Legge quadro n. 217 del 1983 = prima legge quadro sul turismo = gestione di strutture destinate a fornire ospitalità al pubblico è impresa turistica. Legge n. 135 del 2001 = sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Codice del turismo = non richiede più l’iscrizione al registro delle imprese come condizione per l’esercizio dell’attività turistica. È necessaria l’iscrizione solamente per fruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici
Decreto legislativo n. 79 del 2011 «Codice del turismo» = tentativo di riordino della materia del turismo. Sentenza n. 80/2012 dichiara incostituzionale gran parte del codice del turismo per eccesso di delega = il Governo avrebbe potuto solamente raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di sicuri interessi di rilievo nazionale. Non era invece possibile e legittimo una disciplina legislativa statale nuova dei rapporti tra Stato e regioni nella materia del turismo. Legge n. 135/2001 concepita quando ancora l’art. 117 Cost. individuava il turismo come materia concorrente = nuova legge quadro che comunque finì per adeguarsi al nuovo riparto delle competenze della modifica costituzionale del titolo V = turismo come materia residuale o esclusiva regionale. Legge n. 135/2001 = fissava alcuni principi molto generali. La concreta individuazione delle regole minime comuni uniformi su tutto il territorio nazionale per i temi che si presupponeva dovessero avere una disciplina uniforme si rinviava ad un regolamento governativo d.p.c.m.
D.P.C.M. nel contesto della fissazione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico avrebbe dovuto stabilire: Individuazione dei tipi di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale; criteri e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi; standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; requisiti e standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro; requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale. La legge n. 135/2001 stabiliva che il d.p.c.m. quando entrava in vigore avrebbe abrogato la legge quadro n. 217 del 1983. Legge n. 217/1983 = art. 6 = elencazione dettagliata dei tipi di strutture ricettive = fondamento della gran parte della legislazione regionale tuttore vigente.
Dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale del titolo V il decreto statale rimetteva alle Regioni e alle province autonome che avrebbero dovuto provvedere concordemente la definizione dei tipi di strutture ricettive. Le Regioni però non hanno raggiunto alcuna intesa = difficoltà di autocoordinarsi. Codice del turismo decreto legislativo n. 79/2011 = tentativo di colmare un vuoto. La Corte costituzionale ha ritenuto che il codice del turismo abbia recepito e coordinato in una legge statale nozioni e concetti provenienti dalle leggi regionali, determinando una variazione del riparto di competenze fra Stato e Regioni violando i limiti della delega legislativa. La delega infatti si limitava alla c.d. semplificazione normativa, non avendo alcun oggetto collegato al turismo. La disciplina delle strutture ricettive oggi è priva di un quadro di riferimento unitario in materia di identificazione delle varie tipologie, delle regole di semplificazione per la gestione ecc.
Art. 6 legge n. 217/1983: classificazione delle strutture ricettive e di regolamentazione del vincolo alberghiero = superamento dell’impostazione albergocentrica. Ruolo della ricettività extraalberghiera. Legge n. 217/1983 = definizione di principi della materia concorrente turismo = viene lasciato spazio all’individuazione da parte delle leggi regionali di ulteriori categorie di strutture ricettive. Elenco dei principali tipi di strutture ricettive: alberghi, motels, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini. Le regioni erano poi libere di individuare altri tipi di strutture ricettive. Regioni = individuano rifugi escursionistici, bivacchi fissi, posti tappa escursionistici, beauty farms, alberghi dimora storica ecc. Sono tutte sottospecie dei tipi di strutture ricettive di base. Strutture allestite dagli enti locali = mini aree di sosta, parchi di vacanza. Regioni hanno anche individuato nuovi tipi di strutture ricettive = residenze di campagna, bed and breakfast.
Codice del turismo ha riconosciuto i nuovi tipi di strutture ricettive previsti dalle leggi regionali. 1) Strutture alberghiere e paralberghiere: alberghi tradizionali, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca alberghiere, beauty farm, bed and breakfast. 2) Strutture ricettive extralberghiere = strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di fini sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro famigliari. 3) Strutture ricettive all’aperto = campeggi e villaggi turistici. 4) Strutture ricettive di mero supporto. Nozione di attività ricettiva = produzione di servizi per l’ospitalità.
Problema importante = classificare e identificare gli standard delle strutture ricettive = conflitti di competenza tra Stato e Regioni. Fissare criteri uniformi di classificazione per tutto il territorio nazionale attiene alla tutela di interessi unitari di grande importanza. Lo Stato può allora intervenire facendo riferimento a titoli trasversali come la tutela della concorrenza e del consumatore. Codice del turismo = attribuiva al Presidente del Consiglio o al Ministro competente di fissare con decreto, previa consultazione delle organizzazioni di categoria e con l’intesa delle Regioni e delle Province autonome gli standard minimi nazionali e le dotazioni per la classificazione per tutte le imprese turistiche con l’esclusione delle strutture agrituristiche. Codice del turismo = lasciava alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di introdurre standard migliorativi rispetto a quelli minimi nazionali e di differenziare i servizi previsti in base alle esigenze territoriali.
Codice del turismo = annullato dalla Corte costituzionale. Risultano ancora in vigore alcune norme della legge n. 217/1983 per varie ragioni: Perché le Regioni non hanno introdotto proprie classificazione delle strutture ricettive; inoltre perché il sistema di classificazione della legge del 193 è stato preso a riferimento dal decreto presidente del consiglio ministro d.p.c.m. 21 ottobre 2008 che ha definito gli standard minimi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi. Grande difformità rispetto ai criteri di attribuzione della categoria.
Controlli amministrativi sulle strutture ricettive: obbligo di registrazione e comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, degli arrivi e delle partenze. Obbligo gravante sui gestori di tutte le attività ricettive. Si può dare alloggio esclusivamente con esibizione di carta di identità Legge n. 135/2001 = abolizione dell’obbligo dei gestori di conservare le schede di presenza. Decreto legge n. 210/2011 = vi è solo l’obbligo di comunicazione, non di conservazione, dei dati entro le 24 ore successive all’arrivo del cliente alle questure con i mezzi informatici. Autorizzazione unica rilasciata dal Sindaco all’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi ricettivi. Sportello unico.
Disciplina dei prezzi. Tre fasi. 1) prima della legge n. 217/1983 = prezzi amministrati = operatori avevano solo una funzione consultiva; 2) legge n. 217/1983 = codeterminazione delle tariffe da parte dell’amministrazione e delle categorie interessate; 3) legge n. 284/1991 = libera determinazione dei prezzi decisa dagli operatori. Titolo V = sentenza Corte cost. n. 80/2012 = l’obbligo di comunicazione dei prezzi alle regioni rientra nella competenza legislativa esclusiva regionale.