S.N.A.M.I. CONGRESSO STRAORDINARIO OSTIA - 10 GENNAIO 2009.

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Piattaforma 1 - parte normativa quadriennale: 2006 – 2009 arte economica biennale: 2006 – 2007 (L. 311/04 comma 178) - ACN: principi generali ed obiettivi.
La Retribuzione. Elementi Normativi … Stabiliti da norme di legge. Elementi Normativi Elementi Contrattuali … Stabiliti dal CCNL e contratto integrativo.
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S.N.A.M.I. CONGRESSO STRAORDINARIO OSTIA - 10 GENNAIO 2009

S.N.A.M.I. Sezione di Ferrara

IL NUOVO ACN IL NUOVO ACN Biennio economico Quadriennio normativo

Art. 1 - Compiti e funzioni del medico di Medicina Generale.  assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico nei limiti dei compiti previsti dall’ art 45 ACN 15/12/05;  si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per i propri assistiti;  attraverso le scelte diagnostiche, terapeutiche e assistenziali persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse.

Art. 1 – comma 2  Le funzioni ed i compiti di cui al precedente comma costituiscono responsabilità individuali del medico. All’interno dell’Unità Organizzativa Complessa di cui all’art. 3, le responsabilità possono essere condivise con altri medici. Il consenso dell’assistito viene raccolto al momento della iscrizione al SSN.

Art. 1 - comma 3  Al fine di espletare i suoi compiti nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico svolge la propria attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale di medici di medicina generale come definita dall’art. 2 e opera all’interno di una specifica unità organizzativa includente eventualmente anche altri operatori sanitari e sociali, come previsto dal successivo art. 3.

Art. 2 – Finalità dell’aggregazione funzionale  Con le aggregazioni funzionali si realizzano le condizioni per l’integrazione professionale delle attività dei singoli medici di medicina generale per il conseguimento degli obiettivi di assistenza.  I medici di medicina generale partecipano obbligatoriamente alle aggregazioni funzionali.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni individuano le aggregazioni funzionali previa consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso ACN sulla base dei seguenti criteri:

Art. 2 – comma 3  Riferimento all’ambito di scelta e comunque intradistrettuale;  Popolazione assistita non superiore a e comunque con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria.

Art. 2 – comma 4 e 5  L’attività dell’aggregazione funzionale viene coordinata da un delegato con compiti di raccordo funzionale e professionale.  Nell’ambito degli accordi regionali vengono definite le modalità di partecipazione dei medici alle aggregazioni funzionali sulla base dei criteri di cui al comma 3 nonché la scelta del coordinatore di cui al comma 4.

Art. 3 – Funzioni minime dell’UOC comma 1 e 2  I modelli delle unità organizzativa complessa possono essere diversi in relazione alle caratteristiche orogeografiche e demografiche ed ai bisogni assistenziali specifici della popolazione. Gli accordi regionali individuano la dotazione strutturale, strumentale e di personale necessarie al pieno svolgimento delle attività assistenziali affidate all’unità organizzativa complessa

Art 3 comma 2  Per il funzionamento delle singole unità operative vengono riallocati gli incentivi e le indennità riferiti all’associazionismo,ai collaboratori di studio,agli infermieri,all’indennità informatica  Tutto questo a salvaguardia del trattamento economico individuale

Art. 3 – comma 3  garantire l’accesso ai servizi dell’unità organizzativa (assistenza sanitaria di base e diagnostica di 1° livello), anche al fine di ridurre l’uso improprio del Pronto Soccorso;  realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,

Art. 3 – comma 4 Dall’entrata in vigore del presente accordo, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari convenzionati svolgono la loro attività nell’ambito delle unità organizzative complesse definite dalla programmazione regionale

Art.4 – comma 4

Art.5 flusso informativo

Art.6 Tessera sanitaria

Art.7 Trattamento economico(AP) al netto delle ritenute ENPAM a carico delle aziende sanitarie e di quelle relative al fondo assistenza malattia  Arretrati anno ,25 €/anno per assistito Arretrati anno ,84 €/anno per assistito

ACN : RISORSE STANZIATE  poco meno di 400 milioni di euro fino al 2008, con un incremento del 4,85% sulla quota fissa, e per la previdenza l'1,5%.

Art. 7 - Trattamento economico arretrati (AP)  Arretrati assistiti > 2500 euro 1000 assistiti > 5000 euro 1500 assistiti > 7500 euro Incremento 2009 Dal primo gennaio 2009 l'incremento sarà di circa 250 euro/mese per un medico massimalista

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (AP)  dal 1 gennaio 2008 il compenso forfettario di cui all’art. 59, lettera A, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 40,05 per ciascun assistito in carico. vecchio accordo (euro 38,62)

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (AP)  dalla stessa data di cui al precedente comma il compenso aggiuntivo previsto dall’art. 59, lettera A, comma 9 dell’ACN 23 marzo 2005, corrisposto per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età, è rideterminato in euro 20,29.  vecchio accordo (euro 15,49)

Art.7 trattamento economico

Art.7 - ENPAM  Dal 1 gennaio 2008 il contributo previdenziale è rideterminato al 16,50% (vecchio ACN 15,00%)  10,375 a carico dell’azienda (vecchio ACN 9,375)  6,125 a carico del medico (vecchio ACN 5,625)

Art.7 - ENPAM  Dal il medico può optare per incrementare l’aliquota a suo carico da 1 fino ad un massimo di 5 punti La scelta si esercita una volta all’anno entro il 31 gennaio  Tale normativa vale per tutti i settori della medicina convenzionata

Art.7 – comma 11  A carico del servizio pubblico è posto un onere pari allo 0,36% dei compensi da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni per infortunio-malattia- gravidanza  Per tutti i settori della medicina convenzionata

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA) compenso una tantum, per ogni ora di attività svolta anno 2006 > 0,08 €/ora anno 2007 > 0,91 €/ora

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA) dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui all’art. 72, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22,03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo. rispetto ai 20,84 del precedente accordo si ha un incremento lordo di 1,19 €

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA) Per un medico di CA a 24 ore settimanali (pari a 1248 ore annue) spettano al lordo per il 2006 > 99,84 euro per il 2007 > 1.135,68 euro

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (CA) Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre Nessun arretrato per le ore fatte in eccedenza

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (MS) per ciascuno degli anni 2006 e 2007 un compenso una tantum, per ogni ora di attività svolta 0,91 €/oraArretrati anno ,08 €/oraArretrati anno 2006

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (MS) A far data dal 1 gennaio 2008 l’incremento disposto sull’onorario professionale corrisposto alla data del 1 gennaio 2005 di cui all’art. 85, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è pari ad euro 0,99. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre 2009.

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (EST) compenso una tantum, per ogni ora di attività svolta Arretrati anno 2006 > 0,08 €/ora Arretrati anno 2007 > 0,91 €/ora

Art. 7 - Trattamento economico: Incrementi contrattuali. (EST) A far data dal 1 gennaio 2008 l’onorario professionale di cui all’art. 98, comma 1 dell’ACN 23 marzo 2005 è rideterminato in euro 22, 03 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente accordo. Gli arretrati di cui al comma 1 sono corrisposti entro il mese di giugno Gli arretrati riferiti all’anno 2008 e derivanti dall’applicazione del comma 2 saranno corrisposti entro novembre 2009

modifiche vecchio ACN dopo la norma transitoria n.10 è aggiunta la seguente: NORMA TRANSITORIA n. 11 I rappresentanti medici elettivi di cui all’art.25 comma 4 con le procedure di cui all’allegato O del presente ACN restano in carica fino alla definizione economico normativa del biennio ed alla sua entrata in vigore - snamife – snamife – snamife – snamife –

Modifiche L’attuazione della modifica dell'art. 13 dello stato giuridico di liberi professionisti convenzionati con il SSN potrà contribuire ad esentarli dal pagamento dell’IRAP