della Regione Calabria IL VOLONTARIATO E La Protezione Civile della Regione Calabria
Il volontariato di protezione civile organizzato è riconosciuto dall'art. 11 della L.225/92 tra le componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Una capillare presenza del volontariato di protezione civile organizzato e qualificato potrà contribuire a migliorare la risposta del Sistema di Protezione Civile, attese le criticità che interessano la gran parte dei 409 Comuni calabresi, in termini di rischio e di morfologia del territorio. Il volontariato di protezione civile organizzato può essere impiegato in attività di previsione, prevenzione e soccorso, nella fase di superamento dell'emergenza, e in esercitazioni. In emergenze di protezione civile i volontari devono intervenire su richiesta delle Autorità preposte e con il coordinamento delle medesime. A livello comunale e/o intercomunale spettano ai Comuni le funzioni connesse all'impiego del volontariato di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività (art. 108 D.Lgs. 112/98 - art.122 L.R.34/2002).
I singoli cittadini che intendano prestare attività di volontariato di protezione civile attraverso un'organizzazione di volontariato riconosciuta, possono orientare la propria scelta in funzione: delle organizzazioni legalmente costituite nel territorio di appartenenza e dei fini da queste perseguiti dai rispettivi statuti associativi (o dai regolamenti dei gruppi comunali); delle esigenze del territorio in relazione ai rischi presenti su di esso; del tipo di attività specialistica di protezione civile che si intende svolgere come volontario; del tipo di disponibilità che si intende fornire come volontario (a livello comunale, provinciale, nazionale, internazionale).
NORMATIVA SUL VOLONTARIATO Legge 11.8.1991, 266 "legge quadro sul volontariato" D.P.R. 8.2.2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" D.lgs. 4.12.97, n. 460 "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" L.R. 12.8.2002, n.34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" Regolamento Regionale 29.4.2003, n.5 "regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione civile"
ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE La Regione Calabria ha istituito un apposito Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, in virtù dell'art.123 comma 5 della L.R. 12 agosto 2002, n.34 e del Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n.5. Tale Albo, tenuto presso il Settore Regionale della Protezione Civile con sede a Catanzaro, prevede la possibilità di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi comunali/intercomunali. Il regolamento reg. n.5/03 ha, tra l'altro, previsto l'articolazione dell'Albo Regionale in specializzazioni (logistica e soccorso in genere, comunicazioni, soccorso sanitario, antincendio boschivo, soccorso speciale), alle quali possono accedere le organizzazioni di volontariato che dimostrano il possesso di specifici requisiti di capacità professionale, secondo criteri predeterminati dalla Regione (art.6 R.R. n.5/03), che sono in corso di definizione ed approvazione. Contestualmente all'approvazione di detti criteri ed alla relativa pubblicazione si darà avvio alla revisione dell'Albo regionale.
APPROFONDIMENTI ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COSA SI INTENDE PER COMPITI OPERATIVI PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI I GRUPPI INTERCOMUNALI PROCEDURE DI IMPIEGO DEI VOLONTARI IN EMERGENZA NORME COMPORTAMENTALI - USO DI EMBLEMI E DIVISE RIMBORSI DI CUI AL DPR 194/2001
ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Ai sensi della normativa regionale (art.123 L.R. 34/2002 e il Regolamento Reg. n.5/03) presso ciascun Comune deve essere tenuto l'Albo Comunale del Volontariato. L'attività di volontariato di protezione civile deve essere organizzata da un apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato nonché dei gruppi comunali o intercomunali (art.123 comma 3 L.R.34/02).
COSA SI INTENDE PER COMPITI OPERATIVI il Regolamento definisce "operative" le associazioni che abbiano almeno l'80% dei soci che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere compiti operativi. Tale percentuale è ridotta al 60% per associazioni con oltre 150 soci. I GRUPPI sono considerati sempre "operativi" pertanto devono avere almeno l'80% di componenti operativi. L'art.11 del Regolamento stabilisce che i soci operativi devono dichiarare alla propria organizzazione (ed unicamente in favore di una sola organizzazione) la propria disponibilità a svolgere compiti operativi, che consistono nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità durante situazioni di emergenza e nella reperibilità, secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.
PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ASSOCIAZIONI E GRUPPI COMUNALI - l'ASSOCIAZIONE opera attraverso uno STATUTO, registrato, e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l'associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è democraticamente eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie;
GRUPPI INTERCOMUNALI La normativa regionale prevede la possibilità di iscrizione anche dei GRUPPI INTERCOMUNALI (art.123 comma 1 lett.c), istituiti, con propria delibera, dalla Comunità Montana, dal parco o dal Consorzio tra Comuni.
PROCEDURE DI IMPIEGO DEI VOLONTARI IN EMERGENZA Il DPR 194/2001 disciplina le modalità di impiego dei volontari in emergenza e in attività di protezione civile. In particolare l’art.9 del suddetto decreto da facoltà ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile competenti di impiegare i volontari in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi di protezione civile.
NORME COMPORTAMENTALI - USO DI EMBLEMI E DIVISE Si richiama l'attenzione: - sulla Circolare n. DPC/DIP/7218 del 7/2/06 diramata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Norme di comportamento per l'utilizzo del volontariato di protezione civile" - sulla Circolare n. DPC/DIP/8137 del 9/2/07 diramata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio - sulla circolare alle associazioni di volontaraito n. 1555 del 26 marzo 2007 del Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile avente ad oggetto "Direttiva Prot. n. DPC/DIP/8137 del 9/2/07 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio" - Disposizioni inerenti l'operatività"
- sulla circolare ai Sindaci n - sulla circolare ai Sindaci n. 2085 del 24 aprile 2007 del Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile avente ad oggetto "Direttiva Prot. n. DPC/DIP/8137 del 9/2/07 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad oggetto "Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di controllo del territorio"
RIMBORSI DI CUI AL DPR 194/2001 Per le attività di protezione civile svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Sindaco o da altre autorità di protezione civile, per le quali sia stato concessa l’applicazione dei benefici di legge dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale la normativa prevede rimborsi in favore delle organizzazioni di volontariato (art.10 del DPR 194/2001) e dei datori di lavoro (art.9 del DPR 194/2001) che ne fanno richiesta entro due anni.
Per ottenere i suddetti rimborsi deve essere presentata apposita istanza ai sensi del DPR 194/2001 e nel rispetto della circolare n. DPC/VRE/54056 del 26/11/04 diramata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. L’istanza di rimborso va presentata direttamente all’Ente/Autorità che ha attivato l’organizzazione di volontariato, che curerà l’istruttoria prima di proseguire le pratiche al Dipartimento nazionale della protezione Civile per l’erogazione dei fondi stanziati per l’applicazione del DPR 194/2001.
Chi è il VOLONTARIO? è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza. IL VOLONTARIO opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. I VOLONTARI esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore. Il volontariato è espressione del valore della relazione e della condivisione. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini responsabili. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado.
I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l’associazione. I volontari nell’associazione esercitano il diritto-dovere di cittadinanza che costituisce un patrimonio da promuovere e da valorizzare. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui operano e partecipano. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza in cui prestano servizio copertura assicurativa.
Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica Le organizzazioni di volontariato perseguono innovazione socio-culturale Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza
GRAZIE PER L’ATTENZIONE NORMATIVA: Circolari GRAZIE PER L’ATTENZIONE