UFFICIO AMMINISTRAZIONE RISCATTI BUONUSCITA
COME SI SUDDIVIDONO I RISCATTI BUONUSCITA. DESCRIZIONE COME SI SUDDIVIDONO I RISCATTI BUONUSCITA. I RISCATTI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE: PERIODI = SERVIZIO PRESTATO NON IN SERVIZIO PERMANENTE (VFB - ALLIEVI M.LLI - ALLIEVI UFF.LI); SERVIZI = SI SUDDIVIDONO IN : - 1/3 SERVIZIO DI VOLO (AERONAVIGAZIONE); - 1/5 SERVIZIO OPERATIVO DI CAMPAGNA/SUPERCAMPAGNA.
I BENEFICI PER CHI RISCATTA PER PRIMA COSA, BISOGNA DIRE CHE LA DOMANDA DI RISCATTO E’ PURAMENTE VOLONTARIA. SI PUO’ RISCATTARE FINO A UN MAX DI 5 ANNI (60 RATE) DI SERVIZI. IL RISCATTO E’ VALIDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE, VALE A DIRE: PARACADUTISTA (A) PARACADUTISTA (B) 30 ANNI EFFETTIVI DA PAR. 30 ANNI EFFETTIVI DA PAR. RISCATTATI 10 ANNI NESSUN RISCATTO DI SERVIZIO DI VOLO (AERONAVIGAZIONE) AI FINI DELLA BUONUSCITA (LIQUIDAZIONE) 40 ANNI 30 ANNI PENSIONE 40 ANNI 40 ANNI
REGOLE RIGUARDANTI LA DOMANDA IL SERVIZIO DI MILITARE DI LEVA SI RISCATTA GRATUITAMENTE PER UN MAX DI 12 MESI FINO AL31/12/1996 E SUCCESSIVAMENTE 10 MESI, DAL 31/01/1987 ANCHE LE SCUOLE SI POSSONO RISCATTARE GRATUITAMENTE, CON LA SEGUENTE DICITURA: - SERVIZIO MILITARE GRATUITO (UTILE EXSE). PERSONALE NON IN SPE CHE HA FREQUENTATO LE SCUOLE DI FORMAZIONE FINO AL 30/01/1987, BISOGNA SCRIVERE LA SEGUENTE DICITURA: - 1/1 SERVIZIO MILITARE PRE-RUOLO; - AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DPR 1092/73. DAL 01/01/1998 SI POSSONO RISCATTARE ANCHE I PERIODI PRESTATI PRESSO SCUOLE/COMANDI/DISTRETTI/OSPEDALI ETC., CON LA SEGUENTE DICITURA: - 1/5 SERVIZIO DI CAMPAGNA/SUPERCAMPAGNA; - AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE 187/76.
I PERIODI PRESTATI IN QUALITA’ DI PARACADUTISTA (CON I LANCI EFFETTUATI O IN ALTERNATIVA LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE), SI RISCATTANO CON QUESTA DICITURA: - 1/3 SERVIZIO DI VOLO (AERONAVIGAZIONE); - AI SENSI DELL’ART. 20 DPR. 1092/73. 5) I PERIODI PRESTATI IN QUALITA’ DI FANTE O PERMANENTEMENTE NON IDONEO ALL’AVIOLANCIO, SI RISCATTANO CON QUESTA DICITURA: - 1/5 SERVIZIO DI CAMPAGNA/SUPERCAMPAGNA; - AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE 187/76. TUTTI I MILITARI, INQUADRATI NEI CONTINGENTI IMPIEGATI NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, PER IL SOLO PERIODO 01/09/2006 – 31/12/2007, E’ STATA ATTRIBUITA A TITOLO DI PEREQUAZIONE DELL’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO UNA INDENNITA’ PARI AL 185% DELL’INDENNITA’ OPERATIVA DI BASE, PER CUI SI RISCATTA CON QUESTA DICITURA: - 1/3 MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE ; - AI SENSI DELLA LEGGE N. 270 DEL 20/10/2006. QUESTA LEGGE RIGUARDA SOLO CHI PRENDE LA CAMPAGNA/SUPERCAMPAGNA
BENEFICI COMBATTENTISTICI
COSA SONO I BENEFICI COMBATTENTISTICI DESCRIZIONE COSA SONO I BENEFICI COMBATTENTISTICI IN BASE ALLA LEGGE N. 1746 DELL’ 11.12.1962 “ESTENSIONE AL PERSONALE MILITARE, IN SERVIZIO PER CONTO DELL’ONU IN ZONE DI INTERVENTO, DEI BENEFICI COMBATTENTISTICI”, SOLO I DIRIGENTI POTEVANO AVERE UN BENEFICIO ECONOMICO PARI A UN ANTICIPO DELL’AUMENTO BIENNALE PARI AL PERIODO PRESTATO IN ZONA D’INTERVENTO, PER IL RESTANTE PERSONALE, VENIVA REGISTRATO A MATRICOLA SOLO IL PERIODO PRESTATO IN ZONA D’INTERVENTO. LE ZONE D’INTERVENTO VENGONO STABILITE DALLO STATO MAGGIORE DIFESA, CON APPOSITA CIRCOLARE CON CADENZA BIENNALE, AD OGGI LA SITUAZIONE E’ AGGIORNATA AL 31.12.2005. GRAZIE ALLA NOTA OPERATIVA N.7 DEL 02.07.2007 E SUCCESSIVAMENTE N.8 DEL 17.03.2008, EMANATE DALLA DIREZIONE CENTRALE DELL’INPDAP SETTORE TFS TFR E PREVIDENZA COMPLEMETARE, VIENE SANCITO CHE LA LEGGE 1746/62 ESTENDE AL PERSONALE MILITARE CHE PER CONTO DELL’ONU ABBIA PRESTATO O PRESTI SERVIZIO IN ZONE DI INTERVENTO I BENEFICI PREVISTI DALLE NORME IN FAVORE DEI COMBATTENTI.
LIMITAZIONI RIGUARDANTI LA DOMANDA IL BENEFICIO SPETTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE CHE ABBIA PRESTATO SERVIZIO IN ZONA D’INTERVENTO PER CONTO DELL’ONU O INQUADRATO NELLA “FORZA MULTINAZIONALE” E NON ANCHE AL PERSONALE CHE SIA STATO INVIATO IN QUELLE ZONE PER L’ESPLETAMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALMENTE DEVOLUTI ALL’ENTE O REPARTO D’APPARTENENZA; NEL FOGLIO MATRICOLARE DEVE ESSERE POSTA LA VARIAZIONE CHE ATTESTI LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE PER CONTO DELL’ONU; TALE SUPERVALUTAZIONE NON RIENTRA TRA QUELLE ESPRESSAMENTE ELENCATE ALL’art. 5 DEL Dlgs. 165/97, CHE PREVEDE PER ESSE UN LIMITE MASSIMO DI 5 ANNI, ED E’ QUINDI DA CALCOLARE SENZA ALCUNA LIMITAZIONE DI SORTA; IL MILITARE PUO’ BENEFICIARE DELLA CAMPAGNA DI GUERRA (EQUIVALENTE A 12 MESI) SE, NELL’ANNO SOLARE HA PRESTATO SERVIZIO IN ZONA D’INTERVENTO PER UN PERIODO MINIMO DI 3 MESI ANCHE NON CONTINUATIVI; SE LO STESSO MILITARE HA GIA’ RISCATTATO LO STESSO PERIODO COME SERVIZI SPECIALI PUO’ RISCATTARE L’INTERA CAMPAGNA DI GUERRA COME DIFFERENZA FRA QUANTO GIA’ RISCATTATO E L’ANNO DELLA CAMPAGNA DI GUERRA;
SE IL MILITARE HA PRESTATO SERVIZIO IN ZONA D’INTERVENTO PER CONTO ONU PER TRE MESI A CAVALLO DI DUE ANNI CONSECUTIVI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’art. 3 DELLA L.390/50 (“QUALORA NELL’ANNO SOLARE NON SI RAGGIUNGA IL PERIODO MINIMO, MA LA PARTECIPAZIONE AL CICLO OPERATIVO SIA CONTINUATIVA A CAVALLO DI DUE ANNI, PUO’ ESSERE COMPUTATO PER IL RICONOSCIMENTO DI ALMENO UNA CAMPAGNA, IL SERVIZIO PRESTATO NELL’ANNO SUCCESSIVO, A MENO CHE QUESTO A SUA VOLTA NON SIA DI TALE DURATA DA COMPORTARE IL RICONOSCIMENTO DI UN’ALTRA CAMPAGNA. IN TAL CASO VERRA’ RICONOSCIUTA SOLO QUEST’ULTIMA”); 7) SE LE ZONE D’INTERVENTO SONO DIFFERENTI, SI HA COMUNQUE DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEI TRE MESI.