Responsabilità del progettista e diritto al compenso Il contratto d’opera Responsabilità del progettista e diritto al compenso
Definizione di contratto d’opera (art. 2222-2228) Si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente
Caratteristiche generali del contratto d’opera Consensuale Si perfeziona con il consenso delle parti Tipico È espressamente regolato nel codice civile o nelle leggi speciali Ad effetti obbligatori In quanto fa sorgere da un lato l’obbligazione di compiere un’opera o un servizio, e dall’altro di corrispondere il corrispettivo in denaro Di durata Il compimento dell’opera o del servizio richiede, di regola, un tempo apprezzabile Oneroso È essenzialmente oneroso in quanto presuppone il corrispettivo in denaro
Generalmente si procede alla compilazione di un contratto di prestazione d'opera scritto e firmato dalle parti. Questo documento comprende: la descrizione dettagliata dell'opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente e del lavoratore; materiali necessari alla progettazione e /o realizzazione; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
Parti del contratto In tale contratto vi sono due parti: - Il prestatore d'opera , ossia colui che dovrà prestare le proprie competenze e capacità lavorative per svolgere l'opera assegnatagli; Il committente, ossia colui che commette ad altri il compimento di un‘opera o di un servizio, assumendo l‘obbligo del pagamento di un corrispettivo in denaro
Una volta effettuata la stipulazione, sorgono alcuni obblighi per le due parti in causa: Prestatore d’opera deve procedere all'esecuzione dell'opera a "regola d'arte” e alle condizioni stabilite dal contratto Committente salvo diverso accordo, ha l’obbligo di anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento della prestazione e a corrispondere gli acconti previsti dal contratto
Oggetto del contratto L’oggetto del contratto d’opera é, appunto l’opera, che può essere manuale o intellettuale Il contratto d’opera manuale ha ad oggetto l’obbligo di compiere un’opera o un servizio. Il contratto d’opera intellettuale ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale che può consistere in un risultato obbiettivo (opus), in un comportamento tecnico, o in un servizio.
Natura dell’opera Nel contratto d’opera manuale, la natura dell’opera consiste in una qualsiasi attività che determini una modificazione dello stato preesistente di una cosa Nel contratto d’opera intellettuale, la natura dell’opera consiste nell’attuazione di un determinato comportamento rispetto ad un risultato
Estinzione del contratto d’opera Il contratto d'opera si ritiene estinto: con l'adempimento delle reciproche obbligazioni nel caso di recesso del committente per impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell'opera. In entrambi i casi, il prestatore ha diritto al compenso per il lavoro effettuato fissato in base agli accordi.
SENTENZA RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA E DIRITTO AL COMPENSO Cassazione civile, Sez. II, 3 settembre 2008, n.22129 – Presiede Elefante – Relatore Bucciante – Pubblico Ministero Velardi – P.C.N. c. Malfatano Immobiliare S.r.l.
Massima La responsabilità del tecnico che impedisce la realizzabilità della soluzione prospettata e che aveva indotto il committente al conferimento dell’incarico gli preclude il diritto al compenso. La distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista, se è conseguenza dei suoi errori commessi nella formazione dell’elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate.
Soggetti coinvolti Fatto Prestatore d’opera intellettuale Architetto Tizia Committente S.r.l. Alfa Fatto L’architetto Tizia ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della S.r.l. Alfa per il pagamento della progettazione di un compendio immobiliare. La S.r.l. Alfa si oppone al decreto in quanto il progetto dell’architetto risulta irrealizzabile, non avendo ottenuto l’approvazione del Comune e contrastando con prescrizioni urbanistiche. Di conseguenza, la S.r.l. Alfa chiede la restituzione dell’acconto e il risarcimento dei danni. La controparte contesta la veridicità di quanto affermato dalla S.r.l. Alfa. Il Tribunale condanna Tizia alla restituzione dell’acconto, ma respinge la domanda di risarcimenti dei danni. La Corte di Appello conferma quanto stabilito dal Tribunale in primo grado.
Tizia sottopone la decisione alla Corte Suprema, adducendo a quattro motivi di censura 1° motivo: afferma che la sentenza attribuisce in modo erroneo la qualificazione di obbligazione “di risultato” (anziché “di mezzi”) al contratto di prestazione d’opera intellettuale la Corte ribadisce l’ininfluenza della distinzione tra obbligazione “di risultati” e “di mezzi”, e la piena responsabilità del professionista nell’ipotesi in cui il progetto sia irrealizzabile. 2° motivo: l’architetto condanna la mancata denuncia per i pretesi vizi da parte della S.r.l. entro il termine di legge di 8 giorni (art. 2226), né entro quello contrattualmente previsto di 15 giorni. La Corte afferma che l’art. 2226 non è applicabile ai contratti di prestazione d’opera intellettuale.
3° motivo: in seguito al recesso della S. r. l 3° motivo: in seguito al recesso della S.r.l. Alfa dal contratto, l’architetto Tizia rivendica il proprio diritto all’intero compenso per l’attività svolta(art.2237). Tuttavia, il Supremo Collegio nega la rivendicazione in quanto l’art 2237 riguarda le ipotesi in cui l’opera è esente da vizi. Contrariamente, il committente può ottenere la restituzione di quanto già corrisposto. 4° motivo:l’architetto richiede nuovamente, oltre alla somma di denaro pattuita, un compenso ulteriore per l’anticipata revoca dell’incarico. Questa richiesta viene rigettata in quanto estranea alla sentenza impugnata.
Risoluzione della sentenza Le Sezioni Unite hanno escluso che l'applicazione dell'art.2226 c.c. debba basarsi sulla natura dell'obbligazione. Le Sezioni Unite hanno perciò affermato che deve 《privilegiarsi l'interpretazione secondo la quale sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, le disposizioni dell'art.2226 c.c.》sebbene 《l'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura, pur avendo per oggetto una prestazione d'opera intellettuale, costituisca un'obbligazione di risultato.》