La “Spending review” nelle istituzioni istituzioniscolastiche Avv. Prof. Mario Leotta Specializzazione in scienze amministrative Consulente di Enti pubblici
Fonte normativa DECRETO LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto supplemento ordinario.
Tesoreria unica Art. 7 comma 34 Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali hanno provveduto a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.
Tesoreria unica I soldi delle scuole non saranno più depositati presso le banche con le quali le scuole hanno stipulato le convezioni di cassa. Dal 31 ottobre il dipartimento della ragioneria generale dello stato ha disposto l'apertura di contabilità speciali intestati alle istituzioni scolastiche. Dal 12 novembre gli istituti cassieri delle scuole devono effettuare il versamento delle disponibilità liquide presso la Banca d'Italia.
Effetti della tesoreria unica - obbligo per le istituzioni scolastiche di depositare le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria stratale e cioè presso la Banca d'Italia. - i soldi delle scuole non saranno più materialmente disponibili presso gli istituti cassieri. - il cassiere continuerà a svolgere il servizio di cassa per conto delle istituzioni scolastiche.
Effetti della tesoreria unica - smobilizzo di eventuali prodotti finanziari acquistati dalle scuole per investire eventuali disponibilità eccedenti (esclusi titoli di stato e libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi). - maggiori costi per i servizi bancari che possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione (comma 36). - limitazione dell’autonomia scolastica. - risparmio per lo Stato.
Ferie non godute Art. 5 comma 8 Le ferie, i riposi ed i permessi sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere efficacia.
Ferie non godute La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente. La norma si applicava anche al personale precario che abbia maturato le ferie secondo l'articolo 19, comma 2 del CCNL, ma ha suscitato polemiche: Per motivi oggettivi le ferie maturate dai supplenti brevi e saltuari non sono fruibili. Il supplente breve e saltuario di norma viene nominato per il periodo strettamente indispensabile e difficilmente si trova in servizio in periodi di sospensione dell'attività didattica.
Ferie non godute Il MEF ha chiesto un parere all'Igop (l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico) che ha risposto negativamente, sostenendo la necessità di una modifica della legge.
Ferie – novità 2013 Infatti, il comma 55 della legge di stabilità 2013 aggiunge in un ultimo periodo al comma 8 dell'art. 5, del decreto-legge 95/2012 “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie“.
Ferie – novità 2013 Il comma 5° stabilisce che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ferie non godute – novità 2013 Comma 56: “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013”. La formulazione della norma è ambigua ed in merito all’entrata i vigore delle nuove norme vi sono contrasti tra il Ministero dell’Istruzione (1 Gennaio 2013) ed i sindacati (1 Settembre 2013).
Nuovi contratti di supplenza E’disponibile in SIDI una nuova versione dei modelli di contratto per le tipologie supplenza N01 (supplenza breve), N19 (copertura di posto disponibile dopo il 31 dicembre) e N20 (supplenza breve in attesa dell’avente diritto), che sostituisce integralmente la precedente.
Dematerializzazione Art. 7 comma 27 dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione e dei rapporti con le comunità' dei docenti, del personale, studenti e famiglie a decorrere dall'anno scolastico : Iscrizioni esclusivamente on line; Pagella in formato elettronico; Registri on line; Comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
Pagella elettronica La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
Digitalizzazione a costo zero Alla dematerializzazione delle procedure amministrative si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Controlli sulle supplenze Art. 7 comma 38 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.
Delega a docenti Art. 14 comma 22 La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica.
Docenti permanentemente inidonei Art. 14 comma 13 Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
Docenti permanentemente inidonei Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale. Dopo l’immissione nei ruoli ATA può chiedere la mobilità in altre amministrazioni pubbliche se ci sono i posti e se viene accettato (mobilità intercompartimentale).
Docenti temporaneamente inidonei Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
Docenti soprannumerari Art. 14 comma 14 Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (ex ITP enti locali) e C555 (ex esercitazioni di pratica professionale) con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto.
Docenti soprannumerari Art. 14 comma 14 Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale.
Docenti soprannumerari Art. 14 comma 17 Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
Docenti soprannumerari a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
Docenti soprannumerari b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; l’iscrizione ai corsi è volontaria e viene data precedenza all’anzianità di servizio, al servizio sul sostegno svolto senza titolo ed all’aver frequentato corsi presso gli uffici scolastici regionali su disabilità e integrazione scolastica.
Docenti soprannumerari c) su spezzoni che si rendono disponibili in corso di anno; d) su posti che si liberano in corso d’anno; e) per la copertura di supplenze brevi in ambito provinciale.
Spese per le visite fiscali Dal 2012 lo Stato provvede a rimborsare direttamente le Regioni in ragione dell’organico di diritto del personale scolastico presente nelle stesse. Pertanto le scuole non sono più tenute a pagare questo servizio.