Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)

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Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)

Art. 4, co. 1, lett. h) legge 80/03  Facoltà delle società di capitali di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.  Società di capitali con soci società di capitali residenti (per le non residenti solo se non si applica alcun prelievo sugli utili distribuiti).  Responsabilità patrimoniale della partecipata con le partecipanti.

Ratio  Armonizzazione del nostro sistema fiscale con quello degli altri Paesi UE  Va collegata con l’introduzione del regime di participation exemption;  indeducibilità delle perdite su partecipazioni;

Trasparenza per le società di capitali Art. 115  Società di capitali i cui soci sono esclusivamente altre società di capitali ciascuna con determinate (10-50%) percentuali di partecipazione. Art. 116  Società a responsabilità limitata di ridotte dimensioni la cui base sociale è costituita da un nucleo ristretto di persone fisiche (max 10 o 20).

Profili soggettivi art.115 (partecipata) Soggetti ammessi:  società per azioni;  società in acc.p.a.;  società a resp. limit.;  società cooperative;  società di mutua ass. tutte residenti nello Stato Soggetti esclusi:  enti non societari;  società non residenti;  società partecipata che ha optato per il consolidato;  società che ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Profili soggettivi art. 115 (partecipanti) Soggetti ammessi:  società di capitali con una percentuale di partecipazione e di voto non inferiore al 10% e non superiore al 50% Soggetti esclusi:  società non residenti nel territorio dello Stato se vi è obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti.

Esercizio dell’opzione  Va esercitata congiuntamente da tutte le società (all in all out);  Va comunicata all’A.F. entro il primo esercizio;  E’ irrevocabile per tre anni.

Effetti dell’opzione 1  Imputazione ai soci del reddito della società partecipata indipendentemente dalla effettiva percezione.  Imputazione in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.  Non tassabilità degli utili prelevati da redditi che siano già stati imputati ai soci.

Effetti dell’opzione 2  Il venir meno delle condizioni per l’esercizio dell’opzione fa venir meno retroattivamente l’efficacia dell’opzione;  Corresponsabilità della partecipata con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi (art. 115, co. 8);  In caso di accertamento di un maggior reddito l’ufficio procede con un unico atto per la partecipata e le partecipanti (ex art.40, co. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Società a ristretta base azionaria ex art. 116  La partecipata deve essere una srl o una cooperativa;  il volume dei ricavi della partecipata non deve superare le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore;  i soci devono essere persone fisiche;  i soci possono essere al max 10 (20 per le soc. cooperative);  esclusione specifica del regime di trasparenza nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione esente.

Segue: ratio  La trasparenza delle società a ristretta base azionaria discende dalla circostanza che dopo il 2003 il flusso reddituale delle società di capitali può essere gravato di un’imposizione complessiva superiore a quella applicabile al reddito delle società di persone → in questo modo la fase di imposizione Ires viene evitata e si passa subito all’imposizione Iref sui soci.

Consolidato nazionale artt- 117 e ss.  Non si tratta di un soggetto giuridico unico;  Non è una forma di tassazione fondata sul bilancio consolidato;  A differenza del consolidato civilistico, nel consolidato fiscale i risultati fiscali conseguiti da ciascuna società si sommano algebricamente.

segue  Requisiti soggettivi: tutti i soggetti rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) e b) fra i quali sussiste un rapporto di controllo ex art c.c.  I soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. d) solo in qualità di controllanti e a determinate condizioni.

segue  Rapporto di controllo:  La controllante deve disporre del controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. (ossia della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, con i requisiti di cui all’art. 120: partecipazione al capitale o agli utili della controllata in misura superiore al 50%.  N.B. non si considerano le azioni prive di voto.

Consolidato nazionale: caratteristiche  Possibilità per il gruppo di determinare il proprio reddito imponibile ai fini Ires in maniera unitaria;  Le società partecipanti devono essere legate da un rapporto partecipativo che soddisfi la nozione di controllo rilevante ex artt. 117 e 120 TUIR;  Il reddito complessivo globale è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società oggetto di consolidamento.

Consolidato: caratteristiche  Regime opzionale  Natura bilaterale dell’opzione (c.d. esercizio di opzioni “ a coppia”)  Consolidato unico: formato da tutte le società che hanno esercitato l’opzione bilaterale con la medesima consolidante.

CONSOLIDATO: obblighi normativi Art. 121: Obblighi delle società controllate:  Compilare il proprio modello di dichiarazione (è però senza la liquidazione dell’imposta;  Comunicazioni alla consolidante per consentirle di effettuare il calcolo del reddito complessivo globale;  Fornire ogni necessaria collaborazione. Obblighi della società controllante:  Ex art. 122: obbligo di presentazione della dichiarazione del consolidato (oltre alla propria);  Ex art. 118: riporto a nuovo dell’eventuale perdita globale ovvero liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’eccedenza riportabile e obblighi di versamento a saldo e in acconto;

CONSOLIDATO: soggettività  Società controllate: hanno una soggettività passiva di accertamento, ma solo per un primo grado di determinazione dell’imponibile;  Società controllante: è soggetto passivo per un secondo grado di determinazione dell’imponibile ed è esclusivo soggetto passivo d’imposta (cfr. art. 118, co. 1 e 3).

CONSOLIDATO MONDIALE  Ex art. 130 l’opzione è volta ad includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti.  Ex art. 131 l’esercizio dell’opzione consente di imputare alla controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotte dalle controllate non residente.