Unione Terre di Pianura Ufficio Gare e Contratti

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Unione Terre di Pianura Ufficio Gare e Contratti Ufficio Unico Gare e Contratti Unione Terre di Pianura Ufficio Gare e Contratti GLI STRUMENTI ELETTRONICI DI ACQUISTO Versione 2014

Ufficio Unico Gare e Contratti L’Ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura si è costituito nel 2010 come centrale di acquisto di forniture, servizi e lavori per i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio. Il presente documento è stato redatto a cura di Monia Giovannini e Silvia Fantazzini.

Le nuove modalità di acquisto di beni e servizi Ufficio Unico Gare e Contratti Le nuove modalità di acquisto di beni e servizi

Quadro normativo: i principi comunitari Ufficio Unico Gare e Contratti Quadro normativo: i principi comunitari NON DISCRIMINAZIONE in base alla nazionalità e alla residenza PARITA’ DI TRATTAMENTO PROPORZIONALITÀ TRASPARENZA e pubblicità (contraddittorio) MASSIMA CONCORRENZA

Ufficio Unico Gare e Contratti Quadro normativo Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450 D.P.R. 207/2010 Regolamento dei Contratti Pubblici, art. 328 D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11 D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e seguenti D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Legge 228/2012 Legge di stabilità per il 2013 Le principali norme di riferimento sono riportate in appendice per fornire un quadro puntuale ed organico della materia a chiunque voglia approfondire la tematica.

Le esigenze che stanno dietro all’evoluzione normativa MAGGIORE ECONOMICITÀ Il ricorso a strumenti elettronici di acquisto quali quelli messi a disposizione da Consip evita che vengano stipulati contratti pubblici, anche per importi ridotti, senza un minimo confronto concorrenziale, che è elemento indispensabile per garantire l’economicità (la convenienza) dell’acquisto. MAGGIORE TRASPARENZA Utilizzando i sistemi elettronici di acquisto, l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione garantisce maggiore trasparenza e riduzione di discrezionalità dell’affidamento. La procedura di affidamento è interamente tracciabile e può essere resa immediatamente visibile ai fornitori, eliminando qualunque formalità nell’accesso agli atti.

Vantaggi nel ricorso al mercato elettronico Ufficio Unico Gare e Contratti Vantaggi nel ricorso al mercato elettronico • Minor tempo per acquisto di beni e servizi sotto soglia; • Trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto; • Maggior scelta tra prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale; • Risposta ad esigenze anche specifiche, grazie alla possibilità di chiedere ai fornitori accreditati di presentare offerte “su misura” per specifici prodotti o particolari condizioni di fornitura (vedere RDO);

Gli strumenti elettronici di acquisto Ufficio Unico Gare e Contratti Gli strumenti elettronici di acquisto

Strumenti elettronici di acquisto Ufficio Unico Gare e Contratti Strumenti elettronici di acquisto CONSIP www.aquistinretepa.it ORDINE DIRETTO DA CATALOGO (ODA) RICHIESTA DI OFFERTA AI FORNITORI (RDO) CONVENZIONI MERCATO ELETTRONICO (MEPA) Centrale di acquisto Regione Emilia Romagna INTERCENTER www.intercent.it SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (SDAPA) ACCORDI QUADRO ORDINE DIRETTO BANDO SEMPLIFICATO

Convenzioni Le convenzioni Le convenzioni sono accordi sulla base dei quali le imprese fornitrici, aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche, si impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale). Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all’aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti. Le Amministrazioni “aderiscono” alla convenzione effettuando ordinativi di fornitura. Pur potendo essere utilizzate anche per acquisti sotto soglia, spesso le convezioni prevedono dei volumi minimi di acquisto pertanto sono inadatte ad acquisti di modico valore.

Accordi quadro Gli accordi quadro L'Accordo quadro è uno strumento di contrattazione introdotto dal Codice dei Contratti, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito dell’Accordo quadro, le Amministrazioni, attraverso la contrattazione di appalti specifici, provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. I principali vantaggi degli Accordi quadro sono: ■ una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate ■ un miglior rapporto qualità / prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori ■ una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto / servizio ■ autonomia nell'impostazione della propria strategia di gara

SDAPA I sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA) E’ un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. Limitato nel tempo (max 4 anni), rimane aperto per tutta la sua durata a qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri (l’offerta indicativa è la dichiarazione di capacità a fornire i prodotti oggetto dello SDAPA, senza indicazione di prezzo). All’interno del Sistema, le Amministrazioni pubblicano i propri bandi semplificati cui tutti gli operatori abilitati possono partecipare e ottengono in breve tempo offerte specifiche per le loro esigenze. La graduatoria delle offerte viene redatta automaticamente dal Sistema, in base a criteri prezzo qualità non discrezionali, precedentemente impostati dall’Amministrazione. Attualmente sono attive forniture sanitarie, derrate alimentari, ICT.

Confronto tra strumenti CONVENZIONI ACCORDI QUADRO SISTEMI DINAMICI Inizia con la pubblicazione da parte di CONSIP di un bando, al quale non è più possibile per i fornitori partecipare una volta scaduto il termine. Inizia con la pubblicazione da parte di CONSIP di un bando istitutivo. Per tutta la durata del Sistema gli operatori possono chiedere di abilitarsi. Il bando ha un solo aggiudicatario Il bando ha più aggiudicatari Non c’è aggiudicatario: c’è solo abilitazione degli operatori Non c’è una seconda fase negoziale successiva all’aggiudicazione: le Amministrazioni aderiscono alla Convenzione ed emettono direttamente gli ordinativi di fornitura. C’è una seconda fase negoziale: le Amministrazioni all’interno dell’Accordo creano “appalti specifici” (stessa procedura dell’RDO MEPA) C’è una seconda fase negoziale: le Amministrazioni pubblicano Bandi semplificati che hanno ad oggetto uno o più beni del sistema. \ La seconda fase è una gara che viene gestita dalle Amministrazioni con autonomia sia nella personalizzazione dei prodotti, sia nella possibilità di fissare criteri di valutazione discrezionali La seconda fase è una gara interamente elettronica, i beni non possono essere personalizzati e i criteri di valutazione devono essere di automatica attribuzione

MEPA Il mercato elettronico (MEPA) È uno strumento che ha la scopo di supportare gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria (200.000 euro) e di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese locali al Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line. Le amministrazioni, nell’ambito del MEPA, hanno due possibilità: - consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d’acquisto (ODA) fino ad € 40.000; - predisporre richieste d'offerta (RDO) fino ad € 200.000, invitando tutti o alcuni dei fornitori abilitati a presentare un’offerta sulla base di un capitolato. Sul MEPA si possono trovare beni e servizi che non sono disponibili in convenzione (ad esempio articoli di cancelleria, prodotti per l'informatica al dettaglio, materiale elettrico, indumenti e accessori) oppure prodotti analoghi o simili a quelli delle convenzioni, che però vengono acquistati con modalità diverse. In ogni caso, senza limiti di importo, se il bene è disponibile in convenzione, occorre acquistare in convenzione o rispettarne i parametri qualità-prezzo.

Creazione di un RDO all’interno del MEPA CREAZIONE RDO RISPOSTA DA PARTE DELLE IMPRESE VALUTAZIONE OFFERTE AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO DENOMINAZIONE E PARAMETRI RIEPILOGO E INVIO DEFINIZIONE OGGETTO DELLA FORNITURA INVITO FORNITORI INSERIMENTO DATE DOCUMENTAZ. AMMINISTRATIVA DOC. TECNICA E ECONOMICA CLASSIFICA DEI PARTECIPANTI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEFINITIVA STIPULA DEL

Domande frequenti su MEPA Fino a che importo posso fare affidamenti diretti su MEPA? Posso fare un RDO invitando un solo concorrente? RISPOSTA: DIPENDE DAL PROPRIO REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA IL MEPA E’ LO STRUMENTO, NON LA NORMA Esempio: * per le categorie di beni e servizi specificate Il Regolamento prevede * Su MEPA posso fare Importi inferiori ad € 40.000 Affidamento diretto ODA o RDO con invito ad un solo operatore economico Tra € 40.000 e 100.000 Richiesta di preventivi ad almeno 5 concorrenti RDO con invito ad almeno 5 operatori economici Tra € 100.000 e 200.000 Gara informale tra almeno 5 concorrenti

Semplificazioni MEPA: stand still Ufficio Unico Gare e Contratti Semplificazioni MEPA: stand still AGLI ACQUISTI TRAMITE MEPA NON SI APPLICA LO STAND-STILL Quando si aggiudica una gara, anche informale, prima di poter stipulare il contratto è necessario attendere il c.d. periodo di stand-still, cioè un termine di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Avendo i concorrenti 30 giorni di tempo per presentare ricorso contro l’atto di aggiudicazione, questa disposizione garantisce che non intervengano ricorsi a contratto già stipulato, fatto che aumenterebbe i diritti delle parti private coinvolte ad ottenere risarcimento. L’art. 11 del D.L. 52/2012, come convertito in L. 94/2012, ha modificato l’art. 11 comma 10-bis del D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) escludendo gli acquisti effettuati mediante MEPA dall’obbligo di attendere il termine di stand-still.

Semplificazioni MEPA: diritti di segreteria Ufficio Unico Gare e Contratti Semplificazioni MEPA: diritti di segreteria AI CONTRATTI DERIVANTI DA ACQUISTO MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NON SI APPLICANO I DIRITTI DI SEGRETERIA L’art. 13 del D.L. 52/2012 stabilisce che: “Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604”

Le novità sul tema introdotte dai decreti Spending Review 1 e 2 Ufficio Unico Gare e Contratti Le novità sul tema introdotte dai decreti Spending Review 1 e 2

Ambito di applicazione Ufficio Unico Gare e Contratti Ambito di applicazione AMBITO SOGGETTIVO Enti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2011 (tra cui i Comuni e le Unioni di Comuni) AMBITO OGGETTIVO Acquisti di beni e servizi di qualunque importo

Ufficio Unico Gare e Contratti Spending Review 1 A seguito dell’entrata in vigore della Spending review 1 (l’art. 7 modifica l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006): PER AFFIDAMENTI SOPRA SOGLIA SCELTA TRA ADESIONE ALLE CONVENZIONI O ADOZIONE DEI PARAMETRI QUALITÀ-PREZZO Le amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip o Intercent-ER, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA Le amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dalla amministrazione stessa ovvero al sistema telematico messo a disposizione da Intercent-ER. NB: Qualora il prodotto sia disponibile in convenzione, questa ha la precedenza anche sotto soglia: bisogna aderire alla convenzione o, se si sceglie di acquistare sul MEPA, rispettare i parametri qualità-prezzo della convenzione.

Spending Review 2 Art. 1 comma 3 D.L. 95/2012 PER I CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO SOGLIA Le amministrazioni possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

Spending Review 2: energia elettrica, gas, carburanti, telefonia Ufficio Unico Gare e Contratti Spending Review 2: energia elettrica, gas, carburanti, telefonia Art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 PER I CONTRATTI STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO SOGLIA, RELATIVI A ENERGIA ELETTRICA, GAS, CARBURANTI RETE E EXTRA-RETE, COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE Le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e Intercent-ER, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione. È possibile procedere ad affidamenti anche mediante altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica, a condizione che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e Intercent-ER più vantaggiose.

Spending Review 2: diritto di recesso Art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 PER I CONTRATTI IN ESSERE AL MOMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA (1° GENNAIO 2013), SOPRA E SOTTO SOGLIA Le amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip intervenute successivamente alla stipula siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. Ogni patto contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Spending Review 2: sanzioni Art. 1 comma 1 D.L. 95/2012 I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip e gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip: - sono nulli - costituiscono illecito disciplinare - sono causa di responsabilità amministrativa.

Deroghe all’obbligo di acquisto con strumenti elettronici Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe all’obbligo di acquisto con strumenti elettronici

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Urgenza (sotto soglia) Se derivante da eventi oggettivamente imprevedibili e in presenza di indifferibilità dell’acquisizione e incompatibilità dei tempi di consegna richiesti dal fornitore abilitato nel MePA, l’urgenza può legittimamente costituire un eccezionale presupposto per l’affidamento diretto in economia (art. 125, comma 11 Codice), pur in presenza della possibilità di acquisire il bene tramite il MePA.

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Beni e servizi non disponibili o privi dei requisiti tecnici richiesti È legittimo non ricorrere al MEPA qualora i beni/servizi presenti in esso non siano coerenti con le proprie necessità in quanto privi di requisiti tecnici. Non è tuttavia ammissibile qualora tali requisiti siano non essenziali o, addirittura, di carattere meramente estetico. In ogni caso, se il MePA mette a disposizione la categoria merceologica ma non il singolo e specifico prodotto, il Responsabile del procedimento dovrà procedere tramite MePA con una richiesta di offerta (RDO) per lo specifico prodotto.

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Convenzioni con cooperative sociali di tipo B L’art. 5, L. 381/1991 stabilisce che “1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative”. Inoltre, l’art. 2, comma 2, del codice stabilisce che “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”.

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Convenzioni con Associazioni di promozione sociale Le convenzioni con associazioni di promozione sociale a norma dell’art. 30 L. 383/2000 e degli artt. 12 e 13 della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 34/2002 costituiscono lex specialis rispetto alla normativa in materia di appalti. Convenzioni con imprenditori agricoli A norma dell’art. 15 del D.lgs. 228/2001 (importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata)

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Minute spese Le norme non prevedono deroghe per importo. D'altro canto però l'acquisto sul MEPA è possibile solo nel rispetto dell'Importo Minimo di Consegna regolamentato all'interno di ogni Bando. L'importo minimo di consegna è la soglia che vincola il fornitore ad accettare un Ordine Diretto per i beni/servizi da lui offerti a catalogo e ad effettuarne la consegna, alle condizioni tecnico ed economiche di volta in volta previste (ad es. spese di trasporto sempre incluse, installazione, etc..). Al di sotto di detto importo quindi, per il fornitore non c'è obbligo ma facoltà di accettare l'ordine diretto.

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Accordi quadro Per sua natura un accordo quadro da stipulare con più fornitori non può essere gestito tramite MEPA. Beni, servizi (no progettazione e servizi intellettuali) o lavori (solo manutenzioni) Durata massima 4 anni PB o OEV PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER UNA PLURALITÀ DI OGGETTI CONTRATTUALI GLI OPERATORI ECONOMICI QUOTANO UNO O PIÙ OGGETTI CONTRATTUALI DEL LISTINO O PRESENTANO IL PROPRIO LISTINO CREAZIONE DI UNA LISTA ESCLUSIVA DI FORNITORI AI QUALI FARE AFFIDAMENTI DIRETTI CIASCUNA FORNITURA VIENE AFFIDATA AL MIGLIOR OFFERENTE PER L’OGGETTO / PRODOTTO RICHIESTO

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Concessioni Sono escluse dagli obblighi di acquisto mediante strumenti elettronici. Si segnala tuttavia la previsione dell’art. 1 comma 157 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013): “Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. del Ministero dell’economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o piu’ accordi quadro ai sensi dell’articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l’aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”

Ufficio Unico Gare e Contratti Deroghe Appalti di lavori Incarichi professionali (avvocati, notai, professionisti) Consulenze Casi di unicità del prodotto per ragioni di natura tecnica (es. l’impresa titolare di un diritto esclusivo su un software è l’unica in grado di fornire la manutenzione) o artistica Servizi di notifica (gestore universale)

Controllo sugli acquisti fuori convenzione Ufficio Unico Gare e Contratti Controllo sugli acquisti fuori convenzione

Controllo sugli acquisti fuori convenzione Ufficio Unico Gare e Contratti Controllo sugli acquisti fuori convenzione Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 commi 3-bis e 4 (come modificata dall’attuale quadro normativo) I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000) con la quale attesta il rispetto dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip e Intercenter. Nell'ambito di ciascuna amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione sono tenuti alla verifica dei provvedimenti inviati. Annualmente sottopongono alla Giunta una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l’adesione alle Convenzioni o il rispetto dei parametri qualità-prezzo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione.

Ricognizione e negoziazione dei contratti in essere Ufficio Unico Gare e Contratti Ricognizione e negoziazione dei contratti in essere D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 comma 13 Le amministrazioni hanno diritto di recedere dai contratti di forniture o servizi in essere, qualora successivamente alla stipula del contratto vengano attivate convenzioni Consip più vantaggiose rispetto al contratto stesso e l’appaltatore non acconsenta ad adeguare il contratto. Ogni patto contrario è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso. Nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso l'amministrazione ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ufficio Unico Gare e Contratti Schemi operativi

Contratti SOPRA soglia di beni e servizi Ufficio Unico Gare e Contratti Contratti SOPRA soglia di beni e servizi Individuazione bene o servizio da acquistare Il bene è presente nelle convenzioni Consip o Intercenter? Acquisto fuori convenzione, mediante procedura aperta o ristretta a rilevanza comunitaria NO SI Scelgo se acquistare in convenzione o mediante procedura aperta o ristretta a rilevanza comunitaria rispettando i parametri qualità-prezzo N.B.: Nei contratti stipulati autonomamente è necessario inserire una clausola di recesso per l’ipotesi in cui venga attivata una convenzione più vantaggiosa.

Contratti SOTTO soglia di beni e servizi Ufficio Unico Gare e Contratti Contratti SOTTO soglia di beni e servizi Individuazione del bene (o servizio) da acquistare Il bene è acquistabile in convenzione Consip o Intercenter ? C’è un bando attivo su MEPA? Il bene è presente sul MEPA? Il bene è presente sul MEPA? C’è un bando attivo su MEPA? Acquisto con strumenti tradizionali Acquisto da convenzione NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI Il bene Mepa sta nei parametri della convenzione ? Adesione a conv. o RDO su MEPA con i parametri della convenzione E’ sotto i 40.000 euro? Richiesta di offerta (RDO) su MEPA NO NO SI facoltativo SI E’ sotto i 40.000 euro? NO Ordine diretto (ODA) su MEPA SI Ordine diretto (ODA) su MEPA

Confronto tra RDO e Gara informale Ufficio Unico Gare e Contratti Confronto tra RDO e Gara informale Fasi gara informale Fasi RDO Predisposizione capitolato / progetto (art. 279 DPR 207/2010) Richiesta all’Uff. Gare di indizione gara NO Redazione documenti di gara INSERIMENTO DATI SU MEPA Richiesta CIG Determina a contrattare Pagamento AVCP Nomina commissione di gara (solo se tra i criteri di valutazione ci sono elementi tecnici discrezionali)

Confronto tra RDO e Gara informale Ufficio Unico Gare e Contratti Confronto tra RDO e Gara informale Fasi gara informale Fasi RDO Allegazione e verifica dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali NO Comunicazioni (data sedute pubbliche, esclusioni) COMUNICAZIONI INVIATE RAPIDAMENTE TRAMITE MEPA Verifica dell’anomalia Redazione verbali di gara E’ BENE REDIGERE UN VERBALE, ANCHE SE SINTETICO Verifiche ex art. 38 del Codice Determina di aggiudicazione definitiva Comunicazioni aggiudicazione definitiva

Confronto tra RDO e Gara informale Ufficio Unico Gare e Contratti Confronto tra RDO e Gara informale Fasi gara informale Fasi RDO Decorso 35 giorni di stand-still NO Gestione istanze di accesso agli atti ACCESSO AGLI ATTI TRAMITE IL SISTEMA Richiesta documenti necessari alla stipula (cauzione definitiva, polizze…) Versamento diritti di segreteria Appuntamento per stipula contratto Inserimento dati nel Sitar (sopra 50.000)

Tempi indicativi per tipologia di affidamento Ufficio Unico Gare e Contratti Tempi indicativi per tipologia di affidamento PROCEDURA comunitaria ADESIONE A CONVENZIONE NEGOZIATA RDO MEPA Redazione capitolato 15 10 Redazione documenti di gara 1 Termini per presentazione offerte 40 7 Apertura e verifica amministrativa Verifica ex art. 48 (eventuale) Valutaz. offerta tecnica (eventuale) 3 Apertura offerta economica Verifica anomalia (eventuale) 30 Agg. definitiva (e comunicazione) 5 Stand still e verifiche art. 38 35 Stipula TOTALE GIORNI 177 11 130 79

L’utilizzo dei portali Ufficio Unico Gare e Contratti L’utilizzo dei portali

Accesso ai portali CONSIP www.acquistinretepa.it INTERCENT-ER www.intercent.it

NOTA BENE PRIMA DI ADERIRE AD UNA CONVENZIONE È NECESSARIO LEGGERE ACCURATAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA. In particolare occorre leggere il Capitolato tecnico ed eventuali condizioni di contratto, per verificare le specifiche dei prodotti forniti in convenzione e le eventuali condizioni minime di adesione. Lo strumento della convenzione non consente, infatti, di modificare le specifiche del prodotto.

NOTA BENE PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI OCCORRE SEMPRE ACQUISIRE IL CIG Quando prendo il CIG? Prima di inviare l’ODA, prima di inviare l’RDO, prima di aderire alla convenzione. CIG normale o CIG derivato? Se si acquista sul MEPA va acquisito un CIG normale, mentre nel caso di adesione a convenzione il CIG da acquisire è un CIG DERIVATO. Dove indicare il codice CIG? Il portale CONSIP nel modulo d’ordine prevede un campo apposito per l’inserimento del CIG, mentre nel portale Intercent-ER è necessario ricordare di inserire il CIG nelle note in fondo all’ordine.

NOTA BENE PRIMA DI EFFETTUARE UN ORDINE SUI PORTALI È NECESSARIO ADOTTARE LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO E L’IMPEGNO DI SPESA: - nel caso di ODA MEPA o di adesione a CONVENZIONI va fatto prima di procedere al caricamento dell’ordine firmato digitalmente; - nel caso di RDO MEPA va fatto dopo l’aggiudicazione provvisoria ma prima o contestualmente alla definitiva.

Punto ordinante e Punto istruttore Ufficio Unico Gare e Contratti Punto ordinante e Punto istruttore Il responsabile di un ufficio che necessita di compiere acquisti in Consip deve accreditarsi come PUNTO ORDINANTE. Attraverso la registrazione gli viene fornita una password di accesso strettamente personale. Per ovviare alla necessità di ciascun responsabile di delegare ai propri collaboratori la fase istruttoria dell’affidamento senza che questi utilizzino la sua password personale è stato creato il profilo PUNTO ISTRUTTORE. Chi si abilita come Punto istruttore all’interno di un Punto ordinante, è autorizzato a compiere tutti i passaggi relativi all’acquisto, salvo l’approvazione finale: - IN UN ACQUISTO DA CATALOGO arriva al momento di firmare l’ordine - IN UNA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) compie tutti i passaggi della procedura fino alla aggiudicazione provvisoria. Per l’aggiudicazione definitiva è necessario l’intervento del Punto ordinante.

Punto Ordinante e Responsabile del Procedimento Il Dirigente gestisce direttamente l’intera procedura agendo come Punto Ordinante Il Dirigente competente per la firma del contratto è anche responsabile di procedimento Un collaboratore agisce come Punto Istruttore e il Dirigente come Punto Ordinante Il Dirigente ha individuato un diverso responsabile per l’istruttoria (art. 5 L. 241/1990) L’RPROC agisce come Punto Istruttore e il Dirigente come Punto Ordinante

Come acquistare in Consip Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Consip (NELLA SEZIONE HELP DEL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT LE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL PORTALE CONSIP SONO SPIEGATE IN DETTAGLIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI FILMATI) 1. Registrati come punto ordinante Accedi al sito www.acquistinretepa.it e segui la procedura on line nella sezione "Registrati” e attiva la tua registrazione cliccando sul link che ti arriverà via mail. 2. Effettua l’abilitazione Effettua il login per accedere alla tua area personale e effettua l’abilitazione come Punto ordinante, selezionando la voce “Abilitazione” all’interno del cruscotto (il cruscotto è la schermata iniziale che contiene il collegamento a tutte le funzioni a disposizione dell’utente). Dovrai dichiarare il possesso o meno della firma digitale – se non hai un kit di firma digitale potrai effettuare solo ordini via fax laddove previsto – e scegliere i servizi per i quali richiedere l’abilitazione (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.). Attendi l’e-mail di conferma dell’avvenuta abilitazione per poter operare sul Portale.

Come acquistare in Consip Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Consip 3. Scopri l’area personale Dal cruscotto dell’area personale, a cui accedi dopo aver effettuato il login, puoi gestire tutte le informazioni che ti riguardano – “il tuo profilo” – “i servizi” a tua disposizione e “i tuoi acquisti”, suddivisi per strumento. Nell’Area personale puoi anche consultare le comunicazioni e i messaggi personali che ti informano sulle novità del Portale e sulle iniziative di acquisto di tuo interesse. 4. Ricerca i prodotti Per trovare il prodotto di tuo interesse hai tante modalità di ricerca diverse. Puoi utilizzare la ricerca semplice presente in tutte le pagine del portale accanto al menù di navigazione, oppure le ricerche presenti nella voce “Area personale”. Nella sezione “Che cosa vuoi acquistare?”, “Sfoglia catalogo”, “AZ prodotti”, “Ricerca per codice” e “Trova prodotti” sono 4 modi per trovare ciò che desideri a partire dal prodotto, a prescindere dallo strumento di acquisto con il quale potrai ordinarlo. Se invece selezioni “Che strumento vuoi usare?”, hai a disposizione le vetrine dei singoli strumenti (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.) tra le quali potrai scegliere l’iniziativa e poi il prodotto che cerchi. Tutte le diverse modalità di ricerca ti porteranno comunque a visualizzare il catalogo prodotti.

Come acquistare in Consip Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Consip 5. Consulta il catalogo Una volta visualizzato il catalogo prodotti, puoi scegliere le offerte che ti interessano. Se le offerte sono molto numerose, per semplificare la consultazione del catalogo hai la possibilità di ridurre il numero dei risultati della ricerca attraverso “Cerca nei prodotti” – dove puoi inserire una qualsiasi caratteristica che l’offerta deve avere per rispondere alle tue esigenze – o “Restringi i risultati” – che ti consente in modo diverso di filtrare le caratteristiche dell’offerta. Nel catalogo hai anche a disposizione modalità di visualizzazione diverse: la lista, la griglia e il dettaglio. Puoi inoltre esportare i dati in excel per gestirli meglio. 6. Confronta e salva i tuoi preferiti Quando stai navigando nel catalogo, puoi “mettere da parte” gli articoli che ti interessano: andranno a formare la tua lista dei prodotti preferiti da consultare ogni volta che lo desideri. Potrai anche confrontare gli articoli di interesse e poi inserirli o meno tra i preferiti.

Come acquistare in Consip Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Consip 7. Inserisci i prodotti nel carrello Selezionando “Aggiungi al carrello” puoi inserire i tuoi articoli in un’area dalla quale poi procederai alla predisposizione degli ordini. Il carrello è unico ed è suddiviso in sezioni, una per ogni strumento di acquisto. A seconda degli articoli che hai messo nel carrello, potrai predisporre ordini diretti o richieste di offerta. Dal carrello puoi sempre eliminare i singoli articoli o svuotarlo completamente. 8. Prepara il tuo ordine o la tua richiesta di offerta Seleziona dal carrello i prodotti da acquistare e verifica, a seconda dello strumento di acquisto, con quali modalità puoi fare il tuo ordine. In Convenzione puoi comprare solo con ordini diretti, nel Mercato Elettronico con ordini diretti e Richieste di Offerta e negli Accordi quadro solo con Richiesta di Offerta. Compila il modulo ed eventualmente allega la documentazione necessaria.

Come acquistare in Consip Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Consip 9. Firma Se nella procedura di abilitazione hai dichiarato di essere in possesso della firma digitale, devi firmare digitalmente il tuo ordine. Devi quindi scaricare l’ordine in formato pdf che ti viene generato dal sistema, firmarlo digitalmente, ricaricarlo a sistema, inserire il numero di protocollo e inviarlo telematicamente al fornitore. Se, invece, non hai la firma digitale, devi scaricare il tuo ordine e inviarlo via fax al fornitore ma, per monitorarne lo stato di avanzamento e avere una reportistica completa dei tuoi ordini, devi comunque inserire il numero di protocollo nel sistema e segnare l’ordine come già inviato. 10. Aggiudica (nel caso di Richiesta di Offerta) Alla scadenza dei termini della Richiesta di Offerta, puoi visionare le offerte dei fornitori, selezionare la migliore ed effettuare l’aggiudicazione provvisoria. Per l'aggiudicazione definitiva dovrai firmare digitalmente ed inviare, attraverso il sistema, il documento di accettazione generato automaticamente dal sistema.

Come acquistare in Intercenter Ufficio Unico Gare e Contratti Come acquistare in Intercenter 1. Registrati Accedi al sito www.intercent.it e segui la procedura on line nella sezione “Vuoi registrarti on line?” 2. Vai alle convenzioni Dalla homepage accedi alle convenzioni cliccando su “Convenzioni”, nel riquadro sulla sinistra. 3. Aderisci ad una convenzione Seleziona la convenzione di tuo interesse tra l’elenco delle convenzioni attive. Al suo interno troverai tutta la documentazione tecnica e amministrativa e il link “Aderisci alla convenzione” attraverso il quale potrai creare un ordine.

Ufficio Unico Gare e Contratti Appendice normativa

Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 Ufficio Unico Gare e Contratti Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 26. Acquisto di beni e servizi 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. […] 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n. 101 [il DPR 101/2002 è stato abrogato dal DPR 207/2010, n.d.r.]. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 Ufficio Unico Gare e Contratti Legge 488/1999 Finanziaria per l’anno 2000, art. 26 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 59 Ufficio Unico Gare e Contratti D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 59 Art. 59. Accordi quadro 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007) 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'a. q. sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti. 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4. 4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 59 Ufficio Unico Gare e Contratti D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 59 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro. 10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 60 Ufficio Unico Gare e Contratti D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 60 Art. 60. Sistemi dinamici di acquisizione 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. 2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. 3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema. 4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. 5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6. 6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti: a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione; c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti. 7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 60 Ufficio Unico Gare e Contratti D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti, art. 60 8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. 9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa. 10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine. 11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte. 12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11. 13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. 14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450 Ufficio Unico Gare e Contratti Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450 1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo [convenzioni stipulate da centrali regionali, ndr], ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450 Ufficio Unico Gare e Contratti Legge 296/2006 Finanziaria per l’anno 2007, art. 1 commi 449 e 450 1. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

DPR 207/2010 Regolamento dei Contratti Pubblici, art. 328 Ufficio Unico Gare e Contratti DPR 207/2010 Regolamento dei Contratti Pubblici, art. 328 Art. 328 Mercato elettronico 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice. 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. 3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. [...] 4. Avvalendosi del mercato elettronico le S.A. possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice. […]

D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11 Art. 11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011 avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano. 2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e ai fini dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le amministrazioni pubbliche possono altresì richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate. […]

D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 98/2011 Legge di stabilità 2011, art. 11 4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. A tale fine, Consip: a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare l'attività delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla durata media dei processi di acquisto; b) realizza strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni pubbliche; c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base della normativa vigente. […] 6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e seguenti Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e seguenti Art. 7 Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto 2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328». Art. 9 Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e successivi Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 52/2012 Spending Review 1, art. 7 e successivi Art. 11 Mercato elettronico della pubblica amministrazione 1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento». Art. 13 Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. […]

D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. […] 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 Ufficio Unico Gare e Contratti D.L. 95/2012 Spending Review 2, art. 1 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. […] 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.