INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL DURC: LE RESPONSABILITÀ DI CARATTERE PENALE E CIVILE CONTRASTO AL FENOMENO DI CONTRAFFAZIONE DEL.

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INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL DURC: LE RESPONSABILITÀ DI CARATTERE PENALE E CIVILE CONTRASTO AL FENOMENO DI CONTRAFFAZIONE DEL DURC

Inadempimento degli obblighi di controllo e verifica: le responsabilità In materia di lavori nel campo dell’edilizia, la certificazione della regolarità contributiva rilasciata dalle Casse Edili mediante Durc è richiesta per i seguenti ambiti applicativi: A) APPALTI/SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA B) LAVORI PRIVATI NELL’EDILIZIA Per ciascuno dei due ambiti si procederà ad individuare i soggetti che sono tenuti ad effettuare il controllo e la verifica sulla presenza del DURC e la sua regolarità, specificando la natura della responsabilità cui vanno incontro in caso di inadempimento di questi obblighi.

Inadempimento degli obblighi di controllo e verifica: le responsabilità APPALTI / SUBAPPALTI DI LAVORI PUBBLICI IN EDILIZIA La regolarità contributiva delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è divenuta con il Codice degli Appalti condizione necessaria per accedere alle gare d’appalto ed ottenere i pagamenti dell’esecuzione dei lavori.

Inadempimento degli obblighi di controllo e verifica: le responsabilità La consegna del DURC è pertanto necessaria: 1. per la verifica dell'autocertificazione circa l'assolvimento degli obblighi contributivi presentata al momento della partecipazione alla gara; 2. per l'aggiudicazione della gara d'appalto; 3. per la stipula del contratto; 4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori; 5. per il certificato di collaudo ed il pagamento del saldo finale.

Inadempimento degli obblighi di controllo e verifica: le responsabilità Nell’ambito della stazione appaltante pubblica quali sono i soggetti che sono tenuti a richiedere all’impresa affidataria la consegna dei DURC e a verificarne la regolarità? In base alla normativa vigente, questo compito spetta: a) al Responsabile del procedimento, in particolar modo quando svolga anche l’incarico di Responsabile dei lavori, ex artt. 7 e 8 del DPR 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici): “salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori ... chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro ... da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti” (art. 8 comma 3 DPR 554/1999)

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità b) al Direttore dei lavori ex artt. 123 e 124 del DPR 554/1999: “Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto ... Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal presente regolamento nonché ... verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti..”

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Si può ritenere applicabile all’ipotesi di appalto di lavori pubblici, con le conseguenze che vedremo, anche l’art. 90 del Testo Unico Sicurezza che impone, tra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori nella fase di progettazione e di esecuzione di opere edili, quello di verificare l’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche mediante la richiesta del DURC: Comma IX “Il committente o il responsabile dei lavori ... devono: a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII (che al punto (c) indica il documento unico di regolarità contributiva) ...”

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Importante novità: Il Decreto Legge Anticrisi 185/2008 (convertito con Legge 02/2009) al comma 10 dell’art. 16 bis, al fine di snellire gli oneri a carico delle imprese, ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge. Pertanto, le stazioni appaltanti pubbliche non dovranno più attendere dagli appaltatori la produzione del Durc ma dovranno attivarsi autonomamente d’ufficio in tutti i casi in cui è previsto dalla legge come obbligatorio.

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Che tipo di RESPONSABILITÀ è configurabile nei confronti del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori inadempienti agli obblighi di verifica e controllo? 1) In primo luogo, il combinato disposto dell’art. 90 c.9 lett.a e dell’art. 157 del Testo Unico Sicurezza 81/2008 sanziona con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 €uro la mancata verifica dell’idoneità tecnico– professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, verifica comprendente l’esibizione (o meglio ancora, il rilascio di copia) del DURC.

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità NOTA BENE: L’allegato XVII richiamato dal comma 9 lett. a dell’art. 90 utilizza l’espressione “le imprese ... dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori .. Il DURC...”. E’ evidente, tuttavia, che di tale documentazione il committente deve ottenere copia per attestare l’adempimento e per trasmetterla, come previsto dalla lettera c del comma 9 dell’art. 90 del Testo Unico Sicurezza, alla amministrazione competente, nel caso che i lavori siano stati oggetto del rilascio di permesso di costruire o debbano essere preceduti da una dichiarazione di inizio attività.

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità NOTA BENE (giurisprudenza): “Nelle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione, in sede di dimostrazione dei requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria, il c.d. DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante della regolarità negli adempimenti contributivi delle imprese partecipanti nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa edile, dalla c.d. autocertificazione di cui all'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atteso che questa è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale, sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera dell'Amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento” (Consiglio Stato , sez. V, 25 agosto 2008, n. 4035)

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Che tipo di RESPONSABILITÀ è configurabile nei confronti del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori inadempienti agli obblighi di verifica e controllo? 2) In secondo luogo, nel caso in cui, nonostante la mancanza del DURC o l’acquisizione di un DURC irregolare o di uno attestante la non regolarità contributiva, la stazione appaltante dovesse procedere con l’aggiudicazione della gara, la stipula del contratto, il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il rilascio del certificato di collaudo o il pagamento del saldo finale, potrebbe essere configurabile a carico dei soggetti sopra descritti la commissione del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 del codice penale.

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Per l’integrazione di questa fattispecie criminosa occorre che: a) chi ometta il controllo abbia la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; art. 357 codice penale “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”; art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

b) la verifica della sussistenza del DURC e della sua regolarità rientri nello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio; c) l’obbligo di verifica sia stabilito dalla legge e il suo inadempimento ne costituisca una violazione; d) la verifica sia omessa intenzionalmente; e) l’omessa verifica procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale all’impresa. Elementi tutti che potrebbero essere configurabili nel caso di cui sopra

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità NOTA BENE: giurisprudenza in materia “In tema di abuso d'ufficio, è idonea ad integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per il rilascio di un'autorizzazione, incidendo la stessa direttamente sulla fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati.” (Cass. Pen. n. 37531/2007 e Cass. Pen. n. 69/2004).

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Che tipo di RESPONSABILITÀ è configurabile nei confronti del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori inadempienti agli obblighi di verifica e controllo? 3) In terzo luogo, lo stesso art. 8 DPR 554/99 prevede al 7° comma specifiche sanzioni applicabili dalla P.A. preponente al Responsabile del Procedimento che si renda inadempiente rispetto ai suoi compiti di verifica della regolarità contributiva delle Imprese affidatarie, stabilendo che: “il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati all’Amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza”.

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità B) LAVORI PRIVATI NELL’ EDILIZIA Il committente privato (il soggetto privato per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione), ai sensi della lettera (c) del comma 9 dell’art. 90 del Testo Unico Sicurezza, è obbligato a consegnare all’amministrazione competente (l’amministrazione comunale del comune ove si svolgono i lavori) il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori quando la sua attività edile sia soggetta al rilascio del Permesso di Costruire o alla DIA.

Prima della modifica introdotta dall’art. 59 D. Lgs. 106/2009, l’art Prima della modifica introdotta dall’art. 59 D. Lgs. 106/2009, l’art. 90 c 9 lett. c stabiliva l’obbligo di presentazione del D.U.R.C. anche per i “lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi”, nonché per “i lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto”. Se ne era dedotto che l’obbligo di presentazione del D.U.R.C. non sussistesse nei limitati casi in cui un privato presentasse una D.I.A. accompagnata da una dichiarazione in cui quest’ultimo attestasse di realizzare i lavori in economia senza avvalersi dell’opera di imprese, di lavoratori autonomi né di proprio personale dipendente (vd Parere n. 40/2009 della Regione Piemonte - Applicazione edilizia privata al documento D.U.R.C.). Con la sopraddetta modifica, questo inciso è stato cancellato. La consegna del DURC, quando prevista, deve avvenire prima dell’inizio dei lavori oggetto di Permesso di Costruire o di DIA (ovverosia non al momento della consegna della documentazione tecnica ed amministrativa, ma un tempo congruo prima che l’impresa inizi il lavoro del cantiere in oggetto).

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONSEGNA DEL DURC DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO 1) In assenza della certificazione della regolarità contributiva l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa (art. 90 comma 10). Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2009 la sospensione permaneva anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONSEGNA DEL DURC DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO 2) Il committente privato che ometta di trasmettere il DURC all’amministrazione competente prima dell’inizio dei lavori, è sanzionabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 c. 9 lett.c dell’art. 157, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 500 ad €uro 1.800 (prima del D.Lgs. 106/2009 la sanzione era da €uro 2.000 a €uro 6.000)

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONSEGNA DEL DURC DA PARTE DEL COMMITTENTE PRIVATO Il committente privato che ometta di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice dei lavori con le modalità di cui all’allegato XVII (salvo che si tratti di lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire, nel qual caso è sufficiente la presentazione da parte dell’impresa di un certificato di iscrizione alla CCIAA, del DURC e di un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII), ai sensi del combinato disposto dell’art. 90 c.9 lett.a e dell’art. 157, è sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1250 a 5000 €uro. (prima del D.Lgs. 106/2009 la sanzione era l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro)

Inadempimento degli obblighi di controllo e responsabilità Nota bene: In caso di omesso intenzionale controllo da parte dell’organo preposto della P.A. a verificare la sussistenza di un DURC regolare (nel caso di un Comune, da parte del capo dell’ufficio tecnico dell’Edilizia Privata) e in caso di omessa sospensione del titolo abilitativo in assenza del DURC o in presenza di un DURC irregolare o negativo, anche in questo caso è ipotizzabile l’integrazione a carico di chi non ha effettuato il controllo e la verifica del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 del codice penale.

CONTRASTO AL FENOMENO DI CONTRAFFAZIONE DEL DURC

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Sempre più frequentemente si riscontrano casi di falsificazione di DURC da parte di imprese che, non in regola con il versamenti a INPS, INAIL o Cassa Edile, per poter svolgere la propria attività come appaltatori o subappaltatori, nell’ambito dei lavori edili pubblici o privati, formano un falso documento unico di regolarità contributiva spacciandolo per genuino. L’imprenditore che formi un falso DURC contenente l’attestazione non veritiera in ordine alla regolare effettuazione di tutti i versamenti contributivi incorre nel reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative)

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. La natura di certificato amministrativo del DURC è pacifica, in quanto lo stesso costituisce mera attestazione di verità o di scienza, priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale relativa a fatti dei quali è stata già accertata l’esistenza

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC La falsità materiale, che esclude la genuinità del documento, può presentarsi in due forme, e cioè nella forma della contraffazione, che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l’autore, e nella forma della alterazione, che si ha quando al documento, redatto da chi vi appare autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, etc) successivamente alla redazione. La falsità materiale, dunque, riguarda in genere tre elementi: l’autore, la data ed il contenuto dell’atto.

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Nel caso in cui non sia possibile raggiungere la prova su chi abbia materialmente formato il documento falso ma si abbia, viceversa, la prova della consapevolezza della falsità dell’atto (in re ipsa quando l’imprenditore sia inadempiente con i versamenti contributivi), potrà essere contestato a chi abbia utilizzato il DURC falsificato (per la partecipazione alla gara d’appalto o per il rilascio del titolo abilitativo) il reato di uso di atto falso di cui all’art. 489 del codice penale: art. 489 c.p. - Uso di atto falso. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC NOTA BENE: giurisprudenza “Nel delitto di uso di atto falso, la nozione di uso comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura – quanto meno apparente - dell’atto; ne consegue che, ad integrare il reato è sufficiente, pertanto, la semplice esibizione del documento falso” (Cass. Pen. 20.03.2001 Campistri)

ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PUBBLICHE NOTA BENE: Possibili conseguenze a seguito di condanna per falsità in certificazioni ex artt. 477 e 482 c.p. o uso di atto falso ex art. 489 c.p.: ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO PUBBLICHE Art. 38 S.Lgs. 163/2006 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:...c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ...; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Nel caso in cui ad un funzionario della Pubblica Amministrazione venga consegnato un DURC di cui sia possibile rilevare o sia stata rilevata la falsità, questi ha l’obbligo di farne denuncia per iscritto all’autorità giudiziaria. L’articolo 331 del codice di procedura penale impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio, di farne denuncia per iscritto. Tale obbligo è sanzionato penalmente con la previsione dello specifico delitto di omessa denuncia di reato sia per i pubblici ufficali (Art. 361 cod. penale) che per gli incaricati di pubblico servizio (Art. 362 cod. penale).

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Presupposto del delitto è che il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio (e non a querela di parte) nell’esercizio o a causa delle funzioni. Reato, ai fini della norma, è ogni fatto che si considera tale da giustificare un sospetto di punibilità penale. La condotta consiste nell’omettere o ritardare la denuncia del reato all’Autorità Giudiziaria o ad altra che a quella abbia l’obbligo di riferire (tale è sicuramente la polizia giudiziaria). Omissione è l’assoluta mancanza di denuncia, ad essa è equiparata una denuncia falsa, reticente o incompleta in ordine ad elementi essenziali. Si ha ritardo quando la denuncia è presentata dopo un tale lasso di tempo dalla notizia del fatto da nuocere in modo non irrilevante agli interessi della giustizia, quando la dilazione dell’atto dovuto sia tale da ostacolare la pronta persecuzione del reato.

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Quanto ai termini per presentare la denuncia, l’art. 331 c.p.p. sancisce che i pubblici ufficiali devono denunciare i reati di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni “senza ritardo” e cioè, come ha precisato la Corte di Cassazione, “appena possibile”. La giurisprudenza prevalente segue una posizione molto rigorosa negando rilevanza scusante all’eventuale errore del pubblico ufficiale in merito all’obbligatorietà della denuncia all’autorità giudiziaria: “In tema di omessa denunzia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), l'erronea supposizione da parte del sindaco di non essere gravato dall'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria ex art. 2 c.p.p., in ordine ai reati di cui abbia avuto notizia nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni, ritenendo spettare ai vigili urbani inoltrare rapporto, si risolve in errore sul precetto penale, che non è scusabile” (Cass. Pen. sez. VI, 04 dicembre 1985).

Contrasto al fenomeno di contraffazione del DURC Un ultima considerazione a proposito di quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del Regolamento d’attuazione del codice di contratti pubblici in corso d’approvazione. Viene stabilito che “l’utilizzo della dichiarazione di regolarità contributiva, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale”. Cosa bisogna intendere per DURC “non più rispondente a verità” ? non un Durc scaduto di validità (non può essere considerato un atto falso) non un Durc falso (non è mai stato rispondente a verità) non un Durc relativo ad un’impresa che era in regola con i versamenti per il periodo indicato nel documento ma successivamente non lo è più (il Durc risponde a verità per il periodo in esso indicato) Disposizione di interpretazione dubbia.