STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Advertisements

Società nome collettivo
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
Le tutele per il contribuente e le impugnazioni delle cartelle esattoriali e dei provvedimenti esecutivi GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
INVITO ALLA PRECISAZIONE DEI CREDITI
I Controlli del commissario giudiziale
Invalidità delle deliberazioni assembleari
1 Esposizioni, Fiere: Trampolino per linnovazione o habitat per i contraffattori Gli strumenti di tutela civili Avv. Marco Francetti INDICAM, Milano, 14.
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Università degli Studi della Calabria Prescrizione e decadenza
L’atto di citazione, nel suo contenuto
Le forme e i limiti del sindacato giudiziale sugli atti organizzativi della P.A. che incidono direttamente o indirettamente sul rapporto di lavoro del.
Il contratto individuale di lavoro
Università di Pisa, 26 Novembre 2013 Le Impugnazioni in generale.
Effetti della sentenza di accoglimento
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
La prova nel processo civile
Le Impugnazioni in generale
Tribunale di Torino, Sez.III Sentenza del 31 marzo 2009
Corso di Diritto Privato
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
NOTIFICAZIONI AVVOCATI
PEC, istituzionale e comunicazioni pubbliche
Libertà personale – art. 13
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
Codice della Privacy e sanzioni
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO
Le notificazioni in proprio degli Avvocati a mezzo
Termini processuali computo e scadenze
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
ELEMENTI DELL’ATTO GIUDIZIARIO
Docente: Avv. Riccardo Conte
LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 1.
ESPERTO PROCEDURE CONCORSUALI a.a.2013/2014. Introduzione Va riconosciuto al legislatore il merito di aver favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali.
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia COLLOQUI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Impostazione e formulazione degli atti introduttivi di primo grado.
L A CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI Art. 75 d. lgs. n. 276 del 2003 Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro,
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
L’espropriazione forzata
ART. 12 D.L. 132/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE L. 162/2014
Relazione di Emilio Abruzzese Società tra professionisti ex art. 10, 3° comma, Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disciplina Tributaria.
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
Avv. Andrea Gangemi SSPL
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 14. a Art. 14-quinquies Conferenza.
Espropriazione Prof.ssa Elisa Scotti.
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
ART. 63 d.lgs. 446/97 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Testo: in vigore dal 18/08/2002 modificato da: L del 01/08/2002 n. 166 art. 10.
Prof. Giuseppe Catalano 1 I provvedimenti del giudice Codice di Procedura Civile Libro I Libro ILibro ILibro I Titolo VI Titolo VI Capo I Capo I sez.III.
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
LA MAGISTRATURA.
TRACCIA La Società Alfa produce calzature per bambini a Montecosaro. La Società Beta gestisce un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di calzature.
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale.
Assemblea Modello fisso di ripartizione di competenze Gestione affidata a amministratori Assemblea formata dai soci Competenze tassative Assemblea ordinaria.
1 LA CLASS ACTION Legge n. 99/2009 a modificazione ed integrazione dell’articolo 140 bis Codice del Consumatore (D.Lgs. 206/2005)
Commissione Informatica Coordinatore: Avv. Antonio Colaleo Segretario: Avv Giacomo D’Addario Posta Elettronica Certificata per gli Avvocati aspetti processuali.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a Nozioni generali.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
1 LEGGE N. 94 Novità per gli ufficiali di anagrafe e stato civile Le cancellazioni anagrafiche.
Il Documento Informatico Quale deve essere attestato e quale sottoscritto? NO ATTESTAZIONE SI SOTTOSCRIZIONE.
LA NOTIFICA TELEMATICA LA NORMATIVA DI BASE -Art.149 bis c.p.c. -Art.48 D.Lgs.7/3/2005, n.82 -Art.3 bis Legge 21/1/1994, n.53 -Art.11 Legge 21/1/1994,
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
Processo Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa Presunzione di validità del marchio (art. 121 c.p.i.) Difficoltà di prova per i segni.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Transcript della presentazione:

STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO DECISIONE

STRUTTURA INTRODUZIONE ISTRUZIONE IN SENSO AMPIO TRATTAZIONE ISTRUZIONE IN SENSO STRETTO RISERVA IN DECISIONE

REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti; 3) determinazione dell'oggetto della domanda; 3) determinazione dell'oggetto della domanda;

REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni; 5) indicazione dei mezzi di prova e dei documenti; 6) nome del procuratore e indicazione della procura, pec e codice fiscale del procuratore;

REQUISITI DI CONTENUTO- FORMA DELLA CITAZIONE 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.; 8) sottoscrizione del procuratore.

ELEMENTI DELLA VOCATIO IN IUS 1) indicazione del giudice; 2) indicazione delle parti; 7) indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis; avvertimento che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.;

ELEMENTI DELLA EDITIO ACTIONIS 3) determinazione dell'oggetto della do- manda; 4) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, con le conclusioni;

163-bis. Termini per comparire. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

164 1°. Nullità della citazione. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'art. 163.

VIZI DELLA VOCATIO IN IUS a) mancanza o incertezza assoluta di uno dei requisiti di cui all'art. 163 n.1 (indicazione del giudice) e n. 2 (indicazione delle parti); b) mancanza della data dell'udienza di comparizione; c) assegnazione di un termine a comparire minore di quello minimo; d) mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7.

164 3°. Nullità della citazione La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

164 2°. Nullità della citazione Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.

SANATORIA DEI VIZI DELLA VOCATIO IN IUS Mediante rinnovazione o costituzione del convenuto Efficacia ex tunc

164 4°. Nullità della citazione La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo.

VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS a) mancanza o incertezza assoluta del requisito di cui all'art. 163 n. 3 (oggetto della domanda); b) mancanza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163 n. 4.

164 5°. Nullità della citazione Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

SANATORIA DEI VIZI DELLA EDITIO ACTIONIS Mediante rinnovazione o integrazione Efficacia ex nunc

ANTONIO ALFA, residente in Napoli, via Garibaldi 6, (LFA NTN 65B01 F839T) elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., piazza Cavour 9, presso l'avv. Francesco Rossi (FRN RSS 64T56 F839X) dal quale è rappresentato e difeso per procura al margine del presente atto (fax n ; PEC A mezzo del sottoscritto assistente ufficiale giudiziario del Tribunale di Napoli CITA: GIOVANNI BETA residente in Napoli, corso Magenta 15 (BTE GVN 64E31 F839) A comparire dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione e giudice a designarsi, il 3 ottobre 2013, ora di rito, per ivi sentir provvedere sulle domande che l'istante col presente atto propone Con invito a costituirsi in Cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza indicata e a comparire nella medesima udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. TRIBUNALE DI NAPOLI CITAZIONE IN GIUDIZIO

Il dott. Antonio Alfa abita l'appartamento di sua proprietà in Napoli, via Garibaldi 6, scala B, piano 7°, int. 7. Sovrapposto all'immobile dell'odierno attore si trova al piano 8° l'attico di proprietà del dott. Giovanni Beta. Due mesi fa il dott. Beta ha intrapreso lavori di ristrutturazione del suo immobile. In particolare ha abbattuto muri, modificato impianti, radicalmente innovato l'assetto dell' intero attico. I lavori hanno prodotto notevoli inconvenienti alla proprietà di Alfa. Si sono verificate copiose infilitrazioni nel bagno e nel soggiorno, con profonde crepe nel soffitto della stanza da letto. Per conseguire il risarcimento di tutto il danno che gli è derivato dalla complessiva vicenda, Antonio Alfa è costretto a promuovere il presente giudizio. Con la sentenza che accerterà la reponsabilità del convenuto, il Tribunale condannerà Beta a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi e a ristorare Alfa di ogni danno e ogni spesa comunque connessi al crollo o ai lavori. Ogni somma dovrà corredarsi di interessi e rivalutazione (o maggior danno ex art ° co. c.c.) dal danno al soddisfo. Spese del giudizio a carico del soccombente. SI CONCLUDE per l’accoglimento delle superiori conclusioni. Napoli, 12 marzo 2013 avv. Francesco Rossi

Corte cost., , n È incostituzionale il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, 3º comma, l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.