Nella prima fase dell’emergenza siamo sempre soli! Non dobbiamo mai dare per scontato che ha risolvere i nostri problemi siano sempre le istituzioni o il personale specializzato. Nella prima fase dell’emergenza siamo sempre soli! Conoscere le cause del rischio, le norme di prevenzione , organizzarsi in gruppi di volontariato di protezione civile è utile non solo per evitarli ma anche per far fronte alle prime necessità
La normativa Nazionale e Regionale risulta particolarmente complessa, in quanto deve governare molti settori amministrativi, interessati a diverso titolo nelle attività di protezione civile. Inoltre, vi sono anche le leggi specifiche che regolano i diversi settori di rischio: -Antincendio -Sicurezza sulle strade -Antinfortunistica -ecc. ecc.
Definizione di protezione civile L’insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie
LEGGE 225 del 1992 Art. 1: E’ istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza LEGGE 225 del 1992 Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza A Eventi di tipo eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza LEGGE 225 del 1992 Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza B Eventi di tipo eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza LEGGE 225 del 1992 Art. 2: Tipologia degli eventi e ambiti di competenza C Eventi di tipo calamità naturali , catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile SUPERAMENTO EMERGENZA LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile PREVISIONE PREVENZIONE SOCCORSO SUPERAMENTO EMERGENZA
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile PREVISIONE consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile PREVENZIONE consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile SOCCORSO consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile SUPERAMENTO EMERGENZA LEGGE 225 del 1992 Art. 3 : Attività e compiti di protezione civile SUPERAMENTO EMERGENZA consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Art. 6 : COMPONENTI DEL SERVIZIO LEGGE 225 del 1992 Art. 6 : COMPONENTI DEL SERVIZIO All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti …, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali. ……..
Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE LEGGE 225 del 1992 Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE Il Corpo dei Vigili del Fuoco (Componente Fondamentale); le Forze Armate; le Forze di Polizia; il Corpo Forestale dello Stato; i Servizi Tecnici Nazionali; gli Istituti Nazionali di Ricerca; la Croce Rossa Italiana; …
Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE LEGGE 225 del 1992 Art. 11 : STRUTTURE OPERATIVE le strutture del Servizio Sanitario Nazionale; le Organizzazioni di Volontariato; il Corpo Nazionale Soccorso Alpino CNSA (CAI). Altri Enti pubblici e privati Praticamente tutti noi cittadini !!!!
Concludendo possiamo dire che la protezione civile è una attività LEGGE 225 del 1992 Concludendo possiamo dire che la protezione civile è una attività PERMANENTE ANTICIPATA TRASVERSALE
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 COMPETENZE DEL SINDACO Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 COMPETENZE DEL SINDACO Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Sono attribuite al comune le funzioni relative: all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali; all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n°142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Istruzione e formazione per i dipendenti comunali e per i componenti dell’U.C.L.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Stimolare la formazione di associazioni e/o di un gruppo comunale di protezione civile, attrezzati e formati sui rischi specifici del territorio
FARE PIANI DI EMERGENZA FUNZIONALI L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Guardamiglio Radiomobile Cimitero Guardamiglio SS9 Interruzione FARE PIANI DI EMERGENZA FUNZIONALI
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Compiti del Prefetto Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto: assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile,
Il potere di ordinanza L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 (L.225), opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui. al comma. 2 dello stesso articolo 5. Il potere di ordinanza
L’articolo 5 Stato d'emergenza e potere d'ordinanza L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 L’articolo 5 Stato d'emergenza e potere d'ordinanza Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. …….
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 Il comma due Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. …….
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 sono attribuite alle province le funzioni relative: all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di interventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n° 225;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di cui all'art.colo 2, comma1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n° 225, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 dei 1992;
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 sono attribuite alle Regioni le funzioni relative: all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107; alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185; agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n° 225.; c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone e cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpiti da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); sono attribuite allo STATO – D.P.C. le funzioni
L. 225/92 ; D.L. 112/98 e D.L. 300/98 alle funzione operative riguardanti: gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, da piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza; la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo dipartimento Dr. BERTOLASO Dipartimento della Protezione Civile C Prefettura Provincia Regione B Comune F.A. F.O V.V.F. A Volontariato specialistico Volontariato comunale Ufficio di P.C. EVENTO
C B A EVENTO EMERCOM CE.SI. C.C.S. – C.O.M. Provincia Regione C.O.C. Capo dipartimento Dr. BERTOLASO CE.SI. C C.C.S. – C.O.M. Provincia Regione B C.O.C. F.A. F.O. V.V.F. A Volontariato specialistico Volontariato comunale Ufficio di P.C. EVENTO
Ripabottoni (CB) 2 novembre 2003 Grazie dell’attenzione