1 Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente D. Lgs. N.152/2006 Parte VI Artt
2 Struttura parte VI Ambito di applicazione (artt ) Prevenzione e ripristino ambientale (artt ) Risarcimento del danno (artt )
3 Disciplina previgente Art. 18 Legge n. 349/1986 Responsabilità soggettiva (presupposto il verificarsi di fatto doloso o colposo lesivo per l’ambiente in violazione di disposizioni di legge) - Art CC; Giurisdizione ordinaria; Azione di ripristino prioritaria rispetto al risarcimento; Azione di risarcimento esercitata dallo Stato o dagli Enti territoriali competenti; Quantificazione del danno: gravità della colpa, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito.
4 Norme di attuazione Art. 299 Comma 1 - Direzione generale dei danni all’ambiente; Art. 299 Comma 5 - Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice un Decreto del MATT stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale; Art. 317 Comma 6 - Con Decreto del MATT sono disciplinate le modalità di accesso ad un apposito fondo di rotazione e le procedure per l’eventuale recupero dell’anticipazione concessa; Art. 318 Comma 3 - Con Decreto del Presidente del Consiglio sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti.
5 Danno ambientale (art. 300) Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima; Ai sensi della Direttiva 2004/35/Ce costituisce danno ambientale il deterioramento provocato: Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; Alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate; Alle acque territoriali anche attraverso azioni svolte in acque internazionali; Al terreno, mediante contaminazioni che creino un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti.
6 Esclusioni (art. 303) Danno causato da eventi verificatesi prima della data di entrata in vigore del Decreto; Evento accaduto dopo più di 30 anni; Non accertabile un nesso causale tra danno e singoli operatori (inquinamento diffuso); In corso attività di bonifica, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale; Fenomeni naturali di carattere eccezionale, atti di conflitto armato.
7 Azioni preventive Principio di precauzione (art. 301) In caso di pericoli anche potenziali all’ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione In presenza di tale rischio l’operatore deve informare senza indugio il Comune, la Provincia, la Regione ed il Prefetto (che informerà il MATT) Il MATT ha facoltà di adottare adeguate misure di prevenzione ai sensi dell’art.304 Azione di prevenzione Art. 304) Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente, l’operatore interessato adotta, entro 24 ore ed a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza Tali interventi devono essere preceduti da apposita comunicazione
8 Azioni di prevenzione (art. 304) G li interventi di prevenzione devono essere preceduti da comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto (che informerà il MATT); Non appena pervenuta al Comune, la comunicazione abilita l’operatore alla realizzazione degli interventi; In caso di inadempienze, l’autorità preposta al controllo o comunque il MATT irroga una sanzione amministrativa compresa tra € e € per ogni di giorno di ritardo; Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del Decreto, il MATT ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di 5 anni dall’effettivo pagamento.
9 Ripristino ambientale (art. 305) Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve: comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’art.304; adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare con effetto immediato qualsiasi fattore di danno; adottare immediatamente misure di ripristino conformi all’allegato 3 parte VI, da presentare entro 30 giorni al MATT. Il MATT ha facoltà di: chiedere all’operatore ogni tipo di informazione; adottare egli stesso o ordinare all’operatore di adottare tutte le iniziative opportune.
10 Costi dell’attività di ripristino (art. 308) L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e ripristino adottate; Se l’operatore non adempie, il MATT ha facoltà di adottare tali misure con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dal pagamento; Il MATT recupera, anche attraverso garanzie reali e fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della prev. escussione, dall’operatore che ha causato il danno, le spese sostenute in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino;
11 Esclusioni (art. 308) Non sono a carico dell’operatore i costi delle attività di precauzione, prevenzione e ripristino se egli può provare che il danno: – è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; – è conseguenza di un ordine impartito da una autorità pubblica. L’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato: – da un evento espressamente consentito da una autorizzazione conferita; – una attività della quale l’operatore dimostri non essere stata probabile causa di danno ambientale.
12 Richiesta di intervento statale (art. 309) Le Regioni, province autonome ed enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche e le associazioni ambientaliste (ai sensi dell’art.18 legge 348/86) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo alla adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino possono: –Presentare al MATT, tramite la Prefettura, denunce e osservazioni e chiedere l’intervento statale; –Agire in sede amministrativa per l’annullamento degli atti e di provvedimenti, nonché avverso il silenzio inadempimento; –Chiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del MATT, delle misure di precauzione, prevenzione e contenimento del danno ambientale.
13 Azione risarcitoria (art. 311) Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.
14 Azione risarcitoria (art. 311) Il MATT, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalenza patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del Decreto; La quantificazione del danno si basa sui criteri di cui agli allegati 3 e 4; Il MATT ha pertanto l’alternativa di agire in sede giudiziaria o amministrativa (mediante ordinanze). L’utilizzo dell’ordinanza inibisce il MATT dal proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno, salva la possibilità di intervenire nel giudizio penale in qualità di persona offesa nel reato.
15 L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza risarcitoria (art. 312) L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza si svolge ai sensi della legge sul procedimento amministrativo; Il MATT ha la possibilità di: – avvalersi di vari organi dello Stato tramite il Prefetto per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei trasgressori; – disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore interessato, apposite consulenze tecniche per l’accertamento e quantificazione del danno; – procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche e disporre l’accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso; – chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria alla perquisizione nel caso di presenza di gravi indizi.
16 L’ordinanza risarcitoria I (art. 313) Accertato il danno ed in assenza dell’attivazione delle procedure da parte del responsabile, il MATT con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale in forma specifica entro un termine fissato; Qualora il responsabile non provveda in tutto o in parte al ripristino, o il ripristino risulti anche parzialmente impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art CC, il MATT con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario; Con riguardo al risarcimento in forma specifica, l’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile ed in solido del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio;
17 L’ordinanza risarcitoria II (art. 313) L’ordinanza è adottata nel termine 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria ai soggetti interessati, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale; Nei termini previsti dall’art CC (5 anni), il MATT può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati; Nel caso di intervenuto risarcimento, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal MATT, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore interessato; Resta fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.
18 Contenuto dell’ordinanza (art. 314) L’ordinanza contiene: l’indicazione del fatto commissivo o omissivo contestato e gli elementi rilevanti; il termine, anche concordato con il trasgressore, per il ripristino dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire; la quantificazione del danno, che deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo per il ripristino. Ove non sia possibile la quantificazione del danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniara amministrativa, oppure alla sanzione penale applicata. Se è stata erogata una pena detentiva la somma a titolo di risarcimento è pari a € 400 per ogni giorno di detenzione; i mezzi di ricorso ed i relativi termini.
19 Ricorso avverso l’ordinanza (art. 316) Il trasgressore può: fare ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale; far precedere l’azione giurisdizionale da una opposizione depositata presso il MATT entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In questo caso il ricorso al TAR è proponibile entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione del rigetto dell’opposizione o dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si è pronunciato.
20 Riscossione dei crediti (art. 317) Per la riscossione delle somme costituenti crediti dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 112 del (riscossione mediante ruolo); Può essere disposto, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori a venti. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 5.000; Le somme riscosse in relazione ai crediti verso lo Stato per il risarcimento del danno, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo sono assegnate ad un apposito fondo di rotazione istituito per finanziare interventi ambientali ed attività di ricerca.