VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA DO

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VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA DO N.B. L’art. 2 del Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 reintroduce nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’influenza sul profitto di un voto di condotta inferiore a 6, che comporta bocciatura. Attualmente per la scuola superiore, sono possibili due modalità di valutazione: uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente con disabilità segue la programmazione della classe (percorso “normale”), o una programmazione che prevede la riduzione parziale dei contenuti programmatici di talune discipline o la loro sostituzione con altri (percorso “semplificato” o “per obiettivi minimi”); differenziata se lo studente con disabilità segue una programmazione differenziata secondo quanto indicato nell’O.M. 90/2001, art. 15 comma 4: “Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali.

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA DO Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.

Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione, di cui all’art. 13 del Regolamento”.

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA DO La Legge n° 1/07 e i D.M. applicativi n° 42/07 e n° 80/07 prevedono che gli alunni che maturano debiti formativi a partire dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado dovono saldarli entro l’a.s., pena la bocciatura. Tale normativa si applica anche per gli alunni con disabilità che seguono un percorso “normale” o “semplificato”, mentre non si applica agli alunni con PEI differenziato.

Per saldare i debiti formativi dovranno essere effettuati corsi di recupero gratuiti (o con lezioni private se la famiglia lo preferisce) da svolgersi entro fine agosto ed eccezionalmente prima dell’inizio delle lezioni. Al termine dei corsi svolti da docenti della stessa scuola o esterni, si svolgeranno delle verifiche che in caso negativo comportano la bocciatura. Inoltre il Decreto Legge n° 137/08 convertito dalla Legge n° 169/08 sancisce che non si può essere promossi se si riporta un voto inferiore al 6 anche in una sola materia.