MUTUO (1813 - 1822) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.

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MUTUO (1813 - 1822) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO che ne acquista la proprietà.

Nozione e caratteristiche Art. 1813 - IL MUTUO È IL CONTRATTO CON QUALE UNA PARTE (DETTA MUTUANTE) CONSEGNA ALL’ALTRA (DETTA MUTUATARIO) UNA DETERMINATA QUANTITÀ DI DENARO O DI ALTRE COSE FUNGIBILI, E L’ALTRA SI OBBLIGA A RESTITUIRE ALTRETTANTE COSE DELLA STESSA SPECIE E QUANTITÀ. MUTUANTE MUTUATARIO

Tipi di Mutuo reale naturalmente oneroso (può essere gratutito) è reale quando il mutuo si prerfeziona con la consegna del denaro o del bene fungibile naturalmente oneroso (può essere gratutito) il MUTUATARIO deve, di regola, corrispondere gli interessi ma, se è fatta la diversa volontà dalle parti, la somma può essere restituita alla scadenza senza interessi unilaterale è unilaterale quando le uniche obbligazioni sono legate al MUTUATARIO ad effetti reali è ad effetti reali quando il denaro o le cose fungibili prestate passano in proprietà del mutuatario a forma libera è a forma libera di durata è di durata, in quanto è destinato a durare per un periodo di tempo apprezzabile

Perfezionamento del contratto di mutuo Promessa di mutuo (Art.1822) Il mutuo, in quanto contratto reale, si perfeziona con la messa a disposizione del bene fungibile da parte del mutuante al mutuatario. Questo articolo dispone che chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie Promessa di mutuo (Art.1822)

Interessi usurari (Art. 1815) difficile individuazione di criteri oggetti per questo vale il principio della libertà tra le parti; si valuta la differenza tra il tasso pattuito dalle parti e il tasso legale: se essa è troppo elevata si parla di interessi usurari il legislatore ha fissato un limite massimo oltre il quale sono sempre usurai‏ prestare danaro ha tassi usurari è reato‏ la clausola che include nel contratto tassi di interesse usurari è nulla e non sono dovuti interessi

Obbligazioni del mutuatario Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1820; cfr. 1455) quindi farsi restituire la somma data in mutuo. Il termine per la restituzione è, di regola, fissato dalle parti ed è fondamentale; Se è fissato dalle parti si presume che è stipulato a favore di entrambe le parti (Art. 1816) Se non è fissato un termine per la restituzione o se mutuatario è stato convenuto di pagare “quando potrà”, termine è stabilito dal giudice (Art. 1817) Se è stata convenuta la restituzione rateale dele cose e mutuatario non esegue l’obbligo del pagamento di solo ina rata, mutuante può chiedere l’immediata restituzione dell’intero (Art. 1819)

Forma del contratto di mutuo Il mutuo di scopo Onerosità a gratuità del mutuo Il mutuo può essere indifferentemente onoroso o gratuito, anche se, di regola, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Forma del contratto di mutuo Non esiste una particolare forma per la stipulazione di un contratto di mutuo e consegue che il contratto è a forma libera. Il mutuo di scopo si caratterizza per il fatto che un bene fungibile viene consegnato al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel contratto. Il mutuo di scopo

La sentenza : - L’ONERE DELLA PROVA NELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - Corte di Appello di Napoli, Sez. III, 6 novembre 2007- Pres. Pumpo – Est. Di Ruggero – C.G. c. B.S.A.

massima: Colui il quale, affermando di aver dato a mutuo una forma di denaro al convenuto, ne domandi la restituzione, non può limitarsi a dimostrare l’avvenuto pagamento, ma ha l’onere di provare altresì il titolo in base al quale il suddetto pagamento sia avvenuto.

il fatto È una controversia, tra due persone fisiche, nella quale bisogna accertare se è stato stipulato o meno il contratto di mutuo. Il soggetto A chiede al soggetto B di adempiere al pagamento della somma prestatale a titolo di mutuo. Il soggetto B sostiene la somma ricevuta concerne ad una retribuzione per un lavoro svolto come lavoratore subordinato.

I soggetti PARTI DEL GIUDIZIO TESI DEI SOGGETTI ATTORE (Chi richiede il processo) SOGGETTO A CONVENUTO ( Chi è chiamato in giudizio) SOGGETTO B TESI SOGGETTO A Colui che ha concesso il mutuo e chiede l’adempimento del suo contratto. MUTUANTE Colui che è divenuto proprietario del denaro ma che non ha ancora corrisposto nessuna restituzione. MUTUATARIO Colui che ha adempito al la sua obbligazione corrispondendo il denaro in cambio di una prestazione lavorativa. DATORE DI LAVORO Colui che ha ricevuto un compenso in base alla prestazione lavorativa effettuata. LAVORATORE

il primo grado Il giudice accoglie la domanda attorea perché: è avvenuta la datio della somma di denaro dal mutuante al mutuatario; dopo aver preteso dal mutuante un documento scritto e firmato dal mutuatario, il quale accettava e dichiarava che la somma corrispondesse a un prestito personale, il giudice aveva la prova nella domanda di adempimento.

la corte d’ appello Il giudice in appello riforma la sentenza perché: Il datio della somma di denaro non è un elemento valido a richiede la risoluzione del contratto, ma solo il momento esatto del perfezionamento del contratto; Essendo una domanda di adempimento a carico del mutante, il mutuatario è obbligato a sostenere l’onere della prova (art. 2697)

l’onere della prova Art. 2697 c.c. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

la corte d’appello (segue) Ha decretato non valido il titolo (anche se scritto) presentato dal soggetto A come prova; in quanto è stata rilasciata su carta intestata dell’azienda presso la quale il soggetto B ha affermato di lavorare. Non è possibile considerarlo come un mutuo in quanto mancava uno degli elementi essenziali del contratto, ovvero non si menziona chi è l’erogatore del prestito e quindi uno dei soggetti del contratto.

Realizzato da: Ilaria Porcu Marko Randelovic