1. Governo delle Chiese particolari

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

Rilettura della mappa dei poteri alla luce del Titolo V della Costituzione.
Il Governo Formazione La formazione del governo è opera del Presidente della Repubblica. Essa si articola nelle seguenti fasi Consultazioni incarico.
1. Organi di governo della Chiesa universale
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
L’UNIONE EUROPEA.
IL GOVERNO.
IL GOVERNO.
Oggi nel mondo ci sono 195 Stati indipendenti
Dottrina Protestante vs Dottrina Cattolica
1. Governo delle Chiese particolari -Concilio Vaticano II e la rivalutazione delle Chiese particolari -Inscindibile legame tra Chiesa locale e il suo pastore.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI: IL GOVERNO
Chi appartiene alla Chiesa
Cos’è il Consiglio Pastorale
La responsabilità della guida di una sezione Avis Laura Bruno/Franco Cavalli.
Programma del seminario
Questa dottrina è detta della predestinazione.
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Il Governo Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo ed è formato dai partiti che risultano vincitori alle elezioni politiche.
Corso per Ministranti I MINISTRI (Tot. 31 pagine).
Ci inseriamo nel progetto pastorale della Chiesa con il nostro carisma educativo. Coltivare il sensus ecclesie è per noi un impegno carismatico che comporta.
MINI GUIDA ELEZIONI CONSIGLI DI CIRCOLO E D’ISTITUTO
1 Assemblea dinizio anno Il nuovo Statuto per fare nuova lAC Azione Cattolica Italiana Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi Sabato 4 ottobre 2003.
Il Governo.
La formazione del governo
Incontro Operatori Pastorali della Val Freddana Sud-Est 14 Febbraio 2013 Essere Cristiani e Chiesa in un Territorio: Insieme LObbiettivo: Fare Comunità
L’azione di lobby nei confronti delle istituzioni comunitarie
Governo Formazione e struttura
ORGANI COSTITUZIONALI
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Art. 121 (1948) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Il parlamento e la formazione delle leggi
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Statuto di uno Studio associato
Gli Enti Locali Le Province Cenni Storici Le Regioni I Comuni
Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Piccola storia dei concili
La storia di un percorso
1. NATURA GIURIDICA Ribadita la natura giuridica di Fondazione di diritto privato Sede in Roma 2.
COORDINAMENTO CAMPANO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME
I convegno ecclesiale diocesano
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
LA PASTORALE DELLA SALUTE IN PARROCCHIA E NELL’UNITA’ PASTORALE
ORGANISMI DI COMUNIONE ECCLESIALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE e
IL GOVERNO.
Lezione n. Parole chiave: Corso di Laurea: Insegnamento: A.A Giorgio Giraudi Il Consiglio europeo # Inserire testo.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16. Riforma Tridentina Concilio di Trento: riforma cattolica come risposta alla riforma protestante A Trento furono emanati provvedimenti nella.
Le Consulte Regionali per i beni culturali ecclesiastici Loro ruolo e azione sul territorio Roma, 3 – 6 ottobre 2011 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Corso.
I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO Lezione del Prof
Corso di diritto amministrativo a. a. 2014/2015 Prof
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. I FEDELI LA CATEGORIA DEL “POPOLO DI DIO” E’ STATA FATTA PROPRIA DAL LEGISLATORE ECCLESIASTICO TANTO DA ESSERE ASSUNTA TRA I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL.
Organizzazione delle Nazioni Unite ONU
I RELIGIOSI E IL LORO LAVORO
Il Comitato Olimpico Internazionale ed il CONI
LA CORTE COSTITUZIONALE
L’ORGANIZZAZIONE PUBBLICA
Le elezioni degli Organi Collegiali di Circolo o di Istituto Gli Organismi di Partecipazione nella scuola.
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
LA SANTA SEDE Nel diritto canonico: indica il supremo organo di governo della Chiesa cattolica (can. 361); a) in senso stretto: ufficio del Pontefice b)
Piano Pastorale “Voi siete il Corpo di Cristo” Gli atteggiamenti del Corpo LA COLLABORAZIONE.
L’insegnante di religione: idoneità e nomina d’intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 11.
GLI ORGANI COLLEGIALI Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto.
Cina La Cina, ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese (RPC), anche nota come Cina popolare, è uno Stato sovrano situato nell'Asia orientale. È lo Stato.
L’Azione Cattolica nel Concilio Vaticano II. Citazione esplicita Christus Dominus 17 Decreto sul ministero pastorale dei vescovi. Apostolicam Actuositatem.
Transcript della presentazione:

1. Governo delle Chiese particolari Concilio Vaticano II e la rivalutazione delle Chiese particolari Inscindibile legame tra Chiesa locale e il suo pastore Diocesi Vescovo Modello delle Chiese particolari è la Diocesi = porzione del Popolo di Dio affidata alla cura pastorale del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio Alla Diocesi sono assimilate: l’abbazia territoriale Il vicariato apostolico (prima della costituzione della Diocesi) L’amministrazione apostolica (determinate porzioni di territorio non erette a Diocesi x motivi particolari)

2. segue: Governo delle Chiese particolari Di regola le Chiese particolari sono individuate su base territoriale Fanno eccezione a questa regola: 1) Prelature personali che invece sono organizzate x promuovere ed attuare speciali opere pastorali e missionarie per diverse regioni o categorie sociali Esempio: Opus Dei, con proprio prelato e propri presbiteri 2) l’Ordinariato militare 3) gli Ordinariati personali (di nuova istituzione) che saranno istituiti secondo le necessità, previa consultazione con le Conferenze episcopali locali e che saranno simili a quelle degli Ordinariati militari Cost. Anglicanorum coetibus di Benedetto XVI (2009) per gli anglicani che entrano in comunione con la Chiesa cattolica

Per divina istituzione sono successori degli Apostoli 3. I Vescovi I Vescovi (can. 375) Per divina istituzione sono successori degli Apostoli sono costituiti Pastori della Chiesa In quanto: Maestri di Dottrina Munus docendi Sacerdoti del Sacro Culto Munus santificandi Ministri di governo Munus regendi

X legittima elezione e conferma da parte del Pontefice 4. Segue I Vescovi NOMINA DEI VESCOVI: Può avvenire in 2 modi: X legittima elezione e conferma da parte del Pontefice In uso nelle Chiese orientali e in Germania – Austria – Svizzera (dove il Vescovo è eletto dal capitolo cattedrale) X libera nomina del Pontefice È questa la modalità più ricorrente. Il Pontefice si avvale dell’ausilio della Congregazione dei Vescovi (ogni 3 anni i Vescovi delle Provincie eccl. e delle Conf. Episcopali predispongono un elenco con i chierici idonei e lo inoltrano alla Congr. dei vescovi)

Chierico da almeno 5 anni Buona reputazione 5. Segue I Vescovi REQUISITI: Età: 35 anni Chierico da almeno 5 anni Buona reputazione Doti morali / dottrina / prudenza Dottorato o licenza in Sacra Scrittura – teologia – diritto canonico CLASSIFICAZIONE: Vescovi diocesani Cura della Diocesi Vescovi titolari Hanno solo il titolo di un’antica Diocesi Nella Diocesi possono esserci anche i Vescovi ausiliari e/o coadiutori POTERI: Nella sua Diocesi POTESTA’ ORDINARIA PROPRIA E IMMEDIATA Per esercitare DEVE prendere possesso entro 4 mesi dalla lettera apostolica (se non è già stato consacrato, altrimenti 2 mesi)

Segue Poteri del Vescovo: Governa la Diocesi con la triplice potestà 6. Segue Il Vescovo Segue Poteri del Vescovo: Governa la Diocesi con la triplice potestà LEGISLATIVA - personalmente ESECUTIVA – personalmente o mediante Vicario Generale GIUDIZIARIA – personalmente o Vicario Generale o giudici Can. 401. Al raggiungimento dei 75 anni presenta la rinuncia all’Ufficio COMPITI / DOVERI (CANN. 385-400): Risiedere nella Diocesi (non può assentarsi x + di 1 mese, salvo Conciili, Sinodi, Conf. Episcopali, visite ad limina) Celebrare la S. Messa x il popolo della sua Diocesi ogni domenica Visite pastorali = Visitare tutta la sua Diocesi entro 5 anni Relatio ad limina = presentare ogni 5 anni al Pontefice una relazione sullo stato della Diocesi Visita ad limina = recarsi a Roma x presentare la relatio

7. La Curia diocesana Mente e centro propulsore di tutta la Diocesi. E’ composta da quegli organismi e persone che aiutano il Vescovo nel governo della Diocesi. In particolare: x dirigere le attività pastorali, x amministrare la Diocesi, x esercitare l’attività giudiziaria.

7 bis. Struttura della Diocesi (sintesi) Vescovo Vescovo coadiutore (eventuale) - Vescovi ausiliari (eventuale) Curia diocesana: Vicario generale (Moderatore di Curia) - Vicario episcopale (eventuale) Consiglio episcopale Cancelliere e notai Consiglio per gli affari economici Istituti di corresponsabilità nel governo della Chiesa locale: Sinodo diocesano Consiglio presbiterale Collegio Consultori Capitolo dei canonici Consiglio pastorale diocesano (facoltativo) Sede vacante: morte o rinuncia del Vescovo accettata dal Pontefice (a meno che non ci sia il Vescovo coadiutore che succede ipso iure) Il governo passa al Vescovo ausiliario ed entro 8 gg. all’Amministratore diocesano nominato dal Collegio dei Consultori

8. Raggruppamenti di Chiese particolari PROVINCIE ECCLESIASTICHE: circoscrizioni territoriali dotate di personalità giuridica che riuniscono tra loro + diocesi vicine al fine di promuovere un’azione pastorale comune Il Metropolita presiede la Provincia ecclesiastica ed è l’Arcivescovo della diocesi che tradizionalmente è considerata la + importante REGIONI ECCLESIASTICHE: se si riscontra una vera utilità + Provincie ecclesiastiche possono congiungersi in una Regione ecclesiastiche su proposta della Conferenza Episcopale CONCILI PARTICOLARI: CONCILI PROVINCIALI = assemblee di vescovi di Chiese della stessa Provincia eccl. CONCILI PLENARI = assemblee di vescovi di una Regione eccl. o di una Conf. episcopale

9. Conferenza episcopale DEFINIZIONE: è l’assemblea dei Vescovi di 1 nazione o di un determinato territorio i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali x i fedeli di quel territorio (can. 447) ORGANO DI COLLEGAMENTO TRA GOVERNO CENTRALE E CH. PARTICOLARI EREZIONE: la loro erezione/soppressione/modifica spetta al Pontefice MEMBRI: sono membri di diritto tutti i Vescovi diocesani del territorio e loro equiparati , nonché i vescovi ausiliari e coadiutori e quelli titolari aventi un incarico sul territorio ORGANI: Presidente (eletto dalla Conferenza) – Consiglio permanente dei Vescovi (giunta/organo esecutivo) - il Segretario Generale Organo principale e deliberativo è l’assemblea plenaria (che può emanare decreti generali) COMPITI: Nel CIC sono individuati un centinaio di compiti della C.E. Le C.E. hanno potestà legislativa ed emanano Decreti generali limitatamente alle materie previste dal codice (x avere efficacia tali norme devono essere approvate con i 2/3 dei voti e sottoposte al controllo/recognitio della S. Sede

10. Segue Conferenze episcopali Organo di collegamento tra Governo Centrale (S. Sede) e Chiese locali Le C.E. pur esprimendo uno spirito di collegialità NON possono essere equiparate alla Collegialità episcopale Inoltre, deve essere salvaguardata la responsabilità del singolo Vescovo, per cui le dichiarazioni dottrinali hanno valore di magistero solo se prese all’unanimità in Assemblea plenaria o con la maggioranza di 2/3 e la recognitio della S.Sede Recentemente sta assumendo sempre più importanza il rapporto tra le C.E. con gli Stati A livello di vertici: S. Sede – Stati (rapporti diplomatici) ma anche Conf. Episcopali – Stati Conf. Episcopali – livelli intermedi/Ministeri e Regioni Importanza delle C. E. nel dialogo con le forze sociali

11. Conferenza Episcopale Italiana (CEI) Definizione La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani Organi Statutari    Assemblea Generale Consiglio Episcopale Permanente Presidenza Segreteria Generale Consiglio per gli Affari Economici e Collegio dei Revisori dei Conti Commissioni Episcopali Consiglio per gli Affari Giuridici

12. Assemblea Generale  La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività collegiale ordinariamente nell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.

13. Consiglio Episcopale Permanente Presidente Card. Bagnasco Vice Presidenti Segretario Generale Mons. Crociata Membri Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali Presidenti delle Commissioni Episcopali

14. Consiglio per gli Affari Economici e Collegio dei Revisori dei Conti Il Consiglio per gli Affari Economici è presieduto dal Presidente della CEI e si compone di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea Generale (cf. art. 33 dello statuto). Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, assiste il Presidente e la Presidenza della CEI nell'esercizio delle loro responsabilità amministrative (cf. art. 34 dello statuto). Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri nominati dal Consiglio Episcopale Permanente, è presieduto da un membro designato dal medesimo Consiglio (cf. art. 36 dello statuto). Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari riguardanti la gestione amministrativa della Conferenza (cf. art. 109 del regolamento).

15. Commissioni episcopali COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L'ANNUNCIO E LA CATECHESI COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL SERVIZIO DELLA CARITÀ E LA SALUTE COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA E LA VITA COMMISSIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L'UNIVERSITÀ COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA CULTURA E LE COMUNICAZIONI SOCIALI COMMISSIONE EPISCOPALE PER LE MIGRAZIONI

16. Consiglio per gli affari giuridici Per lo studio di questioni e l’elaborazione di proposte concernenti materie o aspetti giuridici di particolare rilievo Il Consiglio è composto di cinque vescovi eletti per un quinquennio dal Consiglio Episcopale permanente

17. Uffici e servizi della CEI Apostolato del mare - Beni culturali ecclesiastici -Catechistico Comunicazioni sociali - Cooperazione missionaria - Economato e Amministrazione - Ecumenismo e dialogo interreligioso - Edilizia di culto - Educazione, scuola e università - Insegnamento religione cattolica - Interventi caritativi Terzo Mondo – Liturgico - Osservatorio giuridico - Pastorale della famiglia - Pastorale della salute - Pastorale delle vocazioni - Pastorale giovanile - Problemi giuridici - Problemi sociali e lavoro - Progetto culturale -Promozione sostegno economico - Servizio Informatico - Tempo libero, turismo e sport -Teologia e scienze religiose

18. Federazioni di Conferenze episcopali Esistono anche Federazioni di Conferenze Episcopali che riuniscono C.E. dello stesso Continente: Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM) Consiglio Episcopale Latino-Americano (CELAM) Segretariato episcopale America Centrale (SEDAC) Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia (FABC) Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d’Europa (CCEE) Federazione Conferenze di Vescovi dell’Oceania