione ed uso durante l’attività venatoria con fucile ad anima liscia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4 mm. (n.0) nonché con concentratori di rosata (over 100) ed a palla unica. La palla unica è ammessa per la caccia collettiva al cinghiale. Il regolamento Regionale per la caccia agli ungulati impone il divieto di porto di munizione spezzata durante l’attività venatoria al cinghiale in girata, battuta o braccata. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria Legge Nazionale Art. 13 L. 157/92 L'attività venatoria è consentita con l'uso del FUCILE con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Prefetture della Repubblica Italiana La lunghezza minima per una canna ad anima liscia è di cm. 45, le armi con canne lisce più corte sono considerate pistole. Per quanto riguarda le armi a canna rigata vengono tutte classificate dall’apposita Commissione caso per caso, come il numero dei colpi nei fucili a canna rigata detenibili ed utilizzabili in Italia anche per uso di caccia, stabilito dalla “Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi”. Tale Commissione assegnava fino al 2011 ad ogni singola arma un numero di catalogo che doveva essere punzonato sulla stessa. A codesto numero corrisponde una scheda descrittiva particolareggiata in cui vengono codificate il calibro, le dimensioni (lunghezza totale, lunghezza canna, ecc…), ed il numero dei colpi. Il catalogo è consultabile presso il sito del Ministero dell’Interno. Attualmente tale compito è stato affidato al Banco Nazionale di prova delle armi portatili di Gardone Val Trompia. Un chiarimento sui calibri dei fucili ad anima rigata usabili in Italia per l’attività venatoria, è arrivato solo 1997! vedi circolare riportata di seguito. Prefetture della Repubblica Italiana Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria (Legge 11 Febbraio 1992, n.157) Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si informa che il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 559/C-50- 065-E-97 in data 7 maggio 1997 (pubblicata sulla G.U.) ha fornito il proprio orientamento circa l’interpretazione dell’art. 13 della legge indicata in oggetto, laddove al comma 1 testualmente statuisce: “L'attività venatoria è consentita ... omissis ... con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". In particolare - in merito al quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria - la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria: i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40; i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. In pratica: sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6 (0,22 centesimi di pollice), a prescindere dalla lunghezza del bossolo. sono ammessi tutti i calibri superiore a 5,6 mm. (0,22 centesimi di pollice) indifferentemente dalla lunghezza del bossolo. I calibri 5,6 mm. (0,22 centesimi di pollice) devono avere il bossolo superiore o uguale a 40 mm. tutti i calibri inferiori a 5,6 mm. (0,22 centesimi di pollice), sono vietati.

Alterazione arma Altri divieti Legge Nazionale Legge Locale Chiunque alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma ne aumenti la potenziabilità di offesa ovvero ne renda più agevole il porto,l’uso o l’occultamento è punito …omissis… art. 3 L. 110/75. Rientra in questo articolo aumentare il numero dei colpi di una carabina catalogata; anche attaccare due caricatori rovesciati montati sull’arma, incorre nello stesso divieto. Stesso discorso per il taglio delle canne dei fucili ad anima liscia che devono essere ripunzonate dal Banco Nazionale di Prova che ne ridetermina il peso. Altri divieti Legge Nazionale Fra i mezzi di caccia vietati, vi sono anche le armi munite di silenziatore e le balestre, probabilmente per evitare il bracconaggio, anche se è ammesso l’arco… forse perché meno preciso? Per la caccia agli ungulati è vietato l’uso della munizione spezzata (pallettoni) si cacciano solo a palla unica, vedi art. 21 divieti C. 1 lett. u. Legge Locale Oltre i limiti Nazionali la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna a emanato il regolamento n. 1/2008 per la gestione degli ungulati che pone ulteriori limitazioni al tipo di armi e munizioni: Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l’obbligo, in azione di caccia, dell’uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7mm. o a 270 millesimi di pollice. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. La caccia al cinghiale con il metodo della girata, della battuta o della braccata è consentita: con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizione a palla unica; con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. È vietato portare cartucce a munizione spezzata